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I congedi parentali

1 Febbraio 2019 | Autore:
I congedi parentali

Guida al congedo parentale: le categorie di lavoratori a cui spetta, la durata, la retribuzione, i tempi e i modi della domanda, le misure alternative.

Vuoi sapere se puoi fruire del congedo parentale? Per la presentazione della relativa domanda devi rivolgerti necessariamente ad un patronato? Esistono delle misure alternative all’astensione facoltativa dal lavoro? Quali sono i congedi parentali previsti dal nostro legislatore? Il congedo parentale è lo strumento con cui l’ordinamento italiano permette ad un genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino quando queste esigenze sono impedite dallo svolgimento di un’attività lavorativa. Il congedo parentale si aggiunge al congedo di maternità e pertanto la lavoratrice/lavoratore terminato il periodo di astensione obbligatorio, può fare domanda di congedo parentale o di astensione facoltativa. Per poterne godere la madre o il padre devono farne apposita richiesta poiché non si tratta di una prestazione riconosciuta automaticamente. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori entro il 12°anno di età del figlio e a differenza del congedo obbligatorio, può comportare a seconda dei casi una diminuzione parziale o l’annullamento totale della retribuzione. Inoltre, l’astensione facoltativa è flessibile nel senso che non deve essere fruita immediatamente dopo il congedo obbligatorio e può essere goduta in maniera continuativa ovvero frazionata.

Il congedo parentale

Il congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:

  • i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati (vedi il caso degli apprendisti, operai, impiegati, dirigenti, titolari di 1 o più rapporti di lavoro in corso, con l’obbligo di prestare l’attività lavorativa);
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps come ad esempio i liberi professionisti che non sono iscritti a una cassa previdenziale privata o i lavoratori parasubordinati, intendendo per tali i collaboratori occasionali, cioè quelli che lavorano per almeno 30 giorni in un anno in maniera continuativa per lo stesso datore e i lavoratori a progetto;
  • le lavoratrici autonome;
  • i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato, i quali devono avere maturato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la nascita del bambino.

Rimangono esclusi dalla possibilità di godere del congedo parentale le lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi e le lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (colf o badanti).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi, legittimamente, durante il periodo di fruizione del congedo, quest’ultimo verrà contestualmente meno.

La durata del congedo parentale

Genitori naturali

I genitori possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente per un periodo massimo di 10 mesi fino al compimento del 12°anno di età del figlio. Tuttavia se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi, il congedo parentale sale a 11 mesi.

Il periodo di astensione facoltativa inoltre, è frazionabile in mesi, settimane, giorni o ore.

Più precisamente, tenendo conto di tali limiti, la madre può astenersi per un periodo frazionato o continuativo, massimo di sei mesi, mentre il padre può astenersi per un periodo frazionato o continuativo massimo di sette mesi.

Se vi è un solo genitore, egli può godere del congedo per massimo dieci mesi.

Genitori adottivi/affidatari

Anche ai genitori adottivi/affidatari è riconosciuto il congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia a prescindere dall’età del bambino e comunque non oltre la maggiore età.

Le modalità di fruizione sono quelle già viste a proposito dei genitori naturali.

Lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps

I lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps possono fruire del congedo parentale per un periodo massimo di 3 mesi nel primo anno di età del figlio solo se hanno versato i contributi dovuti per almeno 3 mesi.

In caso di adozione/affidamento tali lavoratori possono goderne nel primo anno di ingresso in famiglia del minore a condizione che lo stesso non abbia già compiuto i 12 anni di età.

Lavoratrici autonome

Il congedo parentale è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome (ad esempio alle artigiane o alle commercianti) ma non anche ai lavoratori autonomi.

Per poterne fruire tali lavoratrici devono essere in regola con il versamento dei contributi, cioè devono avere pagato i contributi per il mese precedente a quello in cui ha inizio il periodo di congedo. Inoltre, devono astenersi effettivamente dal lavoro.

La durata del congedo è di massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione/affidamento il termine dei 3 mesi va calcolato tenuto conto del primo anno di ingresso del bambino in famiglia.

La retribuzione del congedo parentale

I dipendenti privati, sia genitori naturali sia genitori adottivi/affidatari, che hanno fatto richiesta di congedo parentale, percepiscono entro i primi 6 anni del bambino e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.

Dai sei agli otto di vita del bambino spetta loro sempre il 30% ma solo nel caso in cui si dimostri un forte disagio economico del lavoratore altrimenti il congedo per un bambino con più di 6 anni non viene retribuito affatto.

Dagli 8 ai 12 anni non è prevista alcuna retribuzione, ma i lavoratori hanno comunque la possibilità di assentarsi dal lavoro.

