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Indennità di accompagnamento 2019

30 Ottobre 2019 | Autore:
Indennità di accompagnamento 2019

Assegno di accompagnamento: chi ne ha diritto, a quanto ammonta nel 2019, come fare domanda.

L’indennità di accompagnamento [1], o accompagno, è una prestazione di assistenza alla quale hanno diritto gli inabili, con invalidità civile totale e permanente del 100%, che necessitano di un accompagnatore per camminare o di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita.

Si ha diritto all’assegno di accompagnamento per la sola presenza della minorazione fisica o psichica: non sono dunque necessari particolari requisiti legati al reddito o all’età. Chi ha più di 67 anni, comunque, può presentare la domanda di accompagnamento in forma semplificata, anticipando i dati per il diritto alla prestazione al momento della presentazione della domanda d’invalidità: in pratica, con la nuova procedura semplificata i soldi arrivano prima.

Ma a quanto ammonta l’accompagnamento, quali sono, nello specifico, le condizioni per averne diritto, e quali sono le prestazioni compatibili con l’assegno? Facciamo il punto sull’indennità di accompagnamento 2019.

Requisiti per l’accompagnamento 2019

Le condizioni per aver diritto all’indennità di accompagnamento sono:

  • invalidità totale e permanente del 100% riconosciuta;
  • impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore;
  • in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza;
  • cittadinanza italiana o europea, o cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l’interessato è in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (dovrebbe essere però sufficiente anche un regolare permesso non di lungo periodo, in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale [2]);
  • residenza in Italia.

Per i soggetti con meno di 18 anni o con più di 67 anni non si può parlare di invalidità, perché non si può far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: si deve allora valutare la capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Chi ha più di 67 anni, come abbiamo detto, può beneficiare della domanda di accompagnamento semplificata, per ricevere i soldi prima.

Accompagnamento: è  compatibile col ricovero?

L’invalido, per aver diritto all’indennità di accompagno, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, i trattamenti sono ridotti in proporzione alla durata del ricovero. Per informare l’Inps degli eventuali ricoveri si deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un’apposita dichiarazione, detta Icric.

Sono esclusi dalla dichiarazione i ricoveri in ospedale per terapie contingenti o dovuti a malattie non connesse con l’invalidità; inoltre, non sono rilevanti i ricoveri per i quali la retta della struttura sia risultata a totale o a parziale carico del disabile o dei familiari e i ricoveri in day hospital, come confermato da un importante messaggio dell’Inps [3].

Accompagnamento: è compatibile con altre indennità?

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le altre indennità finalizzate all’assistenza personale continuativa, come l’assegno riconosciuto dall’Inail o quello erogato dalle Regioni, o con le prestazioni per invalidità contratta per cause di servizio, lavoro o guerra. L’interessato può comunque scegliere il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile:

Inoltre, l’accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, dato che l’impossibilità di lavorare si determina soltanto con lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il possesso di ulteriori redditi non rileva per la concessione dell’assegno, così come non rilevano la composizione del nucleo familiare ed i redditi dei componenti.

Importo accompagnamento 2019

L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento  è pari a 517,84 euro, per l’anno 2019;  l’importo annuale è dunque pari a 6.214,08 euro, in quanto la prestazione spetta per 12 mensilità e non si ha diritto alla tredicesima.

L’assegno è un reddito esente da Irpef, cioè non è soggetto a tassazione: non deve pertanto essere inserito nel 730 o nel modello Redditi.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, l’assegno di accompagnamento non deve più essere inserito nell’Isee, in quanto costituisce una prestazione di assistenza e non un reddito [4]. Per approfondimenti, si veda: Isee, bocciata la norma taglia prestazioni.

Domanda di accompagnamento 2019

Per ottenere l’indennità di accompagnamento, è prima necessario che sia riconosciuta l’invalidità civile in misura pari al 100%, assieme alla necessità di assistenza, da parte di un’apposita commissione medica operante presso ogni Asl.

Per ottenere la certificazione è necessario:

  • recarsi dal proprio medico curante, o da un altro specialista convenzionato SSN, e richiedere il certificato medico introduttivo, indispensabile per inviare all’Inps la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile: nel certificato deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che si tratta di “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
  • dopo che il medico ha inviato all’Inps il certificato in via telematica, deve essere poi inoltrata dall’interessato una domanda all’Inps per il riconoscimento dell’invalidità; l’istanza può essere inviata tramite i seguenti canali:
    • sito web dell’Inps, se si possiede il Pin dispositivo o lo Spid di secondo livello;
    • call center Inps Inail, accessibile chiamando il numero 803.164 (è comunque necessario il Pin);
    • patronato.

Per saperne di più: Come presentare la domanda d’invalidità, Legge 104 e accompagnamento.

Visita medica per il diritto all’accompagno

Dopo l’invio della domanda, l’interessato è convocato davanti all’apposita commissione medica Asl per gli accertamenti sanitari.

Se la visita ha esito positivo (cioè si riscontrano le condizioni che danno luogo al trattamento), è inviato al cittadino il verbale definitivo.

Come ricevere l’assegno di accompagnamento

L’invalido, una volta ricevuto l’esito positivo della visita medica,  deve inoltrare all’Inps i dati utili per la verifica del diritto all’accompagno e per il suo pagamento, come le coordinate bancarie, l’eventuale ricovero, la frequenza di centri di riabilitazione. Per queste operazioni ci si può far aiutare da un patronato o da un’associazione, o si può provvedere attraverso l’apposita prestazione del sito Inps “AP 70: Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Il trattamento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità.

Domanda semplificata di accompagnamento per anziani

Da pochi mesi, l’Inps ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di accompagnamento semplificata per anziani.

Se l’interessato possiede il requisito anagrafico per il diritto alla domanda semplificata, pari a 67 anni per il 2019, può difatti beneficiare della procedura di domanda semplificata, che è suddivisa in due sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
  • la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
    • l’eventuale ricovero;
    • l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
    • la modalità di pagamento.

In buona sostanza, la seconda sezione della domanda d’invalidità corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Inps attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente nella fase relativa alla concessione dell’indennità, dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto all’accompagnamento.

In parole semplici, con la domanda di accompagnamento semplificata per anziani si anticipano i dati per il diritto alla prestazione al momento della presentazione della domanda d’invalidità: con questo meccanismo i soldi dovrebbero arrivare con tempistiche più brevi.

Ricorso contro il verbale che non riconosce l’accompagnamento

Se invece il riconoscimento dell’invalidità, o il diritto all’accompagnamento, sono negati, o sono riconosciute condizioni di minore gravità, l’interessato può presentare ricorso.

Per presentare ricorso, il richiedente deve prima sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, cioè a una verifica preventiva delle condizioni di salute a sostegno della propria richiesta. In sua mancanza, il ricorso non può proseguire.

L’accertamento preventivo è effettuato, a spese del ricorrente, da un consulente tecnico nominato dal giudice, in presenza di un medico legale dell’Inps: al termine è poi redatta una relazione tecnica, che è trasmessa all’Inps e al ricorrente.

La relazione può essere contestata entro 30 giorni: in mancanza di opposizione, viene omologata dal Giudice con decreto inappellabile.

Chi contesta la relazione deve presentare, entro 30 giorni dall’opposizione, il ricorso introduttivo del giudizio, specificandone i motivi: da quel momento inizia il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.

Se la compilazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dell’accompagno è incompleta, perché il certificato medico introduttivo manca del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, o riporta il segno di spunta  negativo, la domanda giudiziale volta al riconoscimento delle condizioni sanitarie è comunque proponibile.

L’improponibilità della domanda giudiziale resta, invece, in caso d’inidoneità del certificato medico o certificato medico negativo ,

Per proporre la domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento basta la semplice presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti [6].

L’accompagnamento viene sospeso?

Come abbiamo osservato, l’indennità di accompagnamento spetta anche ai minorenni.  Sino a poco tempo fa, però, l’assegno veniva sospeso al compimento dei 18 anni: alla maggiore età era necessario inviare una nuova richiesta e sottoporsi nuovamente agli accertamenti medici sull’invalidità. Ora, grazie a una recente legge [5], l’assegno non è più interrotto, e non è più necessaria una nuova domanda, né una nuova visita medica.

Nella generalità dei casi, nell’ipotesi in cui lo stato dell’interessato sia rivedibile, l’accompagnamento non è più sospeso sino all’eventuale esito negativo della nuova visita.


note

[1] L.18/1980.

[2] C.Cost., sent. n. 40 del 11.03.2013.

[3]  Inps Mess. 18291/2011.

[4] Cons. St. sent. n. 842/2016.

[5] L. 190/2014.

[6]Inps Mess. 3883/2019.


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3 Commenti

  1. Buongiorno. Ci sono sentenze sull’indennità di accompagnamento che riguardano i ciechi assoluti ed i ciechi di guerra? Grazie

    1. Buongiorno Giorgio. Ti consigliamo di leggere il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/279053_indennita-di-accompagnamento-ultime-sentenze con le ultime sentenze su: riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; portatore di handicap invalido al 100%; difficoltà di deambulazione; determinazione del reddito per il gratuito patrocinio.
      “Il diritto a percepire la pensione di cieco assoluto spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e, al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione anche i ciechi civili che presentano domanda dopo il compimento del 65° anno di età. In favore dei ciechi assoluti è riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, in virtù della sola minorazione e a prescindere dalle condizioni economiche e dell’età dell’interessato. L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta, in misura ridotta, anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Essa spetta anche ai minori ciechi civili assoluti. Invece in favore dei ciechi parziali, cd. ciechi ventesimisti, spetta una pensione, qualora non siano superate determinate soglie di reddito annualmente stabilite, nonché una indennità speciale al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto.” (Tribunale Trani)

  2. Salve,
    per mio padre ho fatto domanda nel febbraio 2018. a novembre 2018 la visita, a febbraio 2019 il riconoscimento. Abbiamo presentato immediatamente la domanda amministrativa AP70. Ad oggi (17/10/2019) nessun riscontro e nemmeno risposta ai tk aperti sul sito. Cosa possiamo fare?

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