Locazione: distacco e spese di manutenzione del riscaldamento centralizzato


Sono inquilino dal 2013 di un appartamento in un condominio dotato di riscaldamento centralizzato. L’appartamento è dotato di riscaldamento autonomo. Che io sappia non esiste perizia per il distacco (avvenuto ante 2013). A chi spettavano le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato ed i consumi involontari? Cosa paga l’inquilino in questo caso?
L’articolo 1118, 4° comma, del Codice civile (nel nuovo testo in vigore dal 18 giugno 2013) stabilisce che il condomino che si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non deriva un notevole squilibrio di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, è tenuto a pagare al condominio, dal distacco in poi, le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
Fatta questa premessa, va detto che per quanto riguarda il rapporto tra proprietario ed eventuale inquilino, le spese di manutenzione straordinaria e le spese di messa a norma relative all’impianto centralizzato dal quale è avvenuto il distacco restano a carico del proprietario, mentre le spese di conservazione dell’impianto centralizzato (che sono le spese ordinarie necessarie a consentire che l’impianto possa continuare a funzionare regolarmente), in base all’articolo 1576 del Codice civile, restano a carico dell’inquilino (a meno che non vi sia un patto contrario contenuto nel contratto di locazione che invece le ponga a carico del proprietario).
Infine, per quanto riguarda le spese per consumi involontari (le cosiddette dispersioni) collegate all’impianto centralizzato, si ritiene che esse spettino al proprietario considerato che grava su di lui la gestione dell’impianto centralizzato dal quale si è distaccato.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte