Regime forfettario: tutto quello che c’è da sapere


Guida al regime forfettario: requisiti, vantaggi, cause di esclusione. Cos’è il regime forfettario al venti per cento? Come si calcola il reddito imponibile?
In questo articolo ti ho parlato delle flat tax che verranno applicate a partire dal 2019: la legge di bilancio, oltre a confermare e rafforzare quelle precedenti, ne ha inserite altre con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sui professionisti e sulle piccole e medie imprese. Cos’è una flat tax? Nulla di cui spaventarsi: si tratta solamente di una tassa fissa che viene applicata a tutti i contribuenti che si trovino in una determinata condizione economica. In buona sostanza, derogando al principio di progressività, secondo cui a chi più guadagna deve essere applicata un’aliquota maggiore, con la flat tax viene applicata un’aliquota fissa a tutti coloro che rientrano nella fascia di reddito stabilita dalla legge. La flat tax più nota è, probabilmente, quella che si applica a tutti i titolari di partita iva, per i quali è prevista un’aliquota unica fissa del 15 per cento per redditi fino a sessantacinquemila euro: ciò significa che, sei hai dichiarato ventimila euro in un anno, ti si applicherà la stessa tassazione che verrà applicata a chi ne ha guadagnati sessantamila. Questa apparente disparità di trattamento è giustificata dal fatto che, di norma, la flat tax è inferiore all’aliquota che, altrimenti, dovrebbe essere applicata seguendo il regime ordinario di progressività. Come detto, a partire dal 2019 la flat tax diverrà praticamente la regola, nel senso che saranno sempre più i contribuenti a cui si applicherà. Con questo articolo voglio spiegarti, in modo semplice e chiaro, i principi generali che regolano il regime forfettario, cioè la flat tax che si applicherà a tutte le partite iva in possesso di determinati requisiti. Se sei interessato, quindi, ti consiglio di proseguire nella lettura: ti dirò tutto quello che c’è da sapere sul regime forfettario.
Indice
- 1 Regime forfettario: cos’è?
- 2 Regime forfettario: condizioni
- 3 Regime forfettario: vantaggi
- 4 Forfettario per le nuove attività: cos’è?
- 5 Regime forfettario: preclusioni
- 6 Flat tax al venti per cento: cos’è?
- 7 Flat tax al venti per cento: vantaggi
- 8 Regime forfettario: come si calcolano le tasse?
- 9 Forfettario: come si determina il reddito imponibile?
- 10 Regime forfettario: a chi conviene?
Regime forfettario: cos’è?
Il forfettario è il regime fiscale dedicato alle partite iva, cioè a professionisti e imprese, e che, grazie all’innalzamento della soglia dei ricavi, diverrà praticamente il regime della gran parte di coloro che sono titolari di partita iva. La legge di bilancio [1] ha esteso il regime forfettario introdotto nel 2015 [2] a tutti i titolari di partita iva (e cioè agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni) il cui reddito annuo non superi i sessantacinquemila euro. A tutti questi contribuenti si applica un’imposta sostitutiva (in quanto prende il posto di Irpef, addizionali comunali e regionali e Irap) unica pari al quindici per cento, ridotta al cinque per cento per le nuove attività.
La novità principale sta nell’innalzamento della soglia di reddito: gli attuali sessantacinquemila euro sostituiscono i precedenti limiti, diversificati a seconda dell’attività svolta (ad esempio, per i professionisti come gli avvocati e gli ingegneri, la soglia era fissata a trentamila euro; per le attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio era di cinquantamila euro).
Regime forfettario: condizioni
La nuova legge di bilancio non solo ha innalzato la soglia dei compensi/ricavi affinché si possa accedere al regime forfettario con imposta sostitutiva unica al quindici per cento, ma ha anche eliminato alcune preclusioni: ed infatti, mentre in precedenza era prevista una soglia di spesa per lavoro dipendente e assimilato non superiore a cinquemila euro lordi e un costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a ventimila euro, ora l’unico requisito da rispettare è quello di non aver superato la fatidica soglia dei sessantacinquemila euro di reddito annuo.
