Questo sito contribuisce alla audience di
Business | Articoli

Crisi da sovraindebitamento: blocca il pignoramento?

3 Giugno 2018 | Autore:
Crisi da sovraindebitamento: blocca il pignoramento?

La procedura da sovraindebitamento consente di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso. Vediamo i dettagli

Il fenomeno del sovraindebitamento è una situazione che riguarda moltissimi imprenditori e consumatori che, a causa della crisi, non sono riusciti a far fronte all’imponente mole di debiti accumulata. Il sovraindebitamento si verifica quando l’ammontare dei debiti diventa talmente alto che il debitore non può farvi fronte con le proprie risorse economiche. Si tratta di debiti con l’erario, debiti con i fornitori, debiti con equitalia, debiti con le banche: ci vuole poco e l’esposizione debitoria diventa incontrollabile.

Per tale motivo la legge del 2012 [1] ha introdotto tre procedure che consentono, al ricorrere di alcuni requisiti, di superare la crisi ed evitare il ricorso a soluzione estreme e disperate come quelle che purtroppo si sono registrate negli ultimi anni. Attraverso la legge sul sovraindebitamento, i soggetti indebitati possono arrivare a ridurre di circa il 50%-60% i propri debiti.

Delle diverse procedure e da chi e come sono attivabili in concreto ne abbiamo parlato in diverse occasioni, come nell’articolo Sovraindebitamento: procedure per superare la crisi o in quello Debiti: requisiti per la procedura da sovraindebitamento .

In questa sede affrontiamo l’argomento del controllo giudiziario della procedura, al fine di stabilire quale è il giudice competente a sovraintendere le procedure di composizione della crisi e gli eventuali effetti sospensivi sul pignoramento e dunque sulle procedure esecutive in corso.

Giudice competente

Le procedure previste dalla legge contro il sovraindebitamento si svolgono sotto il controllo della sezione fallimentare del Tribunale competente per territorio, con l’ausilio di un professionista abilitato, generalmente un notaio, avvocato o commercialista o di un Organismo di composizione della crisi autorizzato quale ad esempio l’Ordine degli Avvocati, la Camera di commercio o l’ordine dei commercialisti.

La procedura diretta all’accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura ridotta, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Il medesimo scopo ha poi la procedura di composizione del piano del consumatore, con la differenza che il piano può essere reso efficace nei confronti dei creditori sulla sola base della valutazione del tribunale e pertanto non è necessario l’accordo con i creditori.

Sovraindebitamento: quando si ha sospensione del pignoramento?

Uno dei vantaggi certamente da non trascurare è quello per cui l’accesso alle procedure di cui alla legge contro il sovraindebitamento consente ai debitori di poter sospendere le procedure esecutive pendenti in loro danno e destinate all’espropriazione dei loro beni mobili e immobili. Si tratta della possibilità, che il legislatore offre ad un soggetto particolarmente sovraindebitato, di “salvare”, almeno temporaneamente, il proprio patrimonio immobiliare o mobiliare da eventuali azioni intraprese dai creditori, permettendogli di porre rimedio alla sua disagiata condizione finanziaria sospendendo le azioni esecutive.

La previsione di questa possibilità è contenuta nella legge [2] che dispone che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione «dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili».

Con specifico riferimento al piano del consumatore, la legge [3] prevede che: «Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo».

Dunque la legge prevede che dal deposito del ricorso contenente il piano o l’accordo vi sia la sospensione delle azioni esecutive già intraprese e sia vietato avviarne di nuove, ma ciò solo previa valutazione operata dal Giudice che la proposta soddisfi i requisiti previsti. Per quanto concerne il piano del consumatore, invece, la valutazione è rimessa al Giudice che valuta in concreto la situazione del debitore. In ogni caso è pacifico che per ottenere la sospensione, non è sufficiente presentare in Tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione e contestualmente fare istanza di sospensione al Giudice dell’esecuzione.

Infatti, sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il Giudice dell’esecuzione non ha il potere di sospendere la procedura espropriativa in quanto non esiste alcuna norma che lo autorizzi a sospenderla semplicemente a seguito della presentazione del ricorso [4]. In sostanza, le regole del processo esecutivo non consentono al giudice dell’esecuzione un potere di sospensione generale e, pertanto, grava sul debitore l’onere di indicare in quale fattispecie normativa sussumere la propria richiesta di sospensione, a pena di inammissibilità della domanda.

Questo potere, invece, spetta al Tribunale fallimentare, il quale, a seguito della valutazione del piano di rientro da parte del professionista delegato, sentiti i creditori, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Una volta ottenuto il provvedimento di sospensione da parte del giudice fallimentare, quindi, il debitore potrà depositarlo nella procedura d’espropriazione, al fine di far disporre la sospensione: il giudice dell’esecuzione, infatti, ricevuto il provvedimento di sospensione disposto dal giudice fallimentare deve ordinare la sospensione del pignoramento, in attesa della definizione della procedura di sovraindebitamento.


note

[1] Legge. n. 3 del 27.01.2012.

[2] Art. 10, comma 2° , lettera c), L. 3/2012.

[3] Art. 12 bis, comma 2°, L. 3/2012

[4] Trib. Bari, sez. II, sent. del 19.05.2017.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube