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730: guida alla compilazione e nuove detrazioni 2019

8 Gennaio 2019 | Autore:
730: guida alla compilazione e nuove detrazioni 2019

Giardino, istruzione, trasporto: le spese detraibili da quest’anno. Cosa inserire nella dichiarazione dei redditi e quando presentarla. Facsimile da scaricare.

La dichiarazione dei redditi 2018, cioè il 730 da presentare nel 2019, riserva qualche novità in materia di detrazioni fiscali. Ci sono, infatti, delle voci di spesa che finora non potevano essere scaricate e che ora è possibile, in parte, recuperare. Si parla, ad esempio, del trasporto pubblico e del bonus verde ma anche delle spese sostenute per i figli con difficoltà di apprendimento. È opportuno, quindi, esaminare il nuovo modello 730 e le nuove detrazioni 2019. Lo faremo in questa guida alla compilazione, spiegando passo per passo che cosa bisogna riportare e quali spese si possono scaricare.

Ricordiamo, intanto, che dal 15 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti sul proprio sito (agenziaentrate.gov.it) il 730 precompilato, che contiene i dati riportati sulla Certificazione unica inviata dal sostituto d’imposta (ad esempio, il datore di lavoro), gli oneri deducibili e detraibili ed alcune informazioni ricavate dal 730 dell’anno precedente, come i dati dei terreni e dei fabbricati, le spese scaricate per lavori di ristrutturazione, ecc.

Il 730 del 2019 può essere presentato dai contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi:

  • di lavoro dipendente e assimilati (come il lavoro a progetto);
  • di terreni e di fabbricati;
  • di capitale;
  • di lavoro autonomo per i quali non viene richiesta la partita Iva;
  • diversi, come ad esempio redditi di fabbricati all’estero;
  • alcuni dei redditi soggetti a tassazione separata.

Possono presentarlo, inoltre, i contribuenti che nel 2018 hanno avuto dei redditi da lavoro dipendente o assimilati o redditi di pensione e che nel 2019 non hanno un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio.

Ma vediamo nel dettaglio, in questa guida alla compilazione del 730 quali sono le nuove detrazioni del 2019 e che cosa riportare nel modello della dichiarazione dei redditi.

Il 730 del 2019: le nuove detrazioni

Partiamo proprio dalle novità del 730, cioè dalle nuove detrazioni fiscali del 2019 sulle spese sostenute nel 2018. A cominciare da quelle relative alla casa.

Nuove detrazioni sulla casa

È possibile portare in detrazione i costi della sistemazione a verde delle aree scoperte private o condominiale, cioè il cosiddetto bonus verde. Sono compresi i lavori per:

  • le coperture a verde;
  • nuovi giardini;
  • impianti di irrigazione;
  • creazione di pozzi.

Per queste spese (e per quelle relative alla progettazione e alla manutenzione per la realizzazione degli interventi) è prevista una detrazione del 36% su un massimo di 5.000 euro. Quindi, si possono recuperare non più di 1.800 euro. Se i lavori sono stati eseguiti in un condominio, spetta la detrazione ad ogni singolo condomino nel limite della quota che ha versato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi abita in una zona a rischio di terremoto può riportare sul 730 del 2019 i premi pagati per l’assicurazione antisismica, purché copra soltanto le unità abitative.

Restando in tema, tra le nuove detrazioni del 2019 ci sono anche le spese sostenute per lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico, così come quelli di riqualificazione energetica. L’aliquota è dell’80% se si passa ad una classe di rischio inferiore e dell’85% se lo scatto è di due classi.

Nuove detrazioni sui trasporti

Più che una novità assoluta, in alcuni casi è un ritorno. Tempo fa, i pendolari potevano portare in detrazione sul 730 gli abbonamenti al trasporto pubblico che, per chi abita lontano dal lavoro, si mangiano una fetta non indifferente dello stipendio mensile. L’agevolazione era poi sparita. Ora ritorna, dando la possibilità di scaricare gli abbonamenti di bus e treni locali, regionali e interregionali acquistati durante il 2018.

La detrazione delle spese per il trasporto pubblico è del 19% su un importo massimo di 250 euro l’anno. Significa che sarà possibile recuperare non più di 47,50 euro.

Giusto per fare un esempio numerico. Un pendolare che lavora a Milano, deve fare 40 km al giorno in treno e deve anche prendere il trasporto pubblico urbano in città spende circa 100 euro al mese di abbonamento integrato. Quello, cioè, che gli consente di viaggiare tutti i giorni sia in treno sia in bus, metropolitana o tram. Significa che ogni anno si lascia più o meno 1.200 euro. Di questi, con la detrazione massima del 19% su un tetto di 250 euro, potrà recuperare 47 euro e 50 centesimi. Meno di nulla.

