Posso riscattare 14 mesi di non lavoro da febbraio 1985 a marzo 1986? A gennaio 1985 l’azienda in cui lavoravo (come impiegato) ha cessato l’attività , ho poi aperto partita iva ad aprile 1986 (agente commercio) attualmente lavoro e ho raggiunto 2173 settimane di contributi Inps (ricongiunzione già fatta) a fine dicembre 2018 e con le 58/61 settimane mancanti più pochi mesi di lavoro raggiungerei la quiescenza con 43 anni e tre mesi. Ho telefonato all’Inps più volte ed i diversi operatori mi hanno confermato che è possibile, eppure al patronato mi dicono che non è possibile.
Per quanto riguarda i periodi non lavorati, è possibile riscattare:
– attualmente, in base all’art. 7 del D.Lgs. 564/1996, i periodi corrispondenti ad intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31 dicembre 1996, purché nell’intero arco di tempo da riscattare sia stato verificato lo stato di disoccupazione;
– dal 2019, nel caso in cui venga approvata la normativa sulla cosiddetta pace contributiva, tutti i periodi scoperti da contribuzione, purché l’interessato possieda almeno 20 anni di contributi, e purchè successivi al 31 dicembre 1995.
Nel caso specifico, però, il periodo da riscattare riguarda gli anni 1985/1986.
Relativamente a quelle annualità, è possibile riscattare:
1) i periodi di durata legale dei corsi di studio universitario, al termine dei quali siano stati conseguiti i titoli di:
-o diploma universitario di durata pari a tre anni;
-o diploma di laurea;
-o diploma di specializzazione (che si conseguono successivamente alla laurea) di durata non inferiore a due anni;
-o dottorato di ricerca;
-o laurea al termine di un corso di durata triennale, e laurea specialistica al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
– Sono riscattabili gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studio, con esclusione di quelli fuori corso.
– Il riscatto può essere chiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.
2) I periodi di lavoro all’estero nei Paesi non legati da convenzioni previdenziali con l’Italia;
3) i periodi lavorati, ma scoperti perché i contributi sono stati omessi e prescritti, perché non versati dal datore di lavoro (in questo caso, si può chiedere all’Inps, a titolo oneroso, la costituzione di una rendita vitalizia).
Sono anche riscattabili, relativamente ai periodi anteriori al 1996, i periodi pregressi di attività commerciale ed i periodi di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente, per gli obbligati all’iscrizione alla gestione Inps commercianti dal 1997, o alla gestione Separata dal 1° aprile 1996. Non si tratta, in base a quanto esposto dal lettore, di casistiche che lo riguardano.
Nel caso in cui il periodo scoperto 1985-86 non rientri in alcuna delle ipotesi elencate, non è possibile chiedere il riscatto dei contributi.
Il lettore, però, riferisce di possedere 2173 settimane di contributi al 31 dicembre 2018, pari a 41 anni e oltre 9 mesi di contributi. Considerando che, in base a quanto reso noto dal Governo, è stato confermato il blocco dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria sino al 2023, il lettore potrebbe raggiungere i requisiti per questa pensione, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi, nel gennaio 2020, nell’ipotesi della continuazione dell’attività lavorativa, senza necessità di riscatti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Noemi Secci