In estrema sintesi, quindi, se intendi aprire una partita iva e aderire al regime forfettario, dovrai rispettare come unico requisito la soglia massima di ricavi/compensi sopra indicata, pari a sessantacinquemila euro, a prescindere dall’attività svolta.
Regime forfettario: vantaggi
Il regime forfettario è stato pensato proprio per venire incontro ai piccoli contribuenti, i quali si troverebbero soffocati non solo da una tassazione esagerata, ma anche da una serie di adempimenti burocratici eccessivi per chi guadagna tutto sommato poco. E così, il regime forfettario non solo consente di pagare un’imposta sostitutiva unica al quindici per cento, ma anche di non essere assoggettati al versamento dell’iva e alla ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. In pratica, chi fattura in regime forfettario non addebita l’iva in fattura ai propri clienti e, allo stesso tempo, non detraggono l’iva sugli acquisti. Da ciò un’importante agevolazione ai fini burocratici: chi adotta il regime forfettario, non liquidando l’iva e non versandola, non è obbligato a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale iva.
Inoltre, grazie al regime forfettario i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scrittura contabili, fermo restando quello di numerare e conservare le fatture. Inoltre, non si applicano gli studi di settore e non v’è l’obbligo della fatturazione elettronica (a meno che non si fatturi alle pubbliche amministrazioni).
Forfettario per le nuove attività: cos’è?
Come anticipato, il regime forfettario è ancor più vantaggioso per le nuove partite iva, per le quali si applicano tutti i benefici sopra visti, oltre ad un’aliquota ancor più ridotta, pari al cinque per cento per il primo anno di attività e per i successivi quattro. Si definiscono «nuove» le attività che rispettano tre requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limite di sessantacinquemila euro.
Regime forfettario: preclusioni
Nonostante il nuovo regime forfettario con aliquota unica al quindici per cento sia applicabile alla gran parte delle partite iva, permangono alcune preclusioni, cioè delle condizioni al ricorrere delle quali non sarà possibile aderire al forfettario. Le cause di preclusione sono essenzialmente le seguenti:
- il regime forfettario è interdetto a coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività per la quale hanno aperto partita iva, partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In aggiunta alla precedente normativa, la nuova legge precisa che anche la partecipazione all’impresa familiare è di ostacolo al regime forfettario. Inoltre, viene previsto che la partecipazione in Srl impedisce l’accesso al regime se sono verificate due condizioni: ovvero se la partecipazione è di controllo e se la società esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfettario;
- non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro. In buona sostanza, il soggetto forfettario deve effettuare operazioni prevalentemente a committenti diversi dal proprio datore di lavoro.
- non possono usufruire del regime forfettario coloro che svolgono una attività soggetta a un regime speciale di determinazione del reddito (ad esempio, reddito agrario), i non residenti (salvo alcune eccezioni), i contribuenti che esercitano prevalentemente attività esenti di cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi.
Flat tax al venti per cento: cos’è?
Abbiamo appena descritto, nei suoi tratti essenziali, cos’è il regime forfettario e a quali condizioni può trovare applicazione; abbiamo detto che il requisito principale per tutti i titolari di partita iva è essenzialmente uno: la soglia di reddito annuo non superiore a sessantacinquemila euro. Ciò significa che a tutti coloro che superano tale limite verrà applicata una tassazione normale, cioè progressiva e non a forfait.
A decorrere dal primo gennaio 2020, però, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori al limite di sessantacinquemila ma non a quello di centomila euro, possono tassare il reddito applicando una imposta sostitutiva del venti per cento in luogo della tassazione ordinaria. È la flat tax prevista per redditi maggiori, quelli che non possono beneficiare del regime forfettario finora visto. Questo nuovo regime fiscale, sempre a forfait, si applicherà agli imprenditori individuali, agli artisti e ai professionisti con ricavi fino a centomila euro che non ricadono nel regime forfettario di cui sopra.
