Legge di bilancio 2019: cosa deve fare il contribuente in regime forfettario?


Un sub agente di assicurazioni attualmente in contabilità ordinaria vuole passare al nuovo regime di contabilità forfettaria. Avendo un fatturato annuale al di sotto dei 65 mila euro può passarci subito, ovvero dal primo dell’anno 2019, oppure deve necessariamente aspettare di fare la dichiarazione IVA ed esprimere la propria volontà ancorché non obbligato? Attualmente si trova in contabilità ordinaria con tutte le spese che ne derivano, ivi compreso il regime di tassazione e fattura le proprie competenze al netto della ritenuta d’acconto all’Agente Generale. Peraltro dal 2019, escluso i soggetti che aderiscono al regime forfettario, sembra che siano esclusi dall’emissione della fattura elettronica. Cosa avviene però per le fatture in ricezione e per la contabilità?
L’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018 (cosiddetta legge di bilancio per il 2019) ha esteso il regime forfettario, già in vigore in base alla legge n. 190 del 2014 (commi da 54 a 75), ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ad euro 65.000,00.
Il regime forfettario ha le seguenti principali caratteristiche:
– per poterlo applicare non è necessario effettuare alcuna opzione o specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate: chi già esercita un’attività a cui il regime forfettario può applicarsi, può, quindi, applicare il nuovo regime senza dover effettuare alcuna dichiarazione od opzione;
– chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando ai propri ricavi o compensi annui un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO applicabile all’attività svolta (ad esempio gli avvocati che rientrano nel regime forfettario applicano un coefficiente di redditività del 78%, il che vuol dire che il reddito imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva sarà pari al 78% del totale dei loro compensi annui: perciò il reddito imponibile di un avvocato soggetto al regime forfettario che incassa compensi pari a 10.000,00 euro annui sarà pari al 78% di 10.000,00 euro e, cioè, sarà pari a 7.800,00 euro);
– una volta determinato il reddito imponibile (applicando il coefficiente di redditività come appena detto) il contribuente dovrà applicare su di esso un’unica imposta forfettaria sostitutiva pari al 15%: nell’esempio fatto sopra, l’avvocato con base imponibile di 7.800,00 dovrà pagare il 15% di 7.800,00 euro (l’imposta sostitutiva assorbe le imposte sui redditi, le addizionali comunali e regionali e l’Irap);
– il contribuente in regime forfettario non può dedurre dal reddito imponibile nessuna spesa salvo i contributi previdenziali che è obbligato a versare (quindi, nell’esempio fatto sopra, dalla base imponibile di 7.800,00 euro l’avvocato in regime forfettario potrà dedurre soltanto l’ammontare annuo dei contributi previdenziali obbligatori);
– il contribuente in regime forfettario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non detrae l’Iva sugli acquisti e, quindi, non liquida l’Iva, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
– le fatture emesse dal contribuente in regime forfettario è opportuno che contengano la dizione “esente da iva e da ritenuta d’acconto in quanto assoggettato a regime forfettario ex legge 190/2014”; le fatture stesse scontano l’applicazione – sull’originale da inviare al cliente – di una marca da bollo da euro 2,00 se il loro importo eccede euro 77,47 (sulla copia della fattura trattenuta dal contribuente andrà indicato “marca da bollo assolta” indicando poi di seguito il numero id della marca da bollo apposta sull’originale;
– dal punto di vista della contabilità:
1) il contribuente in regime forfettario non è soggetto allo spesometro, né agli studi di settore e ai parametri, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
2) il contribuente in regime forfettario conserva invece l’obbligo di numerare e conservare in forma cartacea le fatture di acquisto e le bollette doganali, di certificare i corrispettivi;
3) il contribuente in regime forfettario è esonerato dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, non opera ritenute alla fonte (ma deve inserire nella dichiarazione il codice fiscale dei soggetti a cui ha corrisposto compensi) e non subisce ritenute alla fonte;
4) il contribuente in regime forfettario è esonerato dalla emissione di fatture in formato elettronico; in base alle Faq dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2018 ha l’obbligo invece di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute soltanto se ha comunicato al proprio cedente/prestatore la Pec o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche (se, invece, non sono stati comunicati al cedente/prestatore né pec né codice destinatario, il contribuente in regime forfettario non avrà nemmeno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte