Per la manutenzione di abitazioni si applica l’Iva al 10%. È indifferente che il proprietario del fabbricato sia una persona fisica o una società. Può esserlo anche un’immobiliare di gestione.
La legge dice che l’Iva agevolata al 10% è applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ‘realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata‘. Questa espressione serve a circoscrivere ‘oggettivamente’ e non ‘soggettivamente’ l’ambito di applicazione del beneficio. Vi rientrano in questa espressione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione della categoria A10, a prescindere dal loro utilizzo.
Il termine “privato” si riferisce alla circostanza che l’immobile venga adibito a dimora di soggetti privati. Sono agevolati anche gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio orfanotrofi, ospizi).
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Articolo di Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore del 22.03.2013, pag. 22