Flat tax al venti per cento: vantaggi
La flat tax con aliquota al venti per cento per coloro che superano i 65mila euro ma non i centomila conserva molti dei benefici del regime forfettario ordinario: i contribuenti non saranno soggetti a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta (fermo restando il rilascio di un’apposita dichiarazione che attesti l’applicazione del regime) né, a loro volta, dovranno applicare la ritenuta sui compensi che erogano.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva comporterà poi l’esonero dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, così come previsto dalle disposizioni relative al regime forfettario sopra viste; i contribuenti assoggettati al regime con imposta sostitutiva dovranno, quindi, limitarsi a pochi adempimenti, come conservare e numerare le fatture. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Regime forfettario: come si calcolano le tasse?
Veniamo ora all’aspetto più significativo e concreto del regime forfettario: come si calcolano le tasse? Posto che, come ricordato più volte, il contribuente che adotta tale regime fiscale è assoggettato ad aliquota unica del quindici per cento (cinque per cento i primi cinque anni), vediamo ora tale tassazione a cosa si applica.
Devi sapere che il regime forfettario ti impedisce di detrarre i costi sostenuti per la tua attività: in altre parole, non puoi scalare dai ricavi le spese inerenti alla professione. Non a caso, il regime fiscale di cui parliamo è a forfait anche perché, in maniera appunto forfettaria, stabilisce delle percentuali fisse da detrarre, senza che tu possa modificarle. In altre parole, la base imponibile sulla quale verrà applicata la flax tax viene desunta dall’applicazione di un coefficiente di redditività ai guadagni realizzati. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Forfettario: come si determina il reddito imponibile?
Coloro che applicano il regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti uno specifico coefficiente di redditività.
Tale coefficiente è differenziato a seconda del tipo di attività, secondo il seguente schema:
- industrie alimentari e delle bevande = 40%;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio = 40%;
- commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande = 40%;
- commercio ambulante di altri prodotti = 54%;
- costruzioni e attività immobiliari = 86%;
- intermediari del commercio = 62%;
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione = 40%;
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi = 78%;
- altre attività economiche = 67%.
Quindi, ad esempio, un avvocato che percepisce un compenso annuo pari a trentamila euro, avrà un reddito imponibile pari a 23.400 euro, cioè al 78 per cento di trentamila. In pratica, il regime forfettario non ammette la deduzione dei costi effettivamente sostenuti, ma una deduzione in percentuale variabile a seconda dell’attività esercitata. Nel caso dei professionisti, la percentuale da dedurre è pari al ventidue per cento (poiché il 78 per cento è il reddito imponibile). Dunque, l’aliquota unica del quindici per cento andrà applicata sul reddito imponibile così ottenuto.
L’unica eccezione all’indeducibilità dei costi è prevista con riferimento ai contributi previdenziali versati nell’anno che sono, quindi, interamente deducibili dal reddito così come determinato forfettariamente. Così, tornando all’esempio del legale, se il suo reddito imponibile è pari a 23.400 euro (cioè il 78 per cento dei ricavi, equivalenti ad euro trentamila), da questa cifra andranno sottratti anche i contributi, ottenendo così il reddito imponibile netto sul quale applicare definitivamente l’imposta del quindici per cento.
Regime forfettario: a chi conviene?
Tirando le somme di quanto appena detto, possiamo dire che il regime forfettario è sicuramente molto vantaggioso: meno adempimenti, meno oneri fiscali, maggiore chiarezza dell’applicazione dell’imposta. Tuttavia, il regime forfettario si presenta poco allettante per coloro che hanno molte spese da detrarre, visto che il reddito imponibile viene calcolato a forfait sulla base dell’applicazione di un coefficiente di redditività predeterminato e non derogabile.
note
[1] Legge n. 145/2018.
[2] Legge n. 190/2014.
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