Inps: pensione di reversibilità alla morte di un pensionato


Scrivo per conto di mio fratello affetto da psicosi NAS con disturbo ossessivo compulsivo in soggetto obeso, al quale l’INPS ha riconosciuto un’invalidità pari al 76% con diagnosi di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Lo ha anche riconosciuto a carico di mio padre, venuto a mancare il quale abbiamo pertanto inoltrato richiesta di reversibilità della pensione, che però è stata rigettata in quanto non dichiarato inabile alla morte di papà. Mio fratello non può essere dichiarato inabile perché lo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa, anche se saltuaria, è terapeutico per la sua malattia. Vi sono i presupposti per proporre ricorso in sede giudiziale contestando, nello specifico, il requisito dell’inabilità per il motivo appena citato? Ricordo di aver letto una favorevole sentenza di cassazione al riguardo.
Innanzitutto si deve dire che alla morte di un pensionato Inps oppure di un assicurato Inps che ancora svolga attività lavorativa, ai familiari spetta la cosiddetta reversibilità, meglio definita come “pensione ai superstiti”.
Questa va distinta infatti in:
– pensione di reversibilità (se il deceduto già percepiva la pensione di vecchiaia o di anzianità, la pensione di invalidità o la pensione di inabilità);
– pensione indiretta, (se il deceduto, anche se non ancora pensionato, aveva diritto alla prestazione per effetto dei contributi versati).
Nel caso in esame, dunque, è corretto parlare di pensione di reversibilità.
Quanto ai soggetti superstiti aventi diritto alla pensione, questi sono: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.
Orbene, con particolare riferimento ai figli, essa spetta a tutti i tipi di figli: legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o dichiarati giudizialmente, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, purché, alla morte del genitore, siano:
– minori di 18 anni;
– studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
– studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa (la pensione spetta anche ai figli studenti universitari -nei limiti del 26° anno di età- che hanno ultimato o interrotto il corso di studi e ottenuto l’iscrizione ad altro corso di laurea);
– inabili di qualunque età, a carico del genitore.
Per inabile si intende colui il quale, per via di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi della L. n. 222 del 12/06/1984). Da notare che i figli maggiorenni e inabili al lavoro si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.
In particolare, con il termine “sostentamento” si indica:
– sia il mantenimento: il concetto di “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.
Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso si dà per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel caso di non convivenza, invece, occorre dimostrare anche il “mantenimento abituale” e in questo caso viene effettuata una comparazione dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per verificare se il primo contribuiva effettivamente, in modo rilevante e continuativo, al mantenimento del figlio non convivente;
– sia la non autosufficienza economica dell’interessato. Espressione questa in cui vanno racchiuse le situazioni dei:
o i figli maggiorenni aventi un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (circa 600 € mensili);
o i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore al limite annuale per il diritto alla pensione di invalido civile totale (ossia circa 16mila euro annui);
o i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Ciò detto, come giustamente il lettore ben ricorda, se l’attività è prestata da un inabile, non si perde il diritto al trattamento, purché l’attività lavorativa abbia funzione terapeutica e d’inclusione sociale (art. 8, co. 1-bis della legge n. 222 del 1984). Come, infatti, ha meglio specificato la Circolare Inps n. 15/2009, al fine di avere e mantenere il diritto alla pensione di reversibilità l’attività lavorativa svolta deve:
– avere natura terapeutica. Tale concetto è da intendere ed accertare secondo una accezione ampia, considerando che, per taluni soggetti gravemente disabili, la nozione di “attività lavorativa” assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d’opera retribuita in grado di assicurare un’esistenza libera e dignitosa (ai sensi dell’art. 38 della Costituzione). Per costoro infatti il lavoro può favorire lo sviluppo di autonomie della persona quali quelle personali, motorie, relative allo sviluppo della comunicazione e delle competenze socio-adattative) come di solito stabilito nell’ambito dei programmi di riabilitazione;
– essere svolta presso laboratori protetti, ovvero cooperative sociali (ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381), nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della L n. 68 del 1999 (i quali assumono tali soggetti grazie a convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato ovvero grazie alle agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata);
– avere una durata non superiore alle 25 ore settimanali.
La Cassazione inoltre (con sentenza n. 12765/2004) ha affermato che la pensione ai superstiti spetta anche a chi sia stato riconosciuto invalido in percentuale inferiore al 100%, incapace di compiere qualsiasi negozio giuridico tanto da poter operare solo in strutture protette per non più di 15 ore settimanali senza diritto di ferie e gratifica natalizia, le cui residue capacità lavorative sono state ritenute talmente esigue da consentire il solo lo svolgimento di mansioni elementari programmate da terzi.
La normativa che riconosce tale diritto è l’articolo 46 della L. n. 31/2008, il quale stabilisce esattamente che l’attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali (di cui l’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381), o presso datori di lavoro che assumono le persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa, (di cui l’art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell’attività svolta deve essere accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti. Sulla base di quanto appena esposto, e verificate le condizioni di cui sopra, esistono i presupposti per impostare un ricorso all’Inps per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto l’attività lavorativa è considerata appunto terapeutica per il soggetto invalido.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio
Quindi per la pensione di reversibilità non è necessario il 100 per cento di invalidità? Io sono invalido all’ 80…mi spetterà la pensione di reversibilità dei miei genitori? Grazie mille
Giovanni affinché il figlio maggiorenne possa ottenere la reversibilità deve essere invalido. In particolare, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico dei genitore al momento del decesso. A disporlo è la legge stessa che afferma: «Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa». Puoi trovare ulteriori approfondimenti nei nostri articoli:
-Pensione di reversibilità per i familiari inabili al lavoro https://www.laleggepertutti.it/256254_pensione-di-reversibilita-per-i-familiari-inabili-al-lavoro
-Pensione di reversibilità: chi ne ha diritto https://www.laleggepertutti.it/208775_pensione-di-reversibilita-chi-ne-ha-diritto
Quindi non ci vuole il 100 per cento di invalidità ?