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Il congedo di maternità e di paternità

2 Febbraio 2019 | Autore:
Il congedo di maternità e di paternità

Il congedo di maternità e di paternità: la disciplina dei due trattamenti e le novità in materia apportate dalla legge di bilancio 2019.

Hai sentito al telegiornale che la nuova legge di bilancio 2019 ha introdotto una novità in materia di congedo di maternità e di paternità e vuoi sapere di cosa si tratta? Sei una lavoratrice dipendente che aspetta un bambino e non sai le modalità per la presentazione della domanda di astensione per maternità? Sei un padre lavoratore a cui è stato riconosciuto l’affidamento esclusivo del figlio e ti stai chiedendo se puoi fruire del congedo di paternità? Ecco spiegato cosa sono il congedo di maternità e di paternità, come e quando è possibile goderne. Il congedo di maternità consiste nell’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre durante la gravidanza ed il puerperio. In tale periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre. In questo ultimo caso si parlerà di congedo di paternità.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:

dipendenti assicurate all’Inps;

  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso;
  • disoccupate o sospese;
  • lavoratrici agricole assunte e tempo determinato o indeterminato con qualifica di braccianti e iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate;
  • colf e badanti;
  • lavoratrici a domicilio e lavoratrici socialmente utili;
  • lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e non pensionate (come ad esempio le libere professioniste che non sono iscritte a una cassa previdenziale privata o le lavoratrici parasubordinate, intendendo per tali le collaboratrici occasionali e quelle a progetto);
  • lavoratrici dipendenti da enti pubblici.

Le modalità di fruizione del congedo di maternità

La legge riconosce l’astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi, il quale può essere fruito dalle lavoratrici madri nel seguente modo: nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto (ove questa sia posteriore) e nei tre mesi successivi al parto.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La data del parto è un giorno a sé rispetto al periodo di congedo di maternità e pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l’attività lavorativa. In tal caso la madre potrà usufruire del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino.

La lavoratrice madre può esercitare tale diritto una sola volta per ogni figlio, solo se le sue condizioni di salute sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa. Questa compatibilità deve essere provata attraverso un’apposita attestazione medica.

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l’attività lavorativa.

In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione (180 giorno incluso) o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice  può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità .

Il congedo di maternità nei casi di adozione ed affidamento

Secondo quanto previsto dalla legge normativa di riferimento [1], per l’adozione o l’affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione nonché per il giorno dell’ingresso stesso.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato ed anche per il giorno dell’ingresso stesso.

Il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all’estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato.

Se l’affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall’affidamento del minore.

Anche in caso di adozione o affidamento è possibile sospendere il periodo di congedo di maternità in caso di ricovero del minore adottato o affidato, subordinatamente alla ripresa dell’attività lavorativa.

La novità introdotta con la legge di bilancio 2019

La manovra del Governo approvata con la legge di bilancio 2019 ha introdotto una novità in materia di congedo di maternità, modificando l’arco temporale in cui tale congedo può essere goduto dalla lavoratrice madre.

Infatti, i 5 mesi previsti possono essere fruiti anche successivamente al parto. In altre parole la lavoratrice madre può restare a lavoro fino al nono mese di gravidanza, portandosi in “dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto.

Per restare a lavoro fino al nono mese di gravidanza, però, sarà necessario un permesso rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale. Il medico deve cioè attestare che la permanenza al lavoro non mette a rischio la salute né del bambino né della mamma.

Quanto spetta a titolo di indennità di maternità?

Durante il periodo di congedo di maternità alla lavoratrice spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, che in genere coincide con l’ultimo mese di lavoro precedente a quello di inizio dell’astensione obbligatoria. In alcuni casi l’indennità è innalzata dai contratti collettivi al 100% della retribuzione.

Ai fini della progressione di carriera l’astensione obbligatoria è considerata come periodo lavorato e va computata a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata o continuativa parasubordinata, spetta un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito.

Chi corrisponde l’indennità di maternità?

A pagare può essere il datore di lavoro direttamente in busta paga oppure l’Inps.

L’anticipazione da parte del datore di lavoro è effettuata anche alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda ovvero attraverso:

  • bonifico presso l’ufficio postale;
  • oppure accredito su conto corrente bancario o postale.

Quando fare la domanda di congedo di maternità?

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Il diritto all’indennità infatti, si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all’Inps (prima dello scadere dell’anno) un’istanza scritta di data certa, dirette a ottenere il pagamento dell’indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Come fare la richiesta di congedo di maternità?

La richiesta di congedo per maternità deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:

  • accedendo al sito dell’Inps e presentando la domanda on-line;
  • telefonando al contact center INPS ai numeri 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • tramite patronati o intermediari abilitati.

Il congedo anticipato

La legge ha previsto dei casi in cui la lavoratrice madre può chiedere di anticipare il congedo di maternità sulla base di un accertamento medico.

Ciò avviene nell’ipotesi di complicanze di complicanze gravi della gestazione o di malattie preesistenti che la gravidanza potrebbe aggravare. La decisione in proposito spetta all’ASL.

Il congedo anticipato può essere richiesto anche quando le condizioni ambientali o di lavoro sono da reputarsi pregiudizievoli per la salute della donna o del nascituro e se la lavoratrice è addetta a mansioni pesanti, pericolose o insalubri e non possa essere addetta ad altre mansioni.

In tali ultime due ipotesi, la decisione spetta alla direzione provinciale del lavoro.

I congedi di paternità

In alcuni casi il congedo di maternità è sostituito dal congedo di paternità, il quale viene riconosciuto dalla legge quando si verificano degli eventi particolari che riguardano la madre del bambino.

Il congedo di paternità pertanto, spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso.  La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre [2], il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma.

Se la madre non è lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

L’astensione del padre lavoratore

A partire dall’entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero [3] il padre lavoratore dipendente anche se adottivo o affidatario inoltre, ha un autonomo diritto a un periodo di astensione dal lavoro, di cui può godere nel termine massimo di 5 mesi dalla nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Inizialmente previsto in via sperimentale per il triennio 2013/2015, tale congedo è stato di anno in anno prorogato per periodi di tempo differenti.

Per l’anno 2019 la nuova legge di bilancio ha allungato il periodo precedente di 4 giorni previsto per il 2018, per cui i giorni di congedo obbligatorio di paternità sono ora diventati 5 ed è stata prorogata anche la possibilità di astenersi dal lavoro per congedo facoltativo, per un ulteriore giorno in sostituzione alla madre.

L’astensione obbligatoria del padre

Il padre ha diritto a 5 giorni di astensione obbligatoria che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

Per tale periodo l’Inps corrisponde un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

L’astensione facoltativa del padre

Il padre può godere di un ulteriore giorno a titolo di astensione facoltativa in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria della madre.

Tale possibilità dipende però, da una scelta della madre, la quale può decidere di rinunciare a un giorno del proprio concedo di maternità, anticipando il termine finale del periodo post-partum di astensione obbligatoria. Pertanto, se il padre decide di avvalersene, la madre deve rientrare a lavoro un giorno prima.


note

Note

[1] L. n. 184 del 4.05.1983.

[2] Art. 155 bis cod. civ.

[3] L.. n.90/2012.


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2 Commenti

  1. In quali casi è possibile denunciare il datore di lavoro che non versa il contributo di maternità? E’ prevista una sanzione? è un reato? posso chiedere un decreto ingiuntivo? grazie

    1. Ciao Fiorella! Per somme minime non resta che segnalare l’episodio all’Ispettorato del Lavoro che provvederà ad effettuare l’ispezione previa convocazione per tentare una conciliazione tra le parti (solo quando l’illecito rientra nel penale si salta la fase dell’incontro). Il procedimento è gratuito e anche piuttosto celere, di certo più dei tempi dei tribunali. Nel caso in cui il procedimento amministrativo non ha sortito i risultati sperati, la lavoratrice che non ha percepito la maternità dall’azienda può agire in tribunale e chiedere un decreto ingiuntivo.
      Sotto la soglia di 3.999,99 euro il comportamento dell’omesso versamento della maternità non è più reato, ma viene sanzionato come un semplice illecito amministrativo. Secondo la Corte, in questi casi, il reato configurabile non è quello di truffa aggravata, ma di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il quale è punibile penalmente solo da 4 mila euro in su.

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