Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro resta sospeso. In tale periodo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non alla retribuzione. Pertanto, il licenziamento intimato durante l’aspettativa, seppur concessa al termine del comporto, è illegittimo.
Nessun licenziamento al lavoratore che dopo il comporto va in aspettativa


Il dipendente che, alla fine del periodo di comporto unisce l’aspettativa per malattia non può essere licenziato prima che scada l’intero periodo.
Quando un lavoratore (sia nel settore pubblico che privato) si assenta per malattia o infortunio, esiste un periodo, detto periodo di comporto, entro il quale il datore di lavoro ha il divieto di licenziare il lavoratore. In tal caso, al lavoratore è garantito il mantenimento del posto di lavoro e l’identica retribuzione economica.
Tuttavia, una volta terminato il comporto senza che il lavoratore sia rientrato al lavoro, il datore di lavoro può a procedere al suo licenziamento.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza [1] ha precisato che il dipendente non può essere licenziato se ha richiesto, al termine del comporto, un periodo di aspettativa.
Nel motivare la decisione, i giudici hanno richiamato il contratto nazionale di lavoro, il quale stabilisce che, superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda, su richiesta del lavoratore, può concedergli un periodo di aspettativa fino a un massimo di 4 mesi. Durante tale periodo, dunque, il licenziamento non è effettuabile.
di ANDREA BORSANI
note
[1] Cass. sent. n. 6711 del 18.01.2013.
sono impiegata 8° liv. CCNL Metalmeccanici Confapi. Essendo in prossimità del termine del periodo di comporto ho comunicato l’intenzione di usufruire dell’aspettativa di 4 mesi (prorogabile fino a max 24 mesi da CCNL);
devo continuare ad inviare certificati medici all’Inps (ed al datore di lavoro) anche durante l’aspettativa?
Eventualmente, sono soggetta anche alle visite di controllo e quindi alla reperibilità a casa durante gli orari previsti?
Grazie