Si può contestare una multa dopo averla pagata?


Dopo aver ricevuto una multa il dilemma è se pagarla subito, magari in misura ridotta entro 5 giorni, oppure contestarla.
Non c’è cosa peggiore che tornare nel posto in cui era stata parcheggiata l’automobile e vedere dei fogli che sventolano sotto il tergicristalli oppure vedersi recapitare una busta verde a casa. Le regole del Codice della strada le conosciamo tutti e la segnaletica è quasi sempre pronta a schiarirci le idee su cosa si può o non si può fare. Nonostante tutto, spesso anche consapevolmente, decidiamo di trasgredire perché in quel momento ci sembra la cosa più comoda da fare. Ed ecco che la telecamera ci riprende oppure la polizia municipale passa e ci lascia una multa in ricordo della giornata. Dopo aver fatto mente locale sui fatti oggetto di multa decidiamo se pagare o fare ricorso. A volte, anche grazie alla riduzione della sanzione, decidiamo di pagare entro i cinque giorni dalla notifica. Ma se dopo il pagamento veniamo a sapere che altri automobilisti hanno ottenuto l’annullamento della multa per quello stesso autovelox, come possiamo difenderci? Si può contestare una multa dopo averla pagata? In questo articolo cercheremo di darti maggiori informazioni.
Indice
- 1 Come posso contestare la multa dopo averla pagata?
- 2 Quando si può contestare una multa?
- 3 Se la multa viene pagata, vengono decurtati i punti dalla patente?
- 4 Che cosa succede se il proprietario del veicolo e il conducente sono due persone diverse?
- 5 Qual è il termine per contestare una multa e a chi va presentato il ricorso?
Come posso contestare la multa dopo averla pagata?
Se decido di pagare una multa non posso più contestarla. Molto spesso il pagamento in misura ridotta che garantisce uno “sconto” del 30% sulla sanzione induce molti automobilisti a non intraprendere la strada della contestazione. Ma quando si riceve una multa, dopo i primi momenti di nervosismo, bisogna innanzitutto capire bene se quella sanzione sia ingiusta o meno.
Il verbale deve essere controllato con attenzione perché potrebbero esserci degli errori che ne determinano la nullità. Quindi perché pagare una multa se è nulla? Si pensi al caso in cui sia stata indicata la targa con un numero diverso, oppure la multa sia stata notificata dopo il termine di 90 giorni. Pertanto è sempre opportuno verificare l’assenza di presupposti per l’annullamento, magari avvalendosi di una persona competente.
Nel caso in cui si decida di pagare anche per avvalersi del pagamento in misura ridotta, il Codice della strada [1] stabilisce chiaramente che non sia più possibile fare ricorso. La contestazione, infatti, sia con ricorso al giudice di pace che al prefetto è ammessa solo quando non sia stato effettuato il pagamento. A confermare quanto previsto dalla citata norma del Codice della strada, è intervenuta anche la Corte di Cassazione [2]. Secondo i supremi giudici il pagamento della multa in misura ridotta implica inevitabilmente l’accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento da parte dell’automobilista della propria responsabilità nel commettere l’infrazione.
Uno dei casi portati all’attenzione della Suprema Corte e che ha determinato la pronuncia dell’orientamento appena citato riguarda un automobilista passato al semaforo con il rosso. Questi, dopo aver ricevuto la multa ha deciso di pagare. Successivamente, è venuto a conoscenza del fatto che quel semaforo era stato tolto dal Comune in quanto irregolare.
Per questa ragione l’automobilista aveva deciso di ricorrere al giudice di pace per chiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione e ovviamente l’annullamento della multa perché comminata con un apparecchio dichiarato irregolare. Il giudice di pace aveva accolto le richieste dell’automobilista. Tuttavia, la Cassazione ha seguito un orientamento opposto proprio perché quella multa era stata subito pagata e l’automobilista non si era avvalso degli strumenti di impugnazione messi a sua disposizione dalla legge. La mancata contestazione e quindi il pagamento della multa per la Corte di Cassazione equivale ad ammissione di responsabilità.
Pertanto l’automobilista che abbia deciso di pagare una multa non avrà più alcuna possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato, anche se la multa è stata comminata con uno strumento come il semaforo che poi è stato dichiarato irregolare oppure da un autovelox installato illegittimamente dall’ente.
Quando si può contestare una multa?
Non tutte le multe ricevute devono essere pagate. Possono esserci dei motivi che determinano l’annullabilità della contravvenzione e in questi casi conviene fare ricorso. Procediamo con ordine. Innanzitutto, vediamo quali sono i motivi e facciamo degli esempi.
Quando si riceve una multa la prima cosa da osservare è la data in cui è stata elevata dagli agenti accertatori e la data in cui è stata notificata (solitamente a mezzo raccomandata a/r). Tra la data della contravvenzione e quella di notifica non devono intercorrere più di 90 giorni. Quindi, se il primo marzo accedo ad una ztl incorrendo in sanzione, la multa, dovrà essermi notificata entro il trenta maggio. Nel caso in cui mi venga notificata dopo i 90 giorni, infatti, la multa sarà nulla e in tal caso mi basterà fare una istanza all’organo di polizia che ha elevato la sanzione facendo presente che i termini di notifica erano scaduti e la multa non è più valida. Questa istanza garantirà l’annullamento di quel verbale e servirà anche ad evitare potenziali future rogne nel caso in cui il comune, ad esempio, decidesse di procedere all’incasso di quella somma oggetto di sanzione.
Altri elementi da verificare sono i dati anagrafici, i dati relativi all’automobile ed alla targa, la data in cui sarebbe stata commessa l’infrazione. Nel verbale, infatti, potrebbe esserci una errata indicazione di questi dati oppure la sanzione potrebbe riguardare un’automobile che in passato era di nostra proprietà e che poi abbiamo venduto. In tutti questi casi la multa non deve essere pagata e per chiederne l’annullamento bisogna presentare un ricorso nelle sedi competenti. Anche se si è pienamente consapevoli di non aver commesso alcuna infrazione oppure l’errore sul verbale è molto evidente (si pensi al caso del numero di targa errato), è sempre necessario fare ricorso e chiedere l’annullamento.
Altro caso in cui ci si può trovare è quello della notifica di una multa che in realtà è già stata pagata. Che fare in questo caso? Bisognerà fare una istanza di annullamento in autotutela all’ente che ci ha erogato la sanzione. L’istanza dovrà indicare i dati anagrafici della persona a cui è stata comminata la multa, i dati relativi al verbale quali il numero e la data, il motivo per cui si chiede l’annullamento, una copia del verbale, una copia della ricevuta di pagamento della multa già pagata e una copia del documento di riconoscimento.
Attenzione, quindi, a non commettere l’errore di pensare di non dover comunicare nulla perché la multa è già stata pagata. Il rischio è quello di vedersi notificare una cartella esattoriale e poi sarà sempre più complicato venirne a capo.
Se la multa viene pagata, vengono decurtati i punti dalla patente?
La norma che si occupa dei punti della patente è stata recentemente posta al vaglio della Corte Costituzionale [3]. Il Codice della strada prevede che all’ente accertatore debbano essere comunicati i dati della patente di guida del trasgressore e che in caso contrario venga applicata una sanzione pecuniaria che va da 286 a 1.143 euro.
La comunicazione dei dati deve essere fatta entro 60 giorni dalla data di notifica della multa dal proprietario del veicolo oppure, se l’automobile è intestata ad una persona giuridica, (società, cooperativa, associazione, ecc.) dal legale rappresentante e dagli altri obbligati indicati dal Codice della strada [4].
In seguito alla comunicazione al trasgressore verranno decurtati i punti dalla patente a seconda dell’infrazione commessa e non sarà applicata l’altra sanzione pecuniaria per mancata comunicazione dei dati della patente. Se per l’automobilista il problema principale è rappresentato dalla decurtazione dei punti della patente, il trasgressore potrà anche decidere di pagare la sanzione di 286 euro ed evitare la comunicazione dei suoi dati. Nel caso in cui, invece, l’infrazione venga contestata in flagrante direttamente dalla polizia municipale, alla decurtazione dei punti non si può sfuggire.
Che cosa succede se il proprietario del veicolo e il conducente sono due persone diverse?
Può accadere che il proprietario, una volta ricevuta la multa, paghi. Oltre alla sanzione pecuniaria, però, come abbiamo anche visto, ci sono dei casi in cui è prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente. In queste ipotesi il trasgressore, se diverso ovviamente dal proprietario, può impugnare il verbale per contestare l’infrazione ed evitare che gli vengano tolti i punti dalla patente. L’impossibilità di ricorrere contro la multa rappresenterebbe una limitazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito [5]. Quindi, solo in questi casi, quando cioè il proprietario è diverso dal conducente, se la multa viene pagata il trasgressore può fare ricorso per evitare la decurtazione dei punti.
Qual è il termine per contestare una multa e a chi va presentato il ricorso?
Avverso le multe è possibile fare ricorso al Giudice di Pace oppure ricorrere in autotutela al prefetto. Vediamo come fare.
Il ricorso al giudice di pace può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del verbale e può essere presentato personalmente dalla persona che ha ricevuto la multa oppure avvalendosi di un avvocato. Con la proposizione del ricorso al giudice di pace è necessario pagare il contributo unificato di 43 euro e la marca da bollo per i diritti di cancelleria di 27 euro. Se ci si avvale di un avvocato, ovviamente, bisognerà sostenere anche le spese legali.
Il giudice di pace, dopo aver esaminato il verbale e tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti potrà annullare la multa, convalidarla, annullare parzialmente la multa, rigettare il ricorso perché ritenuto inammissibile e nello stesso provvedimento deciderà anche sulle spese legali e processuali che, in caso di rigetto, potranno essere poste tutte a carico del ricorrente (chi ha ricevuto la multa e ha presentato ricorso). Appare ovvio che in caso di inammissibilità del ricorso e di rigetto la multa dovrà essere pagata.
Per quanto riguarda il ricorso al prefetto, invece, questo deve essere proposto in autotutela entro 60 giorni dalla notifica della multa. Il ricorso può essere inviato a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo pec e deve essere presentato personalmente da chi ha ricevuto la multa. Il ricorso può essere inviato direttamente all’ufficio di Prefettura e in questo caso il prefetto dovrà decidere entro 210 giorni dall’invio del ricorso. Mentre, se il ricorso viene spedito al prefetto tramite l’organo di polizia che ha elevato la multa, la decisione dovrà intervenire entro 180 giorni. Nel caso in cui, trascorsi i termini appena indicati, la persona che ha presentato ricorso al prefetto non riceve alcuna comunicazione, per il principio del silenzio/assenso il ricorso si considera accolto e di conseguenza la multa viene annullata.
Nel caso in cui il prefetto rigetta il ricorso, la sanzione viene raddoppiata rispetto a quella indicata nella multa. In questo caso, entro i successivi trenta giorni dalla notifica della decisione del prefetto, sarà possibile fare ricorso al giudice di pace.
Di Teresa Rullo
note
[1] Art. 203 cod. strada.
[2] Cass. sent. n. 13727/2010, sent. n. 12899/2010.
[3] Art. 126-bis cod. strada.
[4] Art. 196 cod. strada.
[5] Art. 24 Cost.
Tutto chiaro grazie. Vorrei sapere se avete un modello da compilare per fare ricorso contro una multa.
Grazie a te Tania. Continua a seguire il nostro portale di informazione giuridica. Per essere informata su che cosa è una multa, sui possibili motivi di opposizione, sui diversi tipi di ricorsi consentiti dalla legge, sui modi e tempi di presentazione degli stessi, ti invitiamo a leggere l’articolo: Ricorsi contro le multe: https://www.laleggepertutti.it/238353_ricorsi-contro-le-multe
Per sapere cosa fare quando si riceve un verbale per una multa illegittima, conoscere i vari tipi di impugnazione ed i diversi modelli di ricorso puoi leggere il nostro articolo Modello ricorso contro una multa https://www.laleggepertutti.it/262442_modello-ricorso-contro-una-multa
Ottimo articolo, vorrei però un chiarimento riguardo la notifica dell’infrazione, non devono intercorrere più di 90 giorni dalla data dell’infrazione o dalla data di rilevamento dell’infrazione?
Mi è stata notificata il 13 maggio 2019 una multa per passaggio con semaforo rosso del giorno 09/12/2018, mentre sul verbale dicono che è stata rilevata il giorno 08/02/2019, a quale data devo fare riferimento?
Grazie mille e complimenti
Grazie mille. Prima di intraprendere il ricorso contro la cartella, è bene verificare che la multa non sia stata davvero notificata. Spesso infatti succede che l’automobilista si è dimenticato della multa, o che la stessa è stata consegnata a un familiare convivente o che è stata inviata a un indirizzo di residenza presso cui non si è sempre presenti.A tal fine bisogna presentare una istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la multa e che risulta indicato sulla cartella stessa. Con tale istanza si chiederà di esibire tutti i documenti che comprovano l’avvenuta notifica del verbale. La domanda può essere inoltrata con Pec, con raccomandata o con consegna a mani presso gli uffici. La forma di tale istanza è libera e può essere presentata in carta semplice: basta chiedere esplicitamente di voler visionare l’esito della notifica della multa di cui andranno indicati gli estremi (riportati sulla cartella). L’ente deve rispondere entro 30 giorni mettendo a disposizione del richiedente tutti i documenti in questione. In caso contrario è possibile fare ricorso al Tar (anche se, così facendo, si perde l’occasione per fare ricorso contro la cartella la quale va impugnata entro 30 giorni). Se dalle carte esibite dall’amministrazione dovesse risultare che alcuna notifica è mai avvenuta o che è stata fatta in modo non corretto, sarà possibile intraprendere il ricorso contro la cartella. Tale ricorso va presentato al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella. Se invece hai avuto conoscenza della multa dall’estratto di ruolo, puoi impugnare quest’ultimo. Sul punto leggi la nostra guida: cartella non notificata: difesa. Per essere valida, la multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla commissione dell’illecito. Se la polizia ha spedito la busta dopo il 90° giorno dall’infrazione, la multa è illegittima. Tale illegittimità però va fatta valere solo contro il verbale, entro i 30 giorni successivi (in caso di ricorso al giudice di pace) o entro 60 giorni (se si opta invece per il ricorso al prefetto). Puoi trovare ulteriori informazioni nel nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/277131_come-verificare-la-notifica-di-una-multa
Per sapere come si calcolano i giorni per la spedizione della multa, leggi il nostro articolo sul calcolo dei 90 giorni notifica multa https://www.laleggepertutti.it/240459_calcolo-90-giorni-notifica-multa
buongiorno,
Tutto molto chiaro ma vorrei capire se posso fare ricorso .
Due anni fa ho ricevuto una multa per aver parcheggiato sulle strisce. Ho pagato immediatamente la multa alle poste.
Unico problema che la alle Poste invece di digitare euro 53.50 per errore mi hanno fatto pagare solo 53 euro onestamente non mi sono resa conto di cio`. Ovviamente ho il bollettino conservato . Ho provato a fare ricorso ma mi e stato consigliato di andare in posta a fare la denuncia. Cosi ho fatto ma ora qual`e` la prassi da seguire? Onestamente non mi sembra giusto pagare 200 euro per un errore non mio di 0.50 euro.
Grazie mille
Alessia
Salve ho preso una multa sul tratto di Gallipoli erano agenti Polizia Municipale, con il Velox la data risale al 30/08/2020
Nel verbale dice che è stata comunicata al PM in data 05/11/2020 ” Io avevo noleggiato un auto e la multa e arrivata all’Agenzia auto noleggio che poi mi e stata comunicata tramite email il giorno 09/12/2020 ”
Perciò sono dentro o fuori dei 90 giorni
Dato che lo pagata non potrò contestarla?
Con le agenzie noleggio non e troppo chiaro, anche perché ti addebitano le spese delle pratiche che non si sa in cosa consistono
Per maggiori informazioni leggi:
-Multa stradale: cosa deve indicare https://www.laleggepertutti.it/415349_multa-stradale-cosa-deve-indicare
-Come farsi cancellare la multa https://www.laleggepertutti.it/416144_come-farsi-cancellare-la-multa
Ricorso multa prefetto https://www.laleggepertutti.it/390567_ricorso-multa-prefetto
-Quando si può contestare una multa? https://www.laleggepertutti.it/378588_quando-si-puo-contestare-una-multa
-Contestazione multa: ultime sentenze https://www.laleggepertutti.it/396959_contestazione-multa-ultime-sentenze
Buongiorno, non sono d’accordo sul fatto che chi paga non può fare più ricorso per l’annullamento poiché paragonando il verbale stradale ad un procedimento penale tipo per chi si avvale dei riti speciali come ad esempio il “rito abbreviato” dove l’imputato ammette le proprie colpe in quel caso comunque la giurisprudenza gli garantisce il diritto di appello….quindi? non vedo il motivo di questo diniego
mi hanno fatto 2 multe nell’arco di 2 mesi con la decurtazione di punti della patente mediante un autovelox fisso perchè ho oltrepassato il limite di velocità, da 50 a 63 km orari, Ho provveduto a pagarle entro i 5 gg per usufruire l’abbreviazione e di conseguenza lo sconto. Dopo di che mi sono accorto che in quel tratto di strada non ci sono segnalazioni di autovelox. Cosa devo fare? posso fare ricorso e riottenere i miei soldi e i punti della patente?
grazie anticipatamente.
venerdi mi ha fermato la polizia stradale e successo.. un paio di cose che gia dovrei fare reclamo… ad esempio io avevo le cinture.. quando mi ha fermato… poi lui se avvicinato.. per dire la solita cosa che dicono tutti patente e libretto…. mi son sganciato le cinture per prendere il libretto e lui mi ha visto… e mi fa ho da diele 2 cose e io si quali ? una che non aveva le cinture e l altra ha una lampadina fulminata… e li per li per lòa lanmpadina davanti gli ho detto grazie lunedi appena vengo via dal lavoro la rimetto.. e lui senza farmi parlare mi ha detto no gli si fa la multa…. da li… non mi ha mai piu rivolto la bparola… quindi perdita dei punti sulla patente e multa…pur sapendo che io la cintura l avevo mi ha visto…!! mi ha fatto il verbale io mi sono rifiutato di sotttoscrivilo…me la dato .. pero poi lo controllato a casa che la firma dei 2 agenti e pressocche uno scarabocchio… quando loro devono scrivere nome e cognome in modo leggibile…gia e stata annullata una multa per questo motivo… e mi piacerebbe annularla perche son stato trattato malissimo… se potete rispondermi nel breve possibile.. perche entro 3 giorni la devo pagare,,,,e se la pago non posso fare ricorso…!! grazie aspetto una vostra risposta….notte