Se i condomini non pagano entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale è maturato il loro debito (e quindi dall’approvazione del bilancio consuntivo) l’amministratore otterrà il decreto ingiuntivo.
Dal 18 giugno, l’amministratore di condominio, in caso di ritardi nel pagamento degli oneri condominiali, sarà obbligato ad agire in tribunale, per la riscossione forzosa degli importi dovuti (chiedendo al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo), a meno che non venga espressamente esonerato dall’assemblea [1].
Se l’amministratore non promuoverà o non curerà con diligenza l’azione legale, compirà una grave irregolarità; ciascun condomino potrà allora chiederne la revoca all’autorità giudiziaria.
L’amministratore dovrà, inoltre, se richiesto, comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori del condominio i quali dovranno agire prima contro i condomini che non hanno pagato gli oneri condominiali e, nel caso non riescano a soddisfarsi completamente, anche nei confronti di chi ha pagato regolarmente.
È invece vietata la diffusione dei dati dei debitori tramite affissione dei relativi nominativi nella bacheca posta negli androni condominiali [2].
L’amministratore potrà (e può già oggi) anche sospendere il godimento dei servizi comuni, quando è possibile l’utilizzo disgiunto, nei confronti dei condomini debitori in caso di ritardo nel pagamento di oltre sei mesi.
di JESSICA SAVASTANO
note
[1] L. 220/2012.
[2] Cass. ord. n. 186/2011.
Se in un condominio, sempre lo stesso condomino nel pagamento delle bollette bimestrali paga sempre e comunque con eccessivo ritardo mesi cosa si può fare ?