Non siamo troppo pessimisti, però: l’agevolazione è estendibile al resto del nucleo familiare. Vuol dire che se a prendere i mezzi, oltre al pendolare-contribuente, ci sono, ad esempio, la moglie lavoratrice ed i due figli che vanno all’università, è possibile portare in detrazione i quattro abbonamenti. Su ciascuna delle tessere va applicata la detrazione del 19% su 250 euro. Pertanto, se tutti e quattro vanno a Milano e devono prendere oltre al treno anche metropolitana o autobus, la spesa complessiva sarà di 4.800 euro annui, su cui potranno recuperare 190 euro.

Nuove detrazioni sulla scuola

Novità sul 730 del 2019 pure sulle spese sostenute per mandare i figli a scuola. Il tetto delle detrazioni è aumentato da 717 a 768 euro per l’iscrizione e la frequenza di tutte le scuole, dalla primaria alle superiori (o per dirla in termini più «antichi», dall’asilo fino al liceo).

C’è, però, una nuova detrazione del 19% per chi ha un figlio a cui sono stati diagnosticati disturbi specifici dell’apprendimento e deve acquistare strumenti o sussidi tecnici volti ad aiutarlo a superare quest’ostacolo. La stessa agevolazione è prevista per chi ha bisogno di strumenti volti a favorire la comunicazione verbale e l’apprendimento di lingue straniere. La detrazione è applicabile fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado, cioè fino alla fine delle superiori.

Nuove detrazioni per donazioni al Terzo settore

Se, da una parte, il Terzo settore è stato penalizzato dal taglio di risorse nella Legge di Bilancio, dall’altra c’è una nuova detrazione nel 730 del 2019 che potrebbe beneficiarlo in modo indiretto. È salita, infatti, dal 26% al 30% l’aliquota per scaricare le spese sostenute per donazioni a favore di Onlus e di associazione di promozione sociale. Inoltre, chi ha donato dei soldi ad associazioni di volontariato può recuperare fino al 35%. Forse in questo modo il privato cittadino sarà più invogliato ad aiutare chi opera nel Terzo settore con non poche difficoltà.

Il 730 del 2019: il modello precompilato

Come dicevamo nell’introduzione, anche nel 2019, a partire dal 15 aprile, lavoratori dipendenti e pensionati possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 730 precompilato. Il modello contiene le informazioni che l’Agenzia delle Entrate reperisce da diversi fonti.

Dalla Certificazione Unica inviata dal sostituto d’imposta all’Agenzia, ad esempio, vengono ricavati i dati su:

  • redditi di lavoro dipendente o di pensione;
  • familiari a carico;
  • ritenute Irpef;
  • addizionali regionali e comunali;
  • credito d’imposta Ape;
  • redditi di lavoro autonomo occasionale;
  • locazioni brevi.

Dagli oneri deducibili e detraibili inviati all’Agenzia, invece, si prendono le informazioni che riguardano:

  • spese sanitarie con i relativi rimborsi;
  • interessi passivi sui mutui;
  • premi pagati all’assicurazione;
  • contributi previdenziali (compresi quelli versati alla previdenza complementare);
  • contributi versati per lavoratori domestici;
  • spese per la frequenza di un asilo nido o dell’università e relativi rimborsi;
  • spese funebri;
  • erogazioni ad Onlus o associazioni del Terzo settore;
  • spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio e per interventi antisismici;
  • spese per l’arredo di immobili ristrutturati;
  • spese per lavori finalizzati al risparmio energetico;
  • spese per la sistemazione del verde.

L’Agenzia delle Entrate consulta anche la dichiarazione presentata dal contribuente nell’anno precedente. Da qui ricava i dati su:

  • terreni e fabbricati;
  • oneri che danno il diritto al recupero di spese in più rate annuali (ad esempio quelli relativi ad una ristrutturazione effettuata negli anni precedenti e sui quali si recuperano i soldi in 10 anni);
  • crediti di imposta;
  • eccedenze riportabili.

Completa il quadro delle «fonti di informazione» dell’Agenzia delle Entrate tutto ciò che è contenuto nell’anagrafe tributaria e, nello specifico, ciò che risulta dalle banche dati immobiliari (il catasto e gli atti di registro, per intenderci) ed i pagamenti e le compensazioni effettuati con modello F24.

