Reato di atti persecutori, stalking e diffamazione a mezzo stampa


Sono vittima da tempo di atti c.d. persecutori (art 612 bis c.p.) per i quali è stato ottenuto prima d’ora un ammonimento formale del Questore verso il soggetto autore del reato. Pochi giorni fa ho depositato una denuncia/querela, descrivendo una serie di fatti accaduti dopo la notifica dell’ammonimento e costituiti da telefonate, sms ricevuti dal soggetto nonché la pubblicazione dal parte dello stesso di una serie di post c.d. pubblici sulla pagine Facebook del medesimo e pesantemente diffamatori nei miei confronti. Posso depositare un’integrazione alla predetta querela che chieda specificatamente che il soggetto venga eventualmente punito per il reato di cui all’art 595 cp (diffamazione) a mezzo stampa? Sono a conoscenza del fatto che gli atti di diffamazione integrano il reato di persecuzione nei miei confronti essendo assoggettati a una forma di molestia. In questo caso vorrei citare anche sentenze della Corte di Cassazione che stabiliscano che la diffamazione, nel contesto degli atti persecutori, possa integrare anche un reato autonomo. Temo in effetti che senza una specifica da questo punto di vista, ben strutturata e con citazioni relative a precedenti sentenze, il soggetto venga perseguito unicamente per il reato di cui all’art 612 bis.
La legge prevede che:
-il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) si configura quando “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”;
-il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) si configura, invece, quando chiunque, comunicando con più persone (anche attraverso l’uso della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità), offende l’altrui reputazione.
È stato rappresentato il diverso testo delle norme al solo fine di evidenziare che si tratta di reati che offendono beni giuridici diversi e che, per tale ragione, possono concorrere tra di loro. Tale principio è sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e, tra le varie, si segnala la sentenza n. 35765 del 26.08.2015 (nella quale la Cassazione chiarisce proprio che il delitto di stalking può ben concorrere con quello di diffamazione quando la condotta diffamatoria costituisca una delle molestie integranti il reato di cui all’art. 612 bis c.p.).
Benché la Suprema Corte risolva positivamente il quesito in esame, è bene ricordare al lettore che (in alcuni casi) i giudici di merito possono disattendere l’orientamento della Cassazione, anche perché ogni caso concreto va analizzato nello specifico ed ogni giudice ha il potere (definito discrezionale) di decidere ciò che ritiene.
Nel caso specifico, il consiglio che si offre al lettore è di procedere sicuramente con l’integrazione di querela nella quale:
– potrà citare la sentenza suindicata al fine di sollecitare il Pubblico Ministero ad iscrivere (a carico del soggetto da lei denunciato) anche il reato di diffamazione aggravato dall’uso di “altra pubblicità” (questa è l’aggravante che si contesta nel caso in cui le offese vengano fatte attraverso i social network);
– dovrà allegare le pagine Facebook contenenti le frasi diffamatorie e, soprattutto, indicare nel testo dell’integrazione di denuncia l’URL delle pagine (in modo che la Polizia Postale, delegata dal Pubblico Ministero a svolgere l’indagine, possa recuperarne il contenuto anche qualora dovesse essere cancellato).
In ogni caso è bene sapere che l’indicazione dei reati fatta dal soggetto denunciante nel suo atto di querela è solo indicativo in quanto, alla fine, sarà sempre il Pubblico Ministero a stabilire per quale titolo di reato iscrivere un soggetto nel registro degli indagati.
Solo per completezza di informazione (qualora non sia a sua conoscenza) si segnala che la disciplina sullo stalking prevede che, qualora vi sia stato un primo ammonimento, il secondo ammonimento al Questore possa portare all’arresto del soggetto denunciato e che, sempre nel caso (come il suo) di ammonimento effettuato attraverso il Questore prima di sporgere la querela, non sarà più possibile rimettere la querela (in quanto la procedibilità diventerà d’ufficio, nel senso che il Pubblico Ministero sarà obbligato a procedere anche qualora lei, per qualsiasi ragione sopravvenuta, non voglia più farlo).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Sabina Coppola