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Responsabilità infortunio sul lavoro

18 Gennaio 2019
Responsabilità infortunio sul lavoro

Mancato utilizzo, da parte del lavoratore dipendente, delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro imposte dal datore: l’azienda è responsabile se qualcuno si fa male?

Il proprietario di un bar chiede a un dipendente di salire su una grata esterna alla struttura per sostituire una lampadina dell’insegna che si è fulminata. Gli consegna l’elmetto giallo da cantiere per tutelare la testa in caso di caduta e lo invita a indossarlo prima di iniziare le operazioni. Questi però non lo fa e si arrampica ugualmente sulla parete della costruzione. Cade a terra e, a seguito delle lesioni riportate, viene ricoverato in ospedale. Di chi è la responsabilità per l’infortunio sul lavoro se il dipendente non ha volutamente rispettato l’ordine del capo, non ha cioè adottato le misure di prevenzione e di sicurezza?

Uno dei macchinari dell’azienda non funziona in modo corretto. In passato più di una persona si è fatta male a causa di ciò. Su di esso è stato attaccato un bel foglio di carta con scritto “Attenzione: fuori uso”. Ma uno dei dipendenti lo accende ugualmente. Prende la scossa e subisce un lieve trauma. Di chi è, anche in questo caso, la responsabilità per l’infortunio sul lavoro? 

La Cassazione è spesso intervenuta sull’argomento decretando una generale responsabilità in capo all’imprenditore non solo per l’omessa adozione delle misure di prevenzione, ma anche per non aver previsto – ed evitato – i rischi collegati al comportamento imprudente del dipendente. In buona sostanza, il datore può rispondere anche di quelle azioni avventate dei propri collaboratori poste in spregio degli avvertimenti e delle raccomandazioni fornite dall’alto. 

Una recente sentenza della Cassazione [1] fa il punto della situazione e ripercorre quelli che sono gli orientamenti ormai stabili della giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e relative responsabilità.

Cos’è l’infortunio sul lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro:

  • permanente (assoluta o parziale);
  • temporanea assoluta (comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni).

L’infortunio può comportare, in alcuni casi, la morte del lavoratore.

Per occasione di lavoro si intende che il lavoro ha determinato il rischio dell’infortunio, anche se questo è avvenuto al di fuori dell’orario lavorativo.

L’assicurazione INAIL tutela i lavoratori dal rischio di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Si distingue tra diverse forme di rischio sul lavoro:

  • tipico: rischio proprio della prestazione lavorativa;
  • ambientale: rischio riguardante soggetti che, pur non essendo addetti a lavorazioni pericolose, svolgono in modo costante attività lavorativa in connessione ambientale con la lavorazione protetta; questi lavoratori sono esposti allo stesso rischio cui sono esposti gli addetti alla lavorazione protetta;
  • improprio: rischio occorso durante un’attività preparatoria o, comunque, strumentale allo svolgimento delle mansioni;
  • generico aggravato: rischio occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro ma in presenza di determinate circostanze, idonee a causare al lavoratore un aggravamento del rischio, nel senso di renderlo più intenso e frequente. È un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini, si pone in necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa.

Non c’è rischio e responsabilità del datore di lavoro nei seguenti casi di rischio:

  • elettivo: rischio causato dalla condotta del lavoratore, volontaria ed arbitraria, eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, illogica ed estranea alle finalità produttive; diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore; comportante un rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe assoggettato;
  • extraprofessionale: rischio occorso per motivi che vanno al di fuori dello svolgimento della prestazione lavorativa;
  • generico: rischio occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro.

Responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio del lavoratore qualora non adotti le idonee misure protettive e nel caso di omessa vigilanza dell’uso effettivo di queste misure da parte del dipendente. Il concorso di colpa del lavoratore non comporta l’esonero della responsabilità dell’imprenditore, eccetto quando questo si riveli abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute. 

Al datore di lavoro non basta apporre un cartello sul macchinario rotto; non si esime dalle conseguenze per la caduta da un cornicione richiedendo l’utilizzo del casco. Egli deve attivarsi concretamente per eliminare ogni fonte di rischio e controllare il rispetto delle misure di prevenzione degli infortuni. Egli deve quindi asportare fisicamente il macchinario fuori uso e custodirlo altrove o verificare egli stesso (o tramite appositi responsabili) che il lavoratore abbia indossato l’elmetto anti-caduta.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per escludere la responsabilità del titolare dell’azienda per il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente che tale comportamento sia esso stesso causa dell’incidente (come l’aver utilizzato uno strumento di lavoro inappropriato), ma deve essere anche imprevedibile e del tutto estraneo al tipico rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Lavoratore imprudente si fa male: di chi è la colpa?

Come chiarito dalla Cassazione in più occasione, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità a carico del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela [2].

Tale regola trova eccezione solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore (e come tale inevitabile). In tal caso l’infortunio sul lavoro è addebitato a quest’ultimo a cui quindi non spetterà il risarcimento del danno.  

Solo una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavoratore esclude la responsabilità del datore in caso di infortunio.

Il comportamento “abnorme” del dipendente che esclude la responsabilità del datore per l’infortunio sul lavoro

L’aspetto più critico di tale principio – che in astratto è pienamente condivisibile – è stabilire in concreto quando la condotta del dipendente possa dirsi imprevedibile ed eccezionale, tale da non poter cioè essere neutralizzata in anticipo dal datore con ulteriori misure di prevenzione. I giudici parlano a riguardo di «comportamenti abnormi» del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si considera «abnorme» sia il comportamento posto in essere in una attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, ma anche quello “connesso” con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro

Solo in questi casi il datore di lavoro non può rispondere dell’infortunio subito dal dipendente in quanto non può prevederlo in anticipo. 

La giurisprudenza ha anche chiarito [3] che, in assenza di direttive organizzative non può rinvenirsi abnormità nella condotta del lavoratore danneggiato.  

Alcuni esempi di infortunio sul lavoro

Riportiamo, a titolo di esempio, alcuni casi che la giurisprudenza ha considerato o meno come infortuni sul lavoro:

  • ustioni causate ad un autista di autocarri da una persona che, disturbata dal continuo transito di automezzi pesanti, ha versato liquido infiammabile al passaggio del veicolo: Sì, c’è responsabilità dell’azienda (Cass. 11 aprile 1998 n. 3744);
  • aggressione subita dal lavoratore da parte di estranei sul posto di lavoro: Sì, c’è responsabilità dell’azienda, salvo che sussistano precisi elementi sui motivi del litigio e sulle modalità dell’aggressione tali da farli ritenere di origine strettamente personale e, quindi, estranei all’attività lavorativa (Cass. 11 aprile 1998 n. 3747);
  • caduta accidentale in luogo pubblico di un dipendente recatosi in banca per riscuotere la retribuzione: Sì, c’è responsabilità dell’azienda; il luogo di lavoro comprende, oltre ad ogni luogo in cui il lavoratore si reca per volontà o disposizione del datore di lavoro, anche quello dove egli si reca a riscuotere lo stipendio (C. App. Bari 27 ottobre 2008 n. 2204);
  • incidente avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, dovuto ad una caduta contro una vetrata: Sì, trattasi di rischio ambientale e, pertanto, l’infortunio si presume di origine lavorativa (Cass. 5 maggio 2006 n. 10317);
  • incidente subìto dall’assicurato durante la deambulazione all’interno del luogo di lavoro, sul percorso per raggiungere la postazione all’inizio dell’attività lavorativa: