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Sono in pensione: posso lavorare come dipendente?

17 Dicembre 2018 | Autore:
Sono in pensione: posso lavorare come dipendente?

Il pensionato può essere assunto come lavoratore subordinato, oppure rischia di subire delle trattenute sull’assegno Inps?

Sei pensionato, vorresti continuare a lavorare come dipendente, ma hai paura di subire delle trattenute sulla pensione?

Se hai solo raggiunto i requisiti per la pensione, ma non hai ancora richiesto il trattamento, devi innanzitutto sapere che, perché la prestazione ti sia liquidata dall’Inps, è necessario cessare tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere (a meno che non si tratti di una pensione ai superstiti o dell’assegno ordinario d’invalidità). In pratica, se sei un dipendente, per ricevere la pensione di vecchiaia, o anticipata, o di anzianità, devi rassegnare le dimissioni. Non è invece necessario cessare l’attività lavorativa se sei un collaboratore, un imprenditore o un libero professionista. Ne abbiamo parlato in: Quando presentare le dimissioni per la pensione.

Una volta rassegnate le dimissioni e conseguito l’assegno dall’Inps, puoi serenamente iniziare un’altra attività lavorativa (o proseguire nella stessa attività dopo essere stato riassunto): nel 2008 [1], tra l’altro, sono stati aboliti i limiti di cumulo esistenti tra la pensione e i redditi derivanti dall’attività lavorativa, relativamente alle pensioni dirette, cioè di vecchiaia o di anzianità e anticipata, se non integrate al minimo, o con maggiorazioni, o collegate allo stato d’invalidità.

I redditi di lavoro sono invece limitatamente cumulabili con alcune pensioni calcolate col sistema contributivo, con le pensioni di reversibilità, d’invalidità, con la nuova pensione quota 100 e con le prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale. Il divieto di cumulo è invece assoluto per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, per il periodo che va dalla data di decorrenza della pensione alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

Se, dunque, ti stai domandando «Sono in pensione: posso lavorare come dipendente?», sappi che la risposta è positiva, ma in diversi casi lavorare potrebbe risultare per te poco conveniente, a causa delle trattenute sullo stipendio.

Inoltre, ricorda che sommando due redditi, ossia quello di lavoro e quello di pensione, l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, si alza, mentre le detrazioni spettanti (cioè gli importi che diminuiscono l’imposta) si abbassano. ne abbiamo parlato in: Lavoratore pensionato, com’è tassato?

In quali casi lo stipendio non può essere cumulato con la pensione?

I redditi di lavoro possono essere cumulati limitatamente con i redditi di pensione nei seguenti casi:

  • pensione dei lavoratori precoci: la prestazione non può essere cumulata col reddito di lavoro per il periodo che va dalla decorrenza della pensione alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria (quindi per un periodo massimo di 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini, considerando che la pensione anticipata dei lavoratori precoci si ottiene con 41 anni di contributi, mentre la pensione anticipata ordinaria con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini);
  • pensione quota 100: in base a quanto reso noto sinora, il reddito di pensione sarà cumulabile limitatamente col reddito di lavoro (si potrà conseguire un reddito non superiore a 5mila euro annui) sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pari dal 2019 a 67 anni;
  • pensione di reversibilità o indiretta: la pensione è ridotta del 25% se il reddito del pensionato supera 3 volte il trattamento minimo (che dal 2019 ammonterà a 513 euro mensili), del 40% se lo supera 4 volte e della metà se lo supera 5 volte;
  • assegno ordinario d’invalidità: la prestazione è tagliata del 25% o del 50% se il reddito di lavoro conseguito è superiore, rispettivamente, a 4 volte o a 5 volte il trattamento minimo; l’assegno subisce una seconda riduzione sull’eventuale parte eccedente il trattamento minimo; la riduzione varia a seconda della provenienza del reddito e non è applicata se l’interessato possiede almeno 40 anni di contributi:
    • se il reddito è da lavoro dipendente, il taglio della pensione è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso;
    • se il reddito è da lavoro autonomo, la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto;
  • pensione d’invalidità o inabilità specifica (ad esempio per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro): anche in questo caso, si applica una riduzione sull’eventuale parte della pensione eccedente il trattamento minimo; la riduzione varia a seconda della provenienza del reddito e non è applicata se l’interessato possiede almeno 40 anni di contributi:
    • se il reddito è da lavoro dipendente, il taglio della pensione è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso;
    • se il reddito è da lavoro autonomo, la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In ogni caso la riduzione non si applica :

  • se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo Inps;
  • se il pensionato è impiegato in contratti di lavoro subordinato a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare;
  • se il reddito deriva da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • se il lavoratore è occupato in qualità di operaio agricolo;
  • se il pensionato è occupato in qualità di addetto ai servizi domestici e familiari;
  • se il reddito conseguito è un’indennità percepita per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • se il reddito conseguito è un’indennità o un gettone di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • se il reddito conseguito è un’indennità comunque connessa a cariche pubbliche elettive;
  • se il reddito conseguito è un’indennità percepita dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • se il reddito conseguito è un’indennità percepita dai giudici tributari.

Trattenute per la pensione calcolata col sistema contributivo

Per quanto riguarda le pensioni calcolate utilizzando il sistema contributivo, cioè per coloro che non possiedono contributi al 31 dicembre 1995 (contributivo puro), il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  • siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo;
  • ci siano almeno 40 anni di contribuzione;
  • ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Quando sono applicate le trattenute sullo stipendio?

Se il lavoratore rientra in uno dei casi elencati, per i quali la retribuzione è cumulabile limitatamente, o incumulabile, con la pensione, il datore di lavoro deve trattenere dallo stipendio le somme non cumulabili e provvedere al versamento di quanto trattenuto all’Inps.

La trattenuta viene, invece, effettuata dall’Inps direttamente sulla pensione nei casi di:

  • tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
  • attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero; in questo caso l’interessato è tenuto a comunicare all’ente la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
  • possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.

La trattenuta è giornaliera, per reddito da lavoro dipendente o mensile, per reddito da lavoro autonomo.

Se il datore di lavoro ed il lavoratore non rispettano gli obblighi relativi alle trattenute, possono essere sanzionati.



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