Donazione: cos’è e come funziona? Quando una donazione è remuneratoria e qual è la sua disciplina? La donazione remuneratoria è revocabile?
Il diritto disciplina tutto (o quasi): dal modo in cui ci si deve comportare in strada fino a come bisogna trattare coniuge e figli, passando per tutti gli obblighi tributari, lavorativi, previdenziali, ecc. Nulla sfugge alla rete del diritto, nemmeno un semplice regalo; eh sì, hai compreso bene: anche i regali che ci scambiamo a Natale o durante qualche anniversario costituiscono un fenomeno giuridico ben preciso. Per la precisione, ciò che viene dato ad altri per pura generosità, senza chiedere nulla in cambio, costituisce una donazione. Devi sapere che la donazione è un contratto vero e proprio, anche se un po’ particolare per via della forma che deve rivestire e della disciplina che il codice gli dedica: sotto il primo punto di vista, una donazione è validamente compiuta se fatta davanti al notaio, in presenza di due testimoni; dall’altro lato, invece, la donazione gode di un regime molto particolare, tanto che, ad esempio, può anche essere revocata e perfino impugnata, se con essa è stata lesa la quota di legittima di un erede. In sintesi, la donazione è un negozio giuridico peculiare, verso il quale la legge si mostra in un certo senso diffidente, poiché con esso ci si impoverisce per arricchire un’altra persona, derogando a quella che è la regola, cioè lo scambio (quanto più possibile equo) di prestazioni. All’interno della donazione rientra anche un sottotipo molto particolare, denominato donazione remuneratoria: si tratta di un atto di liberalità determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario, ovvero dall’intento di ricompensare un servizio specifico, senza che comportamento sia imposto da un obbligo giuridico o sociale. Se sei interessato, prosegui nella lettura: ti spiegherò cos’è e come funziona la donazione remuneratoria.
Indice
Cos’è la donazione?
Prima di parlarti della donazione remuneratoria vorrei spiegarti brevemente cos’è una donazione. Come anticipato nell’introduzione, la donazione è un contratto con il quale una parte, per mero spirito di liberalità, decide di arricchirne un’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto oppure assumendosi un’obbligazione [1]. In pratica, fa una donazione non solo chi regala qualcosa a qualcun altro, ma anche chi si accolla un debito altrui oppure un’obbligazione del tutto nuova, pur di avvantaggiare l’altro: ad esempio, è una donazione quella di volersi impegnare a pagare il canone di locazione di un’altra persona.
Donazione: elementi fondamentali
A breve arriveremo alla donazione remuneratoria; per farti comprendere meglio di cosa stiamo parlando, però, mi sembra opportuno elencarti concisamente quali sono i presupposti fondamentali del contratto di donazione. Nello specifico, caratteristiche principali della donazione sono:
- la causa, consistente nello spirito di liberalità del donante, cioè nella volontà disinteressata dell’autore di arricchire il donatario, con conseguente suo impoverimento (si parla, in tal caso, di animus donandi);
- la forma, che deve essere quella dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni [2]. Eccezionalmente, però, se la donazione ha ad oggetto beni mobili di scarso valore, allora non è necessario recarsi da un notaio o da altro pubblico ufficiale: è sufficiente che il bene sia consegnato direttamente al donatario.
Donazione remuneratoria: cos’è?
La donazione remuneratoria è una speciale donazione, caratterizzata dal fatto che l’atto di liberalità è compiuto per riconoscenza nei confronti del donatario, oppure in considerazione dei suoi speciali meriti o, ancora, in segno di apprezzamento per i servigi ricevuti. In buona sostanza, la donazione remuneratoria è fatta a fronte di qualcosa che ha compiuto il donatario; la liberalità sta nel fatto che nessuna legge, uso o costume sociale obbligano il donante a compiere il suo gesto. È la stessa legge a specificare che non costituisce donazione la liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi o, comunque, in conformità agli usi [3]: ad esempio, la mancia data al cameriere non è una donazione in senso stretto.
Analizzeremo subito le caratteristiche di ciascuna forma di donazione remuneratoria; ora è appena il caso di ricordare che la donazione remuneratoria è soggetta ad alcune regole particolari:
- non obbliga il donatario alla prestazione degli alimenti in favore del donante [4]. Una normale donazione, infatti, se accettata, obbliga colui che ne ha beneficiato a fornire un piccolo aiuto economico (gli alimenti, appunto) a colui che lo ha beneficiato, nel caso in cui dovesse trovarsi in precarie condizioni;
- obbliga il donante a garantire l’evizione della cosa donata solo fino alla concorrenza dell’entità delle prestazioni ricevute [5]. In poche parole, chi ha fatto la donazione deve garantire a colui che l’ha ricevuta che sul bene donato non gravino diritti di terzi, i quali potrebbero rivendicare la cosa data in donazione. In poche parole, il donante deve assicurare al donatario che il bene sia libero da diritti altrui;
- non è revocabile per ingratitudine né per sopravvenienza di figli [6]. Come anticipato, la donazione è revocabile nei casi previsti dalla legge; nell’ipotesi di donazione remuneratoria, invece, l’atto di liberalità non può essere revocato.
Donazione remuneratoria: quando?
Vediamo ora le tre ipotesi diverse di donazione remuneratoria che la legge contempla; si tratta di casi molto simili tra loro, tutti assoggettati alla disciplina vista nel paragrafo precedente, comune ad ogni forma di donazione remuneratoria. Analizziamole.
Donazione per riconoscenza
La prima forma di donazione remuneratoria è quella fatta per riconoscenza, cioè determinata da un particolare sentimento di gratitudine verso il donatario oppure verso qualche membro della sua famiglia. Tale gratitudine può derivare da fatti accaduti prima della donazione, ma anche dalla promessa del compimento di un’azione futura favorevole al donante. Classico esempio di donazione per riconoscenza è quella fatta nei confronti di chi ci ha salvato la vita.
Donazione in considerazione dei meriti del donatario
La seconda ipotesi di donazione remuneratoria è quella compiuta in considerazione dei meriti del donatario: in questo caso, la liberalità è dettata da un sentimento di ammirazione o di gratitudine per la stima che il donatario ha acquisito verso la collettività o verso determinate persone, anche diverse dal donante e dalla sua famiglia. Ad esempio, è una donazione remuneratoria fatta in considerazione dei meriti del donatario quella che beneficia una persona che si è messa in mostra per il proprio altruismo durante un cataclisma o un episodio drammatico.
Donazione per speciale remunerazione
Infine, nella donazione per speciale remunerazione occorre che l’attribuzione patrimoniale sia effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi resi in precedenza dal donatario al donante, purché detta attribuzione sia assolutamente spontanea e non dettata da obblighi legali o solamente sociali. Ad esempio, è una donazione per speciale remunerazione quella fatta dal datore di lavoro a favore di un suo ex dipendente oramai in pensione, per premiarlo degli anni di sacrificio e di dedizione alla sua attività.
note
[1] Art. 769 cod. civ.
[2] Art. 782 cod. civ.
[3] Art. 770 cod. civ.
[4] Art. 437 cod. civ.
[5] Art. 797 cod. civ.
[6] Art. 805 cod. civ.
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