Tutto ciò serve a confezionare il 730 precompilato, che il contribuente può consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile, accedendo con le proprie credenziali Inps, con lo Spid (il sistema di identità digitale) o con la carta nazionale dei servizi.

Il 730 precompilato 2019: come e quando si presenta

Il modello 730 precompilato può essere presentato nel 2019 in due modi: direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario.

Chi sceglie la prima soluzione, cioè chi vuole presentarlo online per conto suo, non deve dimenticare di:

  • indicare il sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche nel caso in cui non voglia esprimere alcuna scelta;
  • e, soprattutto, verificare che i dati riportati sul 730 precompilato siano corretti, cioè che non ci siano degli errori o delle variazioni.

Dopo quest’ultimo passaggio, le possibilità sono due: che il modello non abbia bisogno di variazioni. In questo caso, può essere accettato dal contribuente così com’è. La seconda possibilità è quella che prevede le modifiche di alcuni dati, perché sbagliati o perché incompleti. Se è così, spetta al contribuente apportare le dovute correzioni e/o integrazioni, dopodiché verrà elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 ed un nuovo 730-3 con il risultato delle modifiche effettuate. A questo punto, è possibile consegnare online la dichiarazione. Il sistema rilascerà, sempre online, una ricevuta di avvenuta presentazione.

Chi, invece, sceglie la via dell’intermediario per la presentazione del 730 precompilato, può rivolgersi:

  • ad un Caf o patronato o ad un professionista abilitato;
  • al proprio sostituto di imposta, sempre che abbia comunicato entro il 15 gennaio di essere disponibile a prestare assistenza fiscale.

In entrambi i casi è necessario presentare tutta la documentazione relativa alle spese detraibili (fatture, scontrini parlanti, ricevute fiscali, ecc.).

Il 730 precompilato del 2019 va presentato entro:

  • il 7 luglio 2019 nel caso in cui il contribuente si rivolga al proprio sostituto di imposta;
  • il 23 luglio 2019 nel caso in cui il contribuente decida di consegnarlo direttamente online o si rivolga ad un Caf, ad un patronato o ad un professionista.

Il 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate fa dei controlli?

Vuoi che al Fisco non venga ogni tanto una voglia matta di controllare se hai dichiarato il giusto o se hai tralasciato più o meno volutamente qualche errore nel 730 precompilato? Certo che gli viene questa voglia. Tant’è che fino al 31 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate può effettuare un controllo relativo alla dichiarazione dei redditi 2019. Per questo motivo è importante conservare tutti i documenti presentati relativi alle spese da scaricare.

Tuttavia, il Fisco non effettua normalmente dei controlli su chi non ha apportato delle modifiche al modello trovato sul sito dell’Agenzia e l’ha consegnato direttamente online. Le verifiche scattano, invece, in questi termini:

  • sui dati comunicati dal sostituto di imposta attraverso la Certificazione unica;
  • sugli oneri deducibili o detraibili attraverso un controllo del Caf o del professionista abilitato, se è stata scelta questa via per la presentazione.

Senza dimenticare, come abbiamo appena segnalato, che l’Agenzia delle Entrate può pretendere dal contribuente la documentazione allegata per giustificare le spese da scaricare.

Il 730 precompilato: sono obbligato a usarlo?

Chi riceve il 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo per forza: il contribuente, infatti, può presentare la dichiarazione dei redditi anche con il modello 730 ordinario.

Il 730 del 2019: il modello ordinario

Il modello 730 ordinario del 2019, come quello degli anni precedenti, deve essere presentato da alcune categorie di lavoratori e dai pensionati per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi. In particolare, sono tenuti a presentare il 730 ordinario (se non hanno voluto o potuto consegnare quello precompilato):

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi quelli impegnati all’estero la cui retribuzione è determinata in base ad apposite convenzioni ministeriali);
  • chi ha un’indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente (ad esempio, un’indennità di mobilità);
  • soci di cooperative;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari o altre figure elette dal popolo;
  • lavoratori socialmente utili;
  • lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore ad un anno;
  • dipendenti scolastici con contratto a tempo determinato;
  • lavoratori a co.co.co. che hanno un reddito almeno durante i mesi di giugno e luglio 2019 e sono a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà fare il conguaglio;
  • produttori agricoli che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Il 730 ordinario 2019: la guida alla compilazione

Vediamo ora come si compila il 730 ordinario del 2019. Diciamo, innanzitutto, che ci sono diversi tipi di moduli, ciascuno dei quali con una funzione ben precisa. In particolare:

