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Raccomandate e atti giudiziari: ritorna la Can

7 Gennaio 2019
Raccomandate e atti giudiziari: ritorna la Can

Legge di Bilancio 2019: in caso di consegna della raccomandata a persona convivente o a persona addetta alla casa o all’ufficio, il destinatario deve ricevere la seconda raccomandata con la comunicazione di avvenuta notifica. 

Immagina di non essere a casa quando arriva l’ufficiale giudiziario per consegnarti un atto del tribunale. Se la busta viene data, anziché a te, a un familiare che vive nella tua stessa casa cosa succede? Come fai a sapere della notifica? Fino all’anno scorso era previsto l’invio di una seconda raccomandata, la cosiddetta CAN – comunicazione di avvenuta notifica – con cui si avvisava l’effettivo destinatario dell’atto giudiziario della consegna del plico al familiare convivente o a una persona addetta alla casa (ad esempio la colf) o all’ufficio (ad esempio la segretaria).

La legge di Bilancio dell’anno scorso però aveva eliminato tale garanzia: un paradosso perché, così facendo, l’interessato poteva non venire mai a conoscenza di un atto importante (si pensi a chi convive con una madre anziana e smemorata o a chi ha a che fare con una segretaria appena licenziata che sta svolgendo il servizio nel periodo di preavviso).

Oggi però la legge di Bilancio del 2019 [1] ha reintrodotto la CAN in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Vediamo, quindi, qual è la modifica apportata. In pratica, in caso di mancata consegna personale della raccomandata e di affidamento della stessa ad altra persona autorizzata a ricevere l’atto (familiare convivente, addetto alla casa o all’azienda), l’ufficio postale si farà carico di spedire la seconda raccomandata con l’avviso, la cosiddetta CAN.

In particolare la legge stabilisce che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente».


note

[1] Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 813.

813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell’ufficio postale» sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: «dall’ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell’operatore postale»;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;

d) all’articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».


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11 Commenti

  1. se la seconda raccomandata la Can viene sempre consegnata a persona diversa, cosa succede???? É regolarmente valida???

  2. Non sono riuscita a ritirare avviso c a n del 25 luglio 2019,perché lontana di casa per seri problemi. Ho espedito tutte le formalità a cui questo avviso c a n potesse farmi risalire al contenuto dell avviso.A chi esperto vorrei chiedere come fare a risalire al numero di raccomandata e quindi al codice dell’atto,affinché possa risalire al mittente? Non vorrei trovarmi delle conseguenze.Grazie a chi può aiutarmi

    1. Maria ti suggeriamo la lettura dei nostri articoli sull’argomento:
      -Avviso di giacenza raccomandata: codici per sapere che c’è dentro https://www.laleggepertutti.it/122012_avviso-di-giacenza-raccomandata-codici-per-sapere-che-ce-dentro
      -Codice raccomandata per cartella di pagamento https://www.laleggepertutti.it/289162_codice-raccomandata-per-cartella-di-pagamento
      -Consegna della raccomandata: ultime sentenze https://www.laleggepertutti.it/278318_consegna-della-raccomandata-ultime-sentenze
      -Come trovare una raccomandata https://www.laleggepertutti.it/300250_come-trovare-una-raccomandata

      1. Ringrazio per la risposta ma il problema è che dal numero della c a n non si riesce a risalire al numero di raccomandata a cui si riferisce .Mi hanno riferito all ufficio postale che la c an e’ sole la notifica che essi hanno tentato di consegnarmi questa raccomandata,che ripeto per questioni seri non ho potuto ritirare..PS. una domanda se si trattava di un atto giudiziario a ma inviato doveva restare in giacenza 180 giorni?

        1. Se il destinatario decide di ritirare l’atto all’ufficio postale si possono verificare le seguenti possibilità:
          -la raccomandata viene ritirata prima di 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa che informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale: in tal caso la raccomandata si considera ricevuta nel giorno stesso in cui viene ritirata;
          -la raccomandata viene ritirata dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa che informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale: in tal caso la raccomandata si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa. Per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della predetta raccomandata informativa;
          -la raccomandata non viene mai ritirata all’ufficio postale: essa allora si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.
          Quindi, come chiarito dalla Cassazione, in caso di assenza del destinatario dell’atto, il giorno a partire dal quale si calcola il termine di 10 giorni per il perfezionamento della compiuta giacenza non deve individuarsi nella data di ricezione della raccomandata con la quale viene dato avviso dell’attività svolta dall’agente postale, bensì nella data di invio della medesima.

          In parole più semplici: la raccomandata si considera sempre conosciuta, sia che venga ritirata, sia che non. Tuttavia, se viene ritirata prima di 10 giorni da quando l’ufficio postale ha inviato la raccomandata informativa, essa si considera ricevuta nel giorno stesso del ritiro; se invece viene ritirata dopo il decimo giorno, essa si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio (e non dal ricevimento) della raccomandata informativa.
          Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/196144_ritiro-raccomandate-e-atti-giudiziari-come-allungare-i-tempi

  3. Ho ricevuto un avviso giudiziario in busta verde e firmata dal mio inquilino il 9 luglio 2019.E’ possibile Che il postino abbia emesso una C A N e lasciata nella cassetta postale di casa mia il giorno 25 luglio 2019?

  4. Gentili Legali, sono otto giorni che attendo la ” busta verde ” relativa al secondo avviso di raccomandata per atto giudiziario ( multa con codice 78 ) in quanto il primo avviso da me ritirato dalla cassetta delle lettere è andato distrutto in lavatrice.
    Se questo secondo avviso non dovesse mai arrivare, avrei diritto di sostenere che la raccomandata non è mai stata da me ricevuta ?
    Grazie per la consulenza !

    1. Leggi il nostro articolo: Come dimostrare di non aver ricevuto la cartella esattoriale https://www.laleggepertutti.it/273224_come-dimostrare-di-non-aver-ricevuto-la-cartella-esattoriale
      Per sottoporre il tuo caso specifico all’attenzione dei professionisti del nostro network, puoi richiedere una consulenza legale cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza Sarai contattato entro 5 giorni lavorativi e potrai sempre chiedere eventuali delucidazioni sulla consulenza ricevuta.

  5. La Can con il quale si è notificato a persona giuridica un ricorso per cassazione, (lasciato al portiere dello stabile), deve essere inserito nella relata di notifica dall’ufficiale giudiziario? non intendo come numero che viene scritto nella cartolina di ritorno, ma come ricevuta della raccomandata, quella materialmente compilata. In sintesi; l’U.G. che notifica attraverso il servizio postale, ha l’onere di allegare anche le ricevute cartacee delle Can per rilasciarle a chi ha chiesto le notifiche? grazie mille.

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