Per i dipendenti pubblici  invece, la contrattazione collettiva nazionale prevede che i primi 30 giorni siano interamente retribuiti.

Il congedo parentale del padre

Perché il padre possa presentare domanda di congedo parentale devono ricorrere determinate situazioni e più precisamente la madre deve essere morta, il figlio deve essere stato abbandonato alla nascita o deve essere stato affidato in via esclusiva al padre.

Nel caso di adozione/affidamento il padre può godere del congedo parentale solo se la madre non ne ha fatto richiesta.

Nelle ipotesi sopra descritte l’importo dell’indennità per congedo parentale è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività lavorativa percepito nei dodici mesi presi come riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Il congedo parentale e la possibilità di prolungamento per i figli con handicap

Se il figlio per la cura del quale è richiesto il congedo parentale è portatore di una grave disabilità, il lavoratore (madre o, in alternativa, padre) può goderne per un ulteriore periodo di tre anni  e fino al compimento del 12 anno di età del bambino ma solo a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, i sanitari abbiano richiesto espressamente la presenza del genitore.

Il congedo parentale ad ore

Il congedo parentale può essere goduto anche in maniera frazionata e pertanto, il lavoratore può assentarsi dal lavoro solo per alcune ore senza mancare per l’intera giornata.

Il congedo parentale su base oraria è possibile però, limitatamente ad una mezza giornata, viceversa il lavoratore deve assentarsi per l’intera giornata (poniamo il caso che  l’orario giornaliero sia di 8 ore, il lavoratore potrà assentarsi per congedo parentale frazionato al massimo per 4 ore al giorno).

La domanda di congedo parentale

La domanda di congedo parentale e quella di congedo parentale ad ora vanno inoltrate telematicamente all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo.

In tal caso si può:

  • accedere ai servizi online dedicati al cittadino sul sito dell’Inps;
  • oppure telefonare al contact center Inps ai numeri 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • o ancora rivolgersi ad un patronato o agli intermediari abilitati.

Se invece, si volesse provvedere autonomamente all’invio della domanda, si deve essere in possesso del PIN per potere accedere ai servizi web dell’Inps. Pertanto, prima va fatta la richiesta del PIN nella sezione apposita “richiedi PIN”, del portale dell’Ente previdenziale e poi, si può proseguire con la procedura di inoltro della richiesta.

In caso di domanda tardiva saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della stessa.

Il pagamento dell’indennità di congedo parentale

Per i lavoratori dipendenti è il datore di lavoro che provvede al pagamento dell’indennità di congedo parentale, anticipandola, salvo poi rimborso da parte dell’Ente di previdenza.

In tutti gli altri casi, cioè per gli iscritti dalla gestione separata, le lavoratrici autonome, i lavoratori stagionali a termine, i dipendenti agricoli con contratto a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, è l’Inps che provvede al pagamento.

Il bonus asilo nido

Un’alternativa al congedo parentale è rappresentata dal bonus per asilo nido, consistente in un contributo economico che viene erogato dall’Inps per il pagamento delle rette degli asili nido o per il pagamento delle baby sitter ai genitori che non usufruiscono dell’astensione facoltativa.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto una novità in materia poiché ha aumentato l’importo di tale bonus. Si è così passati dai 1.000 euri pagati per il 2018, a € 1.500 previsti per il triennio 2019-2021.

Trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale

I genitori possono anche richiedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto part-time anziché fruire del congedo parentale.

In questo caso l’orario di lavoro può essere ridotto al massimo del 50% ed il datore di lavoro deve procedere alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta del lavoratore.

E’ possibile fruire di tale trasformazione solo per una volta.

I riposi per allattamento

I lavoratori dipendenti altresì, possono assentarsi dal lavoro per una o due ore al giorno, a seconda se l’orario di lavoro giornaliero sia inferiore o almeno pari a 6 ore, per riposi per allattamento, fino ad un anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia nel caso di adozioni/affidamenti.

Non possono fruire dei riposi per allattamento le colf/badanti, i lavoratori a domicilio, quelli autonomi e quelli parasubordinati.

La durata di tali riposi è raddoppiata nei casi di parto gemellare o plurigemellare nonché nei casi di adozioni o affidamenti di due o più bambini.

Il padre lavoratore non può chiedere di godere dei riposi per allattamento se la madre lavoratrice dipendente sta già fruendo dell’astensione obbligatoria o facoltativa o si trova sospesa dal lavoro.

Per i riposi per allattamento è prevista la corresponsione dell’intera retribuzione.

La domanda per i riposi per allattamento

La domanda per i riposi per allattamento va presentata al proprio datore di lavoro dalla lavoratrice prima dell’inizio del periodo di riposo. Il lavoratore invece, deve presentare la domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps.



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