  • il 730 base che riporta i dati anagrafici, gli oneri da scaricare, il reddito, ecc.;
  • il 730-1 sul quale determinare la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef;
  • il 730-2 che serve come ricevuta di consegna del modello per il sostituto di imposta o per il Caf o il professionista abilitato;
  • il 730-3, ovvero il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata da compilare in caso di rettifica o di integrazione sulla base del precompilato;
  • il 730-4, che contiene la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il 730 base: che cosa inserire

Eccoci pronti per cominciare a compilare il 730 del 2019. La prima riga in alto ci chiede se segnare se i dati che stanno per essere inseriti sono del dichiarante o del coniuge del dichiarante. Oppure se si tratta di una dichiarazione congiunta o sottoscritta da un rappresentante o tutore del contribuente.

Messa la «X» sulla relativa casella, vanno inseriti i dati del contribuente, quindi:

  • codice fiscale;
  • se si è fiscalmente a carico di altri;
  • la residenza anagrafica;
  • il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
  • il domicilio fiscale al 1°gennaio 2018 ed al 1° gennaio 2019.

Fatto questo, si scrivono nel quadro successivo i dati dei familiari a carico, riportando il loro codice fiscale ed una lettera a seconda del grado di parentela (C per coniuge, F1 per primo figlio, F per figlio, D per disabile, ecc.).

Completano questa prima parte i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e la firma del contribuente.

Il modello 730 base prosegue con una serie di quadri da compilare, relativi al reddito, alle proprietà immobiliari, alle spese da scaricare e via dicendo. Nel dettaglio (e nell’ordine) il contribuente trova:

  • quadro A: vanno riportati i redditi derivati dal possesso di terreni;
  • quadro B: contiene i redditi derivati dal possesso di immobili (anche se si tratta dell’abitazione principale);
  • quadro C: è qui che si inseriscono i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione, oltre alle ritenute Irpef, alle addizionali regionale e comunale e al bonus Irpef;
  • quadro D: riguarda gli altri redditi, come quelli derivati da immobili o terreni all’estero, di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e quelli soggetti a tassazione separata (ad esempio il reddito percepito in qualità di erede);
  • quadro E: forse sarà il quadro più caro al contribuente, visto che qua vanno inserite le spese da scaricare, cioè quelle che danno diritto a deduzioni o a detrazioni fiscali;
  • quadro F: qui devono essere scritti gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sugli affitti. Ma anche le ritenute diverse da quelle riportate nei quadri C e D ed i crediti o le eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni precedenti;
  • quadro G: è il quadro relativo ai crediti di imposta che riguardano:

o   fabbricati;

o   incremento dell’occupazione;

o   redditi prodotti all’estero;

o   mediazioni;

o   reintegro delle anticipazioni su fondi pensione;

o   ricostruzione di immobili nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo;

o   art bonus;

o   negoziazione e arbitrato.

  • quadro I: forse perché la lettera H è muta, dal quadro G si passa al quadro I. Nel quale ci sono le imposte da compensare. In pratica, si può scegliere di utilizzare il credito della dichiarazione dei redditi per pagare altri tributi come l’Imu o altri per i quali è previsto il pagamento con il modello F24;
  • quadro K: è il quadro riservato all’amministratore di condominio per riportare beni e servizi acquistati durante l’anno solare, i dati dei relativi fornitori e quelli catastali dello stabile nel caso in cui siano stati fatti dei lavori di ristrutturazione o di recupero che danno diritto a detrazioni.

Il 730-1: che cosa inserire

Lo abbiamo anticipato: il modello 730-1 è quello che riporta la scelta sulla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

La scelta dell’8 per mille è quella destinata ad un’istituzione religiosa oppure allo Stato e può ricadere su:

  • lo Stato;
  • la Chiesa cattolica;
  • l’Unione delle Chiese avventiste del 7° giorno;
  • le Assemblee di Dio in Italia;
  • la Chiesa evangelica valdese;
  • la Chiesa evangelica luterana in Italia;
  • l’Unione delle comunità ebraiche italiane;
  • la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale;
  • la Chiesa apostolica in Italia;
  • l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia;
  • l’Unione buddhista italiana;
  • l’Unione induista italiana;
  • l’Istituto buddhista italiano Soka Gakkai.

La scelta del 5 per mille, invece, è destinata al mondo del volontariato, della ricerca e della cultura. In particolare, è possibile destinare questa parte dell’Irpef (specificando nella maggior parte dei casi il codice fiscale dell’ente beneficiario) a:

  • volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale o che operano nel Terzo settore;
  • ricerca scientifica ed universitaria;
  • ricerca sanitaria;
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • attività sociali svolte dal Comune di residenza;
  • associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalla legge;
  • enti gestori delle aree protette.

Infine, il due per mille, quota da destinare facoltativamente ad un partito politico inserendo il codice del beneficiario.

In qualsiasi caso, per destinare l’8, il 5 o il 2 per mille basterà apporre una firma nel riquadro interessato e, nel caso del 5 e del 2 per mille, inserire anche il codice richiesto per identificare il beneficiario.

Qui puoi vedere e scaricare il modello 730 del 2019 nella bozza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Il 730 ordinario: come e quando consegnarlo?

Il modello 730 ordinario può essere consegnato al sostituto di imposta, al Caf o al professionista abilitato.

Come nel caso del 730 precompilato, il modello ordinario va presentato:

  • entro il 7 luglio 2019 al sostituto di imposta;
  • entro il 23 luglio 2019 al Caf o al profesionista.

Il 730 ordinario: che succede se sbaglio la compilazione?

Può capitare che vengano commessi degli errori di compilazione sul 730 ordinario del 2019 oppure che non siano state inserite alcune delle informazioni necessarie. È possibile rimediare: nel primo caso, con un modello 730 rettificativo, nel secondo con uno integrativo. Ma sarà quasi del tutto inevitabile che il credito o il debito a carico del contribuente venga modificato. Ti spetteranno più o meno soldi oppure ne dovrai pagare di più o di meno, a seconda del risultato dei nuovi conteggi.

Ma può anche succedere che l’errore o l’omissione riguardino i dati del sostituto di imposta senza che credito o debito subiscano delle variazioni.

Vediamo le diverse possibilità e che cosa bisogna fare in ciascun caso.

Maggior credito, minor debito o imposta invariata

Chi si accorge di avere ommesso dei dati o di averli sbagliati e, rifacendo il 730, vanta un maggior credito, ha un debito minore con il Fisco oppure l’imposta resta invariata rispetto alla prima versione, ha queste alternative per sistemare l’errore:

  • presentare entro il 25 ottobre 2019 un nuovo modello 730 completo, indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo» che si trova nella parte superiore della prima pagina del modulo (accanto allo spazio riservato al codice fiscale del contribuente). Anche se il sostituto di imposta ha prestato assistenza fiscale, il nuovo 730 deve essere presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, allegando tutta la documentazione per le opportune verifiche;
  • presentare il modello Redditi – Persone Fisiche 2019 per chiedere il rimborso dell’eventuale differenza di credito. In questo caso, il modello deve essere consegnato entro il 30 settembre 2019 oppure entro il 31 dicembre 2024 se si vuole utilizzare il credito eccedente per compensare in quei 5 anni altre imposte o tributi.

Integrazione dei dati del sostituto di imposta

Nel caso in cui ci si accorga che i dati del sostituto di imposta che farà il conguaglio sono sbagliati o incompleti, è possibile fare un nuovo 730 inserendo nel solito riquadro «730 integrativo» il codice 2. Ci sarà, dunque, da modificare soltanto la parte relativa al sostituto di imposta lasciando invariata il resto della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo 730 va presentato sempre entro il 25 ottobre 2019.

Integrazione dei dati del sostituto di imposta e di quelli che causano maggior credito o minor debito

Mettiamo insieme i due casi precedenti e ci troviamo con questa terza alternativa: dover modificare i dati del sostituto di imposta ma anche quelli che possono determinare un maggior credito, un minor debito o lasciare invariata l’imposta. Occorrerà anche qui fare un nuovo 730 inserendo nella casella «730 integrativo» il codice 3 e consegnarlo entro il 25 ottobre 2019.

Minor credito o maggior debito

Questo è il caso contrario rispetto al primo: dopo i nuovi conteggi non portiamo a casa di più o paghiamo di meno ma c’è un credito più basso oppure un debito più alto rispetto al 730 originario. Per rimediare non bisogna fare un nuovo 730 ma presentare un modello Redditi – Persone fisiche 2019 in questi termini:

  • entro il 30 settembre se dalla dichiarazione emerge un maggior debito a carico del contribuente. Occorrerà pagare il tributo dovuto oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dalla legge in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il termine previsto per la consegna del modello Redditi dell’anno successivo. Se c’è un debito da saldare, uguale a prima: si pagano tributo, interessi e sanzione ridotta;
  • entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, vanno versati contestualmente tributo, interessi e sanzioni.


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