Per offendere “lecitamente” qualcuno è necessario che la reazione diffamatoria o ingiuriosa sia il frutto proporzionato di un comportamento scorretto da parte della persona offesa.
L’offesa come reazione a un comportamento ingiusto è lecita


Lecito reagire ad una scorrettezza con un’offesa purché quest’ultima sia stata detta in stato d’ira.
Sdoganato dai giudici il vaff… se è la conseguenza di un torto ingiusto subìto. La Cassazione, con una recente sentenza, ha sancito il diritto alla reazione. È lecito, dunque, offendere qualcuno purché l’offesa sia la conseguenza “proporzionata” e diretta di un precedente avvenimento illecito.
È necessario, a tal fine, capire la natura delle offese per valutare la loro valenza penale:
– sono lecite le offese che sono il frutto diretto di un precedente comportamento dell’offeso se – e solo se – la reazione dell’offensore è proporzionata all’azione precedentemente subita;
– configurano, invece, il delitto di ingiuria o di diffamazione [1] se sono delle offese c.d. “gratuite” o non giustificate.
La Suprema Corte [2] ha riconosciuto come lecito il comportamento di una condomina la quale ha inviato – all’amministratore e, per conoscenza, a tutti i condomini – una lettera offensiva della professionalità e dell’operato dell’amministratore. Quest’ultimo, in precedenza, aveva tenuto dei comportamenti contrari al vivere civile e alle regole fondamentali della civile convivenza, provocando lo stato d’ira della signora.
Quindi, le offese fatte non sono punibili se sono la conseguenza diretta di uno stato d’ira precedentemente provocato dal soggetto offeso; è necessario, però, che la reazione sia proporzionata all’azione precedentemente subita dall’offensore.
di MARTINA GRIMALDI
note
[1] Rispettivamente artt. 594 e 595 c.p.
[2] Cass. sent. n. 8336 del 20.02.2013.
Art. 599 c.p. ! dov’è la notizia???