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Azienda fallita: cosa può fare il lavoratore sospeso per lavorare altrove?

12 Gennaio 2019
Azienda fallita: cosa può fare il lavoratore sospeso per lavorare altrove?

Sono un lavoratore a tempo indeterminato. Pochi giorni fa la mia azienda ha dichiarato il fallimento ed ora noi lavoratori siamo sospesi e non si sa quando il curatore ci spedirà la lettera di licenziamento vera e proprio. Dato che io ho già trovato un nuovo lavoro e dovrei iniziare il prossimo mese, come posso uscire da questa situazione? È possibile licenziarsi in maniera autonoma dato che nel periodo di sospensione non si recepisce alcuno stipendio?

Il lettore ha in disposizione in sostanza due possibilità:

1) può chiedere al giudice delegato del fallimento, in base all’articolo 72, comma 2°, della legge fallimentare, che assegni un termine al curatore, non superiore a sessanta giorni, entro i quali il curatore dovrà decidere se mantenere in vita il contratto di lavoro del lettore oppure sciogliersi da esso; se il curatore non dovesse dare alcuna risposta entro il termine che il giudice delegato gli avrà assegnato il contratto si intenderà comunque cessato;

2) oppure egli può immediatamente dimettersi ed in tal modo svincolarsi subito dal rapporto di lavoro con il suo datore fallito (cioè con la curatela fallimentare).

Si precisa che:

a) la Corte di Cassazione, con sentenze n. 522 del 2018 e n. 7.308 del 2018, ha chiarito che anche il lavoratore può senz’altro chiedere al giudice delegato che dia un termine al curatore (termine non superiore a sessanta giorni) entro il quale quest’ultimo dica chiaramente se il contratto di lavoro proseguirà oppure sarà sciolto (con il licenziamento del lettore): se il curatore, si ribadisce, non darà alcuna risposta il contratto si dovrà intendere sciolto (cioè cessato);

b) se il lettore scegliesse la soluzione n. 1, cioè di chiedere al giudice delegato di dare un termine al curatore per esprimersi, è chiaro che dovrà attendere almeno sessanta giorni per sapere se il curatore intende proseguire nel rapporto di lavoro con lui oppure no e potrebbe anche

capitare che il curatore dica che vuole continuare nel rapporto di lavoro con il lettore (a quel punto non resterebbe a quest’ultimo altra scelta che dimettersi se ritenesse per lui più vantaggioso passare alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro);

c) se il lettore scegliesse invece la soluzione n. 2, cioè se scegliesse di dimettersi immediatamente a causa del fallimento, deve tener conto che da un lato sarebbe immediatamente libero da ogni vincolo contrattuale con il datore fallito (cioè, in sostanza, con la curatela fallimentare), ma gli potrà essere chiesta dal curatore l’indennità di mancato preavviso perché il fallimento, in base all’articolo 2119 del Codice civile, non è considerata una giusta causa di dimissioni e, se ne avesse bisogno, il lettore, siccome si sarà dimesso senza una giusta causa, non avrebbe nemmeno diritto alla Naspi, cioè all’indennità di disoccupazione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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