Autovelox: la multa è nulla se la contestazione immediata era possibile


Nulla la multa fatta con l’autovelox, senza la contestazione immediata, se la strada dove è montato l’apparecchio è priva di uno dei requisiti indicati dal codice della strada per la liceità dei controlli remoti.
La multa fatta con l’autovelox e non contestata immediatamente al conducente è valida solo se la strada su cui è stata elevata ha i requisiti previsti dal codice della strada [1] che consentono di non fermare l’automobile.
Tali requisiti – ricorda una sentenza [2] del Giudice di Pace di Terni – sono categorici. In particolare, la strada deve essere di quelle definite “a scorrimento” ossia deve presentare carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia (eventualmente una corsia riservata ai mezzi pubblici), banchina pavimentata a destra e marciapiedi, priva di intersezioni a raso o con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
Fuori da questi casi, la multa fatta con l’autovelox deve essere sempre contestata immediatamente, pena la nullitàdella multa.
Se il Prefetto, con un proprio provvedimento, individua altre strade, prive dei suddetti requisiti, su cui viene legittimato l’uso dell’autovelox senza contestazione immediata, il giudice può disapplicarne il provvedimento amministrativo.
note
[1] Art. 2, comma 3, del codice della strada.
[2] G.d.P. Terni sent.1214/13 del 20.02.2013.