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Trasferimento del dipendente in altra sede: serve il suo consenso?

8 Febbraio 2019
Trasferimento del dipendente in altra sede: serve il suo consenso?

Lavoro in Poste italiane, ho 47 anni e avendo subito un intervento chirurgico ad una gamba e avendo presentato un certificato medico che mi esonera temporaneamente dall’attività di portalettere, l’azienda per farmi svolgere lavorazioni interne mi vuole spostare a quasi 100 km dalla mia abitazione e fuori provincia. È legale tutto questo? Posso rifiutare questo trasferimento?

Innanzitutto è bene partire col dire che l’art. 2013 cod. civ. prevede che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Da notare che per “trasferimento” deve intendersi il sede lavorativa, il che esclude il trasloco nell’ambito della medesima unità produttiva e il trasferimento temporaneo del luogo di lavoro, altrimenti definito “trasferta”, ipotesi quest’ultima in cui il dipendente rimane comunque assegnato all’originario luogo di lavoro (come nel caso di specie).

Quindi, per trasferta si intende uno spostamento temporaneo del lavoratore presso un’altra località rispetto a quella in cui egli sta svolgendo la propria attività lavorativa. Le trasferte sono regolate dai contratti collettivi che stabiliscono anche le indennità spettanti al lavoratore (nel caso di specie l’art. 40 del CCNL applicato).

In generale, il datore di lavoro non ha limiti al potere di assegnare in trasferta il lavoratore, salvo rispettare la libertà e la dignità dello stesso. Di conseguenza il dipendente non può rifiutare la trasferta senza una valida ragione. Ad esempio, la trasferta effettuata solo per una incompatibilità ambientale del dipendente – che litiga in continuazione con i colleghi – è stata più volte ritenuta lecita dalla giurisprudenza perché mira a tutelare l’azienda e la produzione. Viceversa, la trasferta per ragioni discriminatorie è considerata illegittima. Posto il generale potere dell’azienda di imporre la missione e l’impossibilità per il dipendente di opporsi, il rifiuto della trasferta è paragonabile a insubordinazione. Non è quindi diritto del dipendente scegliere se accettare o meno la trasferta.

A confermare l’impossibilità del lavoratore di rifiutare la trasferta è anche la Cassazione, sent. n. 16812/2002 e n. 9870/1998, la quale ha confermato che è irrilevante l’eventuale consenso o disponibilità del lavoratore alla trasferta; è altresì irrilevante l’identità o la diversità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro. In un noto precedente, il Tribunale di Milano, sent. del 26.03.1994, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti la decisione dell’azienda di inviarlo in trasferta per un periodo di 4 mesi.

In definitiva, per poter rifiutare la trasferta è necessario che un giudice abbia dichiarato illegittima e/o discriminatoria la scelta del datore. In via generale, il dipendente può rifiutarsi di andare in trasferta soltanto per motivati e comprovati impedimenti:

– per motivati, si intende innanzitutto reali ed effettivi impedimenti, oltre che connotati da una certa gravità personale o familiare;

– per comprovati, si intende che il prestatore di lavoro deve fornire al datore di lavoro, idonea documentazione atta a dimostrare l’effettività dell’impedimento.

Se non sussistono motivazioni valide che valutino la trasferta del lettore come atto “discriminatorio”, il consiglio è quello di non opporsi alla decisione aziendale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio



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