Se il genitore vuol cedere, in favore di uno dei figli, un proprio immobile dietro impegno per quest’ultimo di prestargli assistenza morale e materiale, è necessario che tra i due sacrifici economici vi sia proporzione. Altrimenti si presume che dietro il contratto vi sia una donazione.
Cessione dell’immobile dietro assistenza morale e materiale al genitore anziano


Se la cessione dell’immobile, fatta dal genitore al figlio, che ha come corrispettivo il mantenimento dell’anziano, presenta una evidente sproporzione tra le due prestazioni, allora si presume che si tratti di donazione.
Se l’anziano genitore cede un immobile ad un proprio figlio dietro vitalizio in suo favore, è necessario che tra le due prestazioni (l’immobile da un lato e il mantenimento dall’altro) vi sia proporzione: ossia che il valore economico dei due sacrifici sia bilanciato. Diversamente, l’atto si deve considerare come una vera e propria donazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di successione e di rapporti tra coeredi: questi ultimi infatti, qualora l’atto leda la quota legittima, potranno impugnarlo.
È interessante il caso recentemente deciso dalla Cassazione [1] che ha ritenuto sussistente una simulazione dietro una cessione fatta da un genitore particolarmente anziano in favore di uno dei figli in cambio dell’impegno, da parte di quest’ultimo, di prestargli assistenza morale e materiale per il resto della vita. Nel caso di specie il padre era in età molto avanzata e l’immobile di particolare valore economico.
Dunque, per stabilire se dietro la cessione vi sia la volontà di nascondere una donazione, bisogna tenere conto delle prospettive di vita del donante e del valore del bene donato. Anche nell’ipotesi che l’anziano possa essere soggetto a un futuro ricovero presso una struttura sanitaria, bisogna considerare che le spese della degenza potrebbero essere sostenute attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e non andrebbero quindi ad aggravare economicamente il donatario.
Dunque, se lo scambio tra cessione dell’immobile e vitalizio è sproporzionato, la donazione si presume.
note
[1] Cass. sent. n. 7479 del 25.03.2013.