Se c’è un riscontro obiettivo, il divieto di prova testimoniale nell’ambito del processo davanti alle Commissioni Tributarie va interpretato con elasticità.
I giudici tributari possono tenere in considerazione anche una prova testimoniale, sia pure se fornita da un parente del contribuente in giudizio, purché ci sia almeno un altro elemento di riscontro a corroborare la dichiarazione del teste.
A stabilirlo è stata ieri la Cassazione, la quale ha precisato [1] che il divieto di ingresso della prova orale nel processo tributario va interpretato con elasticità e non con assoluto rigore.
Come noto, la testimonianza, da sola, non vale come prova davanti ai giudici tributari; tuttavia – ha precisato la Corte Suprema – è sempre possibile prendere in considerazione le dichiarazioni di terzi se suffragate da elementi già acquisiti nel processo, come per esempio una documentazione scritta.
note
[1] Cass. sent. n. 7707/13. Cfr. anche Cass. sent. 11785/10 e 4269/02.