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Autovelox fissi sono sempre attivi?

17 Dicembre 2018 | Autore:
Autovelox fissi sono sempre attivi?

Non tutti gli autovelox fissi collocati nei box sono attivi così come non tutti i box contengono un autovelox.

Ce ne sono a centinaia dislocati ai margini delle strade italiane: piccoli “bunker” colorati e presegnalati da un cartello inequivoco: «Attenzione: controllo elettronico della velocità». Si tratta dei box che contengono – o che dovrebbe contenere – i tanti temuti autovelox. Minacciosi e oscuri, celano tutti un segreto inaccessibile agli automobilisti in transito: c’è davvero, al loro interno, l’apparecchio che misura la velocità? E, in tal caso, è in funzione oppure è spento? Come fare a capire se un autovelox è attivo? Il problema non si pone mai per gli autovelox mobili, quelli cioè posizionati sui treppiedi con la polizia accanto: proprio la presenza dell’agente palesa le operazioni di controllo. Per quando invece riguarda i box che operano in modo automatico e autonomo non è dato, a prima vista, sapere se sono attivi, a meno che ci si fermi e si vada a spiare cosa nascondono. Per scoprire se gli autovelox fissi sono sempre attivi dobbiamo però fare alcuni ragionamenti preliminari.

Autovelox: come funziona?

L’autovelox è il più “vecchio“ ma anche il più diffuso strumento per la rilevazione a distanza della velocità, e di conseguenza il più noto. L’apparecchiatura può essere di due tipi:

  • mobile: consiste in un parallelepipedo montato su cavalletto, sui vetri laterali dei veicoli. In tal caso l’apparecchio viene presidiato dalla pattuglia della polizia che ne verifica il regolare funzionamento;
  • fisso: l’apparecchio viene posizionato ai bordi della strada accanto a una telecamera. Di solito è protetto da un box colorato. La sua particolare caratteristica tecnica gli consente di funzionare in modalità automatica, ossia anche senza la presenza di agenti.

Autovelox fisso: come funziona?

L’autovelox fisso non può mai trovarsi in città. E ciò perché, nel centro urbano, non è consentito elevare contravvenzioni mediante controlli elettronici della velocità senza fermare all’istante il conducente per dargli la possibilità di difendersi. La cosiddetta «contestazione immediata» è dunque condizione di validità del verbale ma solo in città.

Fuori dai centri urbani, invece, è possibile la contestazione differita (ossia il controllo della velocità con successivo invio della multa a casa dell’automobilista). Tuttavia, se l’autovelox è posizionato su autostrade e strade extraurbane principali non c’è bisogno del rispetto di ulteriori condizioni; invece se si tratta di una strada extraurbana secondaria o una strada urbana a scorrimento, l’impiego dell’autovelox fisso è subordinato a due condizioni:

  1. deve esistere un decreto del Prefetto che autorizzi, su quella specifica tratta stradale, la contestazione differita dell’infrazione (ossia esoneri la polizia dall’intimare subito l’alt all’automobilista);
  2. il verbale della polizia deve indicare tanto gli estremi del provvedimento del Prefetto, tanto le ragioni concrete per cui, sulla strada in questione, non è possibile fermare il conducente.

In sintesi, l’autovelox fisso:

  • funziona anche senza la presenza della polizia;
  • è in grado di controllare le contravvenzioni in modo autonomo e automatico;
  • può trovarsi solo fuori dalla città.

Autovelox fisso: quando è valido

Affinché la multa sia valida, anche l’autovelox fisso, al pari di quello mobile, deve essere segnalato con congruo anticipo da un cartello stradale che dia l’avviso ai conducenti. La distanza massima tra il segnale stradale che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o svincoli di strade pubbliche.

Di recente, la circolare Minniti del 2017 ha stabilito che, laddove i controlli con autovelox su un tratto di strada siano occasionali, al segnale fisso se ne deve accompagnare anche un secondo, di tipo mobile, collocato dagli agenti sul margine della strada in prossimità della postazione (leggi Autovelox: multe nulle se segnale solo da cartelli fissi).

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità per mezzo di autovelox fissi, di tipo completamente automatico, funzionanti cioè senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti e con l’accertamento sulla base della visione successiva delle immagini, il Codice della strada fissa il principio che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate dal ministero dei Trasporti [1]. L’espressione “debitamente omologate” lascia intendere che le apparecchiature possono essere specificatamente utilizzabili in assenza dell’operatore di polizia stradale e, di conseguenza, gli accertamenti in automatico delle violazioni per eccesso di velocità sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.

Occorre considerare, infatti, che l’omologazione di apparecchiature di questo tipo è avvenuta solo a partire dal gennaio 2005 e che, perciò, gli accertamenti compiuti con apparecchi omologati in precedenza richiedeva necessariamente la presenza dell’operatore di polizia stradale.

Gli autovelox fissi devono poi essere soggetti a taratura almeno una volta all’anno e della data di tale operazione deve essere dato atto nel verbale a pena di nullità.

Autovelox fisso: funziona sempre?

Nel 2014, l’allora ministro dei trasporti ha aperto una forte polemica sui box ai margini della strada contenenti gli autovelox: secondo il rappresentante del governo, infatti, tali apparecchi, se non funzionanti, non possono essere considerati a norma; al contrario, possono costituire un serio pericolo per la circolazione stradale. Si salvano solo quelli effettivamente usati per reali controlli di polizia.

Benché non possano farlo, molti Comuni utilizzano i box contenitori anche su strade urbane: comportamento vietato perché, come detto,  all’interno delle città i controlli non possono mai essere automatici. I manufatti porta autovelox, ha di recente specificato una circolare, non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal codice della strada. Allo stato attuale – ha chiarito il dipartimento per i trasporti terrestri – l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato. Spetterà agli organi di polizia provvedere all’impiego regolato, segnalato e presidiato dello strumento in mancanza della riconosciuta idoneità prefettizia all’accensione in modalità automatica.

La polemica ha anche manifestato un’altra pecca del sistema di controlli: non tutti gli autovelox fissi sono funzionanti. Esistono quindi ancor oggi dei box che sono vuoti all’interno, ossia che non celano più gli strumenti di controllo elettronico.

Peraltro la citata Direttiva Minniti impone oggi l’impiego anche di cartelli luminosi per segnalare la presenza dell’autovelox fissi o mobili. E vien da sé che, laddove sia stato prevista l’installazione di un segnale con la scritta «autovelox attivo», nell’ipotesi in cui le luci siano spente, la contravvenzione non potrà mai essere elevata. Diversamente si avrebbe una violazione dell’obbligo di trasparenza a cui deve uniformarsi la pubblica amministrazione, non potendo essa trarre in inganno gli automobilisti.


note

[1] Ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del Codice della strada (articolo 4, comma 3, della legge 1° agosto 2002 n. 168; articolo 201, comma 1-ter, del Codice della strada).


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