Affidamento “di fatto” del minore: assegno di mantenimento maggiorato


Se l’affidamento del minore è “di fatto”, il genitore affidatario ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento più elevato.
ll genitore affidatario del minore ha diritto a un assegno di mantenimento maggiorato. Ciò anche qualora l’affidamento sia di fatto, cioè non disposto dal giudice ma avvenuto per scelta condivisa da entrambi gli ex coniugi [1]. Il genitore affidatario, infatti, poiché convive con il bambino, deve essere messo nella condizione economica di soddisfare le esigenze primarie di vita di quest’ultimo e accudirlo quotidianamente.
L’assegno di mantenimento deve essere calcolato tenendo conto:
– dei compiti di diretto accudimento del minore da parte del genitore affidatario;
– della capacità lavorativa e dell’età dell’altro genitore obbligato a corrispondere l’assegno;
– delle risorse economiche a disposizione del genitore obbligato (considerando anche le spese che questi deve affrontare per mantenere se stesso e un’eventuale nuova famiglia).
L’obbligo di mantenimento [2] dei figli minori sussiste in capo ad entrambi i genitori per il solo fatto della procreazione e si misura in modo proporzionale alle loro risorse economiche e alla capacità lavorative. Certamente, il genitore che convive con il bambino contribuisce direttamente al suo mantenimento e ha bisogno di essere supportato in modo adeguato dal genitore non affidatario e ciò a prescindere – come già detto – dall’intervento di una sentenza di condanna del giudice.
note
[1] Trib. di Bari, sent. n. 415/2013.
[2] Art. 261 cod. civ.