Sono un insegnante di educazione fisica e mi sto informando sulla responsabilità civile che ho a scuola. Mi è chiara la differenza tra la RC contrattuale (art. 1218 cc) e extra contrattuale (art. 2048 cc) e le rispettive prescrizioni di 10 anni per la prima e 5 anni per la seconda. Esiste un termine entro il quale gli alunni danneggiati devono far rivalere questo diritto, pena la perdita del risarcimento? (credo si chiami decadenza. Es: nel penale la querela di parte deve essere fatta entro 6 mesi pena la perdita di perseguire il reato). Ho sentito di un caso in cui è arrivata una richiesta di risarcimento dopo 2 anni, che mi ha molto sorpreso visto che in un fascicolo di un’assicurazione scolastica è scritto che “in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all’Agenzia entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l’assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
La legge italiana non impone al danneggiato un termine di decadenza entro il quale denunciare al soggetto danneggiante il danno subito.
Il danneggiato, perciò, può richiedere al danneggiante il risarcimento del danno che ha sopportato nel termine ordinario di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 2947 del Codice civile (nei casi di responsabilità cosiddetta extracontrattuale, cioè nel caso di assenza di rapporti contrattuali tra danneggiato e danneggiante) oppure nel termine di prescrizione di dieci anni ai sensi degli articoli 1218 e 2946 del Codice civile (nei casi in cui il fatto che ha causato il danno sia stato commesso nell’ambito di un rapporto contrattuale esistente tra danneggiato e danneggiante).
I termini di decadenza, a cui il lettore ha fatto cenno nel suo quesito, sono invece previsti dalla legge nell’ambito del rapporto che intercorre tra danneggiante e compagnia assicuratrice del danneggiante.
In linea generale, infatti, la legge (cioè l’articolo 1913 del Codice civile) impone all’assicurato di dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o dalla data in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
Questo termine di tre giorni (previsto dalla legge) può essere modificato dalle parti solo in senso più favorevole all’assicurato: può accadere (come è infatti accaduto nel fascicolo dell’assicurazione scolastica visionato dal lettore) che nella polizza sottoscritta tra assicurato e compagnia assicuratrice venga fissato un termine di decadenza più lungo di quello stabilito dalla legge e, infatti, nel fascicolo a cui il lettore ha fatto cenno il termine di decadenza è indicato in trenta giorni.
In ogni caso, qualunque sia il termine di decadenza imposto all’assicurato per dare avviso del sinistro
all’assicuratore, se il termine non fosse rispettato l’articolo 1915 del Codice civile prevede che:
– l’assicurato perderebbe integralmente il diritto all’indennità assicurativa se il mancato rispetto del termine di decadenza fosse doloso (cioè intenzionale);
– l’assicuratore avrebbe diritto a ridurre l’indennità da pagare all’assicurato se il mancato rispetto del termine di decadenza fosse colposo (cioè dovuto a dimenticanza).
Comunque, si ribadisce, il termine di decadenza previsto dalla legge (o quello più lungo per l’assicurato liberamente stabilito dalle parti nella polizza) si applica nei soli rapporti tra assicurato (ad esempio l’istituto scolastico) e suo assicuratore (cioè compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico).
Il danneggiato invece, come sopra si diceva, ha solo da rispettare il termine di prescrizione di cinque o dieci anni a seconda del tipo di responsabilità del caso concreto (extracontrattuale o contrattuale).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte