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Agenzia delle Entrate: donazione indiretta e azione di accertamento

2 Febbraio 2019
Agenzia delle Entrate: donazione indiretta e azione di accertamento

Nel 2014 mia zia essendo(con pensione da 1200 euro) ha deciso di comprarmi un certificato di deposito da euro 70.000 emesso dalla banca avente scadenza 2018 lasciando sul conto 15.000 euro. Quest’anno con ulteriore assenso verbale sono finiti sul mio cc,visto che fin dall’inizio me li aveva regalati, tale regalo è considerabile una donazione indiretta? Ad ogni modo quanti anni addietro può accertare l’agenzia delle entrate, 5 come all’epoca della stipula ,8 come da attuale normativa ,visto che sono stati accreditati quest’anno oppure vale la regola dei 10 anni come mi pare sia per le donazioni?

Se la zia intestò al lettore il certificato di deposito (il cui importo, poi, è stato da questi versato sul suo conto), quella operazione può essere definita effettivamente una donazione indiretta.

Fatta questa premessa, si può dire che risulta importante per dare risposta al quesito in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 13.133 del 26 giugno 2016.

Questa sentenza infatti, risolvendo un caso assai simile a quello in esame, ha stabilito che:

– l’azione di accertamento del fisco (cioè dell’Agenzia delle Entrate) relativa all’imposta sulle donazioni è soggetta ai termini indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo n. 346 del 1990 che, a sua volta, rinvia all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (che fissa un termine di decadenza quinquennale per l’azione di accertamento del fisco);

– nei casi in cui, come potrebbe essere quello specifico, la donazione indiretta si concretizzi attraverso un atto non soggetto a registrazione (l’intestazione di un libretto), la prescrizione del termine di cinque anni (che l’Agenzia delle Entrate ha per esercitare l’attività di accertamento) comincia a decorrere solo da quando il contribuente dichiara al fisco l’origine dell’importo che il fisco stesso ha individuato essere giacente sul suo conto.

Per spiegare meglio: se l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare (ad esempio attraverso un accertamento sintetico effettuato sul conto) l’esistenza sul conto del lettore di questo importo di origine ignota e quest’ultimo dichiarasse, nel corso dello svolgimento dell’azione di accertamento del fisco, che trattasi di importo donatogli da sua zia con l’intestazione di un libretto, il termine di accertamento per l’Agenzia delle Entrate partirebbe soltanto dalla data della sua dichiarazione perché solo da quel momento, cioè solo dalla dichiarazione del contribuente, si verifica il presupposto dell’accertamento dell’imposta di donazione (come stabilisce l’articolo 56 bis del decreto legislativo n. 346 del 1990).

Da notare infine che, in base all’articolo 56 bis, n. 1, lettera b), del decreto legislativo n. 346 del 1990, l’accertamento delle donazioni indirette è comunque possibile soltanto se la liberalità (cioè la donazione indiretta) abbia determinato, da sola o insieme a tutte le altre eventuali donazioni fatte nei confronti della stessa persona (il lettore nel caso specifico), un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire (cioè superiore a 180.760 euro).

 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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