Agenzia delle Entrate: termini di decadenza delle cartelle


Potreste indicarci una tabella dei termini di decadenza (non prescrizione) delle cartelle Equitalia?
Premesso che, per termine di decadenza deve intendersi, nel caso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) il termine per l’esercizio dell’azione di riscossione e, quindi di notifica delle cartelle, si riporta di seguito un elenco dei crediti più frequentemente oggetto di cartella esattoriale.
1. Irpef, Iva, Irap, Ires
La cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
– del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
– del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
A partire dal 2016 (e quindi dalle dichiarazioni 2015) i termini di decadenza sono tuttavia variati; gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2. ICI, IMU, TASI e altri tributi locali
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento (notificato dall’ente locale) è divenuto definitivo.
3. Imposta di registro
Per l’imposta di registro la legge prevede espressamente che:
– l’imposta di registro relativa agli atti non presentati per la registrazione obbligatoria, può essere richiesta, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio;
– l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta relativa al bene il cui valore è stato accertato come superiore rispetto a quello dichiarato;
– l’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
L’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notifica della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se si tratta di imposta suppletiva.
4. Tassa automobilistica
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento (notificato dall’ente locale) è divenuto definitivo.
5. Multa per violazione del codice della strada
Entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal Comune irrogatore all’agente della riscossione.
6. Contributi INPS
In materia di contributi previdenziali, il termine di decadenza previsto dalla legge [6] riguarda l’esecuzione dei ruoli. Difatti l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro:
– il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;
– il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
– il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
Per tutti gli altri crediti non riportati, il termine di decadenza, salvo diversa previsione legislativa, coincide con il termine di prescrizione (per esempio diritti camerali, premi Inail ecc.).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone