L’impugnazione della rinuncia all’eredità


I creditori che vengono pregiudicati dalla rinuncia all’eredità fatta dall’erede possono contestare la sua scelta e obbligarlo ad accettare pignorandone poi i beni.
Alla morte di una persona cara non segue necessariamente l’acquisto del suo patrimonio da parte dei chiamati all’eredità. Questi ultimi sono liberi di accettare l’eredità o di rinunciarvi, oppure di accettarla con beneficio di inventario (ciò avviene, tradizionalmente, quando nel patrimonio del defunto sono presenti posizioni debitorie e si vuole evitare di doverle pagare integralmente). L’erede è dunque libero di scegliere se divenire tale, non potendo essere costretto né ad accettare né a rinunciare all’eredità. Tuttavia, può accadere che la rinuncia all’eredità (costituita, per esempio, da beni immobili) faccia venir meno la possibilità di un incremento consistente del patrimonio personale, con la conseguenza che i creditori del potenziale erede rinunciante potrebbero subire un danno. In tale ipotesi, la legge prevede un particolare meccanismo di tutela dei creditori, denominato “impugnazione della rinuncia all’eredità”. Si tratta, sostanzialmente, di una richiesta di autorizzazione ad accettare il patrimonio del de cuius al posto dell’erede. Vediamo come funziona.
Indice
Rinuncia all’eredità
Come anticipato, il chiamato all’eredità, sia egli erede legittimo o testamentario, è libero di rinunciare all’eredità lasciata dal de cuius.
La rinuncia deve essere espressa tramite un’apposita dichiarazione da rilasciare ad un notaio oppure al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (coincidente con il luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
La dichiarazione di rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo: il rinunciante viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità, anche quando la rinuncia viene espressa dopo anni dalla morte del de cuius.
Il diritto di rinunciare all’eredità, così come il diritto di accettarla, si prescrivono entro 10 anni dall’apertura della successione. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è revocabile: il rinunciante può cambiare idea e accettare l’eredità, sempre che al suo posto non abbia già accettato qualcun altro.
Non può rinunciare all’eredità chi ha già utilizzato il patrimonio del de cuius e si è comportato come se fosse erede poiché in tal caso vi sarebbe stata un’accettazione tacita dell’eredità che impedirebbe all’erede di “cambiare idea”.
Impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori
La legge [1] prevede che, se il chiamato rinuncia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità al suo posto, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
La norma non impone la frode del debitore: non è cioè necessario che il debitore abbia rinunciato all’eredità al fine di frodare i creditori ed evitare che questi potessero soddisfarsi sui beni ereditati.
Ai fini dell’impugnazione della rinuncia all’eredità occorrono i seguenti presupposti (la cui prova è a carico del creditore):
- rinuncia del debitore alla eredità;
- qualità di creditore del rinunciante
- danno per il creditore, nteso come pregiudizio provocato dalla perdita dei beni ereditati a causa della rinuncia.
Il creditore, una volta provati i suddetti presupposti, può farsi autorizzare dalla autorità giudiziaria ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
In realtà, dunque, l’azione del creditore danneggiato dalla rinuncia, non costituisce una vera e propria impugnazione. Il creditore non contesta la rinuncia dell’erede in fatto o in diritto, ma si fa autorizzare all’accettazione al posto di questi (una sorta di azione surrogatoria).
I creditori possono impugnare la rinuncia entro 5 anni.
Impugnazione rinuncia all’eredità da parte del rinunciante
Può accadere che il chiamato all’eredità vi rinunci perché costretto con violenza (per esempio dietro minaccia) o dolo (per esempio con inganno) da parte di un terzo. In tali ipotesi, sempre entro 5 anni dalla rinuncia, egli può agire in giudizio per farla annullare, dando la prova che essa è viziata da violenza o dolo [2].
Tale strumento serve a tutelare l’erede e l’espressione della sua volontà autentica di accettare o meno l’eredità.
note
[1] Art. 524 cod. civ.
[2] Art. 526 cod. civ.
Ma se l’erede accetta l’eredità con il beneficio di inventario come può il creditore sperare di recuperare il suo credito dagli eredi???
In tal modo viene tolta anche la possibilità di “impugnare la rinuncia all’eredità da parte dei creditori” e quindi di surrogarsi al solo fine di soddisfare il loro credito sui beni del de cuius caduti in successione…….