Concorrono a formare reddito solo i risarcimenti per inabilità temporanea; non sono invece tassabili quelli per invalidità permanente, morte e mancata percezione dei redditi.
La Corte di cassazione [1] ha affermato che i risarcimenti corrisposti per inabilità temporanea sono strettamente connessi al reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, redditi imponibili che vanno tassati.
I risarcimenti non imponibili, infatti, sono solo quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, o destinati a reintegrare il danno subìto dalla mancata percezione dei redditi.
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte concerneva un ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato contro una sentenza emessa dalla Commissione regionale di Napoli sull’impugnazione del silenzio rifiuto per un rimborso relativo a risarcimenti per indennità di lavoro.
note
Servizio di Metaping
Articolo di Benito Fuoco e Nicola Fuoco su Italia Oggi del 29.03.2013, pag. 29
[1] Cass. ord. n. 7631/2013.