Acquisto auto: termini per la consegna scaduti e restituzione della caparra


Ho comprato un’auto km 0 da un concessionario multimarca, ma la consegna non è ancora avvenuta nonostante il periodo concordato sul contratto sia scaduto. Ho intenzione di disdire l’accordo e chiedere la restituzione della caparra raddoppiata. Questa è la copia della bozza della lettera che vorrei inviare al venditore:”Egregi, è scaduto il termine temporale previsto dal contratto per la consegna della vettura. Quindi la compravendita oggetto del ns accordo non è andata buon fine. Pertanto, per concludere il ns rapporto attenendoci ai termini contrattuali stipulati, Vi chiedo cortesemente di voler procedere al più presto, in ogni caso non oltre i tempi tecnici necessari per l’operazione bancaria, a bonificare a mio favore euro … (pari a due volte la caparra versata) sul mio conto corrente banca … IBAN”.
La bozza della lettera del lettore va bene.
Tuttavia, è a parere dello scrivente opportuno inserire delle modifiche:
– con riguardo all’affermazione “è scaduto il termine temporale previsto dal contratto per la consegna della vettura” si consiglia di aggiungere il seguente periodo:” Termine che è da considerarsi come essenziale per il buon esito della compravendita”.
– Sarebbe bene cambiare “Quindi la compravendita oggetto del ns accordo non è andata buon fine” con “È dunque intenzione del sottoscritto risolvere il contratto in oggetto”.
– Sarebbe meglio sostituire “Pertanto, per concludere il ns rapporto attenendoci ai termini contrattuali stipulati” con “Pertanto, alla luce del Vs. grave inadempimento … ”;
– “… Vi chiedo cortesemente di voler procedere al più presto, in ogni caso non oltre i tempi tecnici necessari per l’operazione bancaria, a bonificare a mio favore euro …, pari a due volte la caparra versata, così come previsto dall’art.1385 del codice civile, sul mio cc banca di cui di seguito specifico il codice IBAN”.
• Infine si consiglia di aggiungere come conclusione il seguente periodo: “Se nel termine di … giorni non riceverò alcun riscontro alla presente sarò costretto mio malgrado a far intervenire il mio legale”.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
L’amministrazione fiscale non può esigere che il soggetto passivo il quale intenda esercitare il diritto di applicare il regime ‘del margine’ verifichi se la persona dalla quale sta acquistando beni usati abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’IVA. L’eccezione è che chi acquisti un bene usato per poi rivenderlo ha tuttavia l’obbligo di verificare, con l’ordinaria diligenza, la effettiva applicabilità del regime del margine, quando vi sia qualche indizio che faccia sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione da parte del fornitore.Nel caso di compravendita di autoveicoli usati, un indizio di questo tipo deve ritenersi sussistente in tutti i casi in cui il venditore del veicolo usato sia un imprenditore commerciale che svolga professionalmente l’attività di rivendita, noleggio o concessione in leasing di autoveicoli. In tal caso, infatti, deve ritenersi in base all’id quod plerumque accidit che il venditore, quando acquistò il veicolo poi rivenduto come usato, abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sul relativo prezzo d’acquisto, in quanto bene destinato ad essere impiegato nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.Per accertare, poi, se il venditore del veicolo usato (od il suo dante causa) sia o no un imprenditore commerciale, l’acquirente ha l’onere, di norma di agevole assolvimento e non contrario al principio di proporzionalità, di verificare l’identità dei precedenti proprietari per come risultante dalla ‘carta di circolazione’ (il c.d. ‘libretto’) di cui agli artt. 93,110 e 114 del codice della strada.
Per i contratti di compravendita di autoveicoli non è necessaria la forma scritta, ma essi possono essere conclusi anche con il solo scambio orale del consenso espresso dalle parti. Ai fini dunque della validità ed efficacia del trasferimento di proprietà non rileva la circostanza della non eseguita trascrizione dell’atto di alienazione presso il P.R.A.
Poiché il mercato di autoveicoli consta di un vero e proprio listino di mercato, tanto che i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, il creditore procedente può chiedere, in alternativa alla vendita, l’assegnazione dell’autovettura pignorata senza dover prima attendere l’esito negativo dell’incanto.