Pensione, contributi minimi e massimi 2019


Minimali contributivi, retribuzione minima, massimali, limiti per l’accredito dei contributi: nuovi importi 2019.
Cambiano, per il 2019, i minimali contributivi e la retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi: nell’anno 2018, difatti, la variazione percentuale ai fini della rivalutazione delle pensioni calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%, di conseguenza l’Inps ha dovuto aumentare sia i minimali che la retribuzione minima per la pensione.
In parole semplici, dal 2019, grazie alla perequazione delle pensioni, cioè all’adeguamento al costo della vita dei trattamenti erogati dall’Inps, le prestazioni aumentano in misura pari all’1,1% (ad eccezione di quelle che superano di 3 volte il trattamento minimo).
Oltre alle prestazioni riconosciute dall’Inps, per effetto della rivalutazione aumentano, come appena osservato, i minimali contributivi e la retribuzione minima ai fini della pensione. Sono anche stati rivalutati i massimali, la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, alcuni fringe benefits, i limiti per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e, in generale, tutti i valori utili al calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Ma procediamo per ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le novità sui contributi minimi e massimi 2019 per la pensione.
Indice
Minimali contributivi 2019
Il minimale contributivo è la paga minima sulla quale vengono calcolati i contributi previdenziali, sotto la quale non si può scendere anche se il lavoratore ha una paga molto bassa, ma viene riproporzionata su base oraria per i dipendenti a tempo parziale.
Il minimale contributivo è quindi la retribuzione minima sulla cui base devono essere calcolati i contributi che il datore di lavoro deve versare all’Inps, cioè i contributi di previdenza e assistenza dovuti per la prestazione lavorativa svolta dal dipendente. Normalmente il minimale contributivo è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl): gli accordi di secondo livello, territoriali e aziendali, e il contratto individuale, difatti, possono stabilire il minimale contributivo solo se l’importo è maggiore di quello indicato nel Ccnl.
La legge [1], in ogni caso, stabilisce un minimale giornaliero inderogabile, sotto il quale nessun minimale contrattuale può scendere. Questo minimale è pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione.
Considerando che l’importo del trattamento minimo, per il 2019, ammonta a 513,01 euro mensili, il minimale giornaliero inderogabile è pari a 48,74 euro [2]. Ciò significa che se il contratto collettivo riconosce una retribuzione giornaliera inferiore a questo valore, il datore di lavoro è comunque obbligato a pagare i contributi su un reddito minimo giornaliero di 48,74 euro.
L’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi non è previsto, se il datore di lavoro versa trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.
Queste regole valgono anche per i lavoratori di società ed organismi cooperativi, e per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative.
Minimali giornalieri 2019 per i lavoratori part time
Per i lavoratori a tempo parziale non vale il minimale giornaliero “intero”, ma, visto che l’orario è ridotto, il minimale deve essere riproporzionato su base oraria e sulle giornate lavorative settimanali (di norma 6, 5 per la settimana corta).
Ipotizzando, ad esempio, un orario di 40 ore settimanali su 6 giorni, si deve calcolare il minimale orario in questo modo: 48,74x 6 /40. Il risultato, pari a 7,31 euro, corrisponde al minimale orario sotto cui il datore non può scendere per il calcolo dei contributi.
Ipotizzando, invece, un orario di 36 ore settimanali su cinque giorni, il calcolo è: 48,74 x 5 /36, con un minimale orario, dunque, pari a 6,77 euro.
Retribuzione minima 2019 per l’accredito di un anno di contributi
Il minimale contributivo non deve essere confuso con la retribuzione minima per l’accredito di un anno intero di contributi presso l’Inps. Questa retribuzione, difatti, corrisponde all’imponibile minimo che serve perché in un anno tutte le 52 settimane siano riconosciute ai fini del diritto alla pensione, ed è pari al 40% del trattamento minimo.
Per il 2019, il valore della retribuzione minima per l’accredito “intero” dei contributi è pari, dunque, a 205,20 euro a settimana; in un anno è necessario raggiungere uno stipendio, al lordo dei contributi, di 10.670,40 euro.
Questo comporta che i contributi versati (per un lavoratore dipendente, considerando un’aliquota del 33%) debbano corrispondere ad almeno 67,72 euro alla settimana ed a 3.521,23 euro all’anno: in caso contrario, l’anno lavorato non vale per intero ai fini della pensione (come se il lavoratore non avesse prestato la propria attività per tutto l’anno). Il datore di lavoro, infatti, mentre è obbligato al calcolo dei contributi sul minimale, non è obbligato anche al loro calcolo sulla retribuzione minima per l’accredito di un anno di contribuzione.
Se il lavoratore svolge la propria attività a tempo pieno il problema non si pone, perché il rispetto del minimale contributivo giornaliero garantisce sempre l’accredito di una settimana di contributi.
Se il rapporto è part time, invece, considerando che il minimale è su base oraria, può accadere che non si raggiunga l’accredito di un’intera settimana di contributi. La contribuzione utile al diritto alla pensione, in questo caso, viene calcolata in proporzione a quanto versato, e il lavoratore si vedrà riconosciute meno di 52 settimane nell’anno, pur avendo avuto un contratto di una durata pari a 12 mesi.
Il lavoratore può comunque versare i contributi volontari sulle settimane scoperte o procedere al riscatto.
A chi non si applicano i minimali 2019
Il minimale contributivo e la riduzione delle settimane utili alla pensione non si applicano, in ogni caso, nei confronti di:
- lavoratori domestici;
- operai agricoli;
- apprendisti.
La discontinuità di questi lavori, difatti, precluderebbe l’accesso alla pensione a quasi tutti gli appartenenti alle categorie.
Aliquota aggiuntiva dell’1% per il 2019
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che superano la prima fascia di retribuzione pensionabile, e che pagano un’aliquota Inps inferiore al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2019 in 47.142,93 euro, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.928,58 euro, da arrotondare a 3.929.
La quota di retribuzione eccedente la fascia e i contributi aggiuntivi devono essere riportati dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva fa parte dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro pubblici, che utilizzano la sezione Lista Pos Pa il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
Massimali annui 2019
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla Legge Dini [3] per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rappresenta la retribuzione massima al di sopra della quale non sono dovuti contributi.
In base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, il massimale è pari, per l’anno 2019, a 102.542,78 euro, che arrotondato all’unità di euro è pari a 102.543 euro.
La quota di retribuzione eccedente il massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione Pos Contributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (regole differenti sono previste in merito alle denunce dei lavoratori dello spettacolo e sportivi).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione Lista Pos Pa nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile deve risultare pari a zero, mentre continua ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
note
[1] Art. 7, Co. 1 Dl 463/1983.
[2] Inps Circ.n.122/2018.
[3] L. 335/1995.
Buon giorno. La pensione comunitaria con 4 anni di contributi versati al INPS, a che eta si po fare la domanda?
4 anni sono insufficienti per la pensione, a meno che non si tratti della pensione per extracomunitari rimpatriati, soggetti al calcolo integralmente contributivo, quindi privi di contributi al 31 dicembre 1995.
Ecco la guida completa alla pensione per gli stranieri:
https://www.laleggepertutti.it/219401_pensione-inps-immigrati-quando