Diritto dei nonni a vedere i nipoti: come si può tutelare?


Sono una nonna di due nipotini. Il primo lo ho allevato per quattro anni quasi esclusivamente e quando, nel 2016, è nato il secondo mi sono fatta aiutare saltuariamente da una tata. Entrambi i genitori erano sempre molto impegnati per lavoro. Da agosto 2018 si sono dovuti trasferire in un’altra città, ma non hanno cambiato il loro stile di vita e pertanto i bambini sono sempre seguiti da tate. Io, con grande sofferenza per me e per i piccoli molto legati a me, ora devo elemosinare per vederli anche per poche ore. Cosa posso fare?
La legge riconosce espressamente il diritto dei nonni di coltivare il rapporto con i minori. In particolare, l’art. 317 bis del codice civile prevede il diritto al mantenimento di un rapporto “significativo” tra nonno e nipote, in via speculare rispetto al diritto del figlio “di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”, previsto dall’art. 315 del codice civile.
Il diritto di “frequentazione” nonno – nipote è stato sancito dalla giurisprudenza, anche a livello europeo, nella consapevolezza che ciascun intervento esterno (quale è quello giudiziario) in ambito familiare, debba necessariamente tener conto del caso concreto e, in primis, dell’interesse del minore. Ciò vuol dire che è assicurato, anche da parte di un giudice, il diritto di frequentazione del nonno, qualora il suo esercizio sia positivo per l’equilibrio psico-fisico e per la crescita del minore. È innegabile che l’affetto di un nonno possa portare solo benefici al nipote ma è anche vero che l’esercizio del diritto di visita da parte dei nonni non deve essere tanto difficoltoso da alterare l’equilibrio del minore.
Nel caso di specie, sembra di capire che la lettrice non riesce a frequentare i suoi nipotini, non perché ostacolata dai genitori, bensì per ragioni logistiche, legate alla lontananza rispetto alla città in cui vive.
Se il problema è effettivamente soltanto quest’ultimo, si suggerisce alla stessa di trovare un accordo bonario con i genitori per regolamentare il diritto di visita dei bambini. Qualora tale strada dovesse rivelarsi non percorribile, per dissidi con i genitori o per altre ragioni imputabili a questi ultimi, sarà necessario rivolgersi al Tribunale per Minorenni del luogo di residenza dei bambini, in modo da ottenere un provvedimento del giudice che, previo accertamento dell’interesse delle minorenni, regolamenterà il diritto di visita della lettrice, compatibilmente con gli impegni della famiglia.
Per completezza espositiva, deve aggiungersi che, trattandosi di questioni delicate che, in qualche modo possono destabilizzare l’equilibrio familiare, la strada giudiziale dovrebbe sempre rappresentare la soluzione in extremis, essendo preferibile, anche e soprattutto nell’interesse dei bambini, un accordo stragiudiziale.
Potrebbe rivelarsi in ogni caso utile, per evidenziare l’esigenza della lettrice ai genitori dei bambini, inviare loro una richiesta scritta di regolamentazione del diritto di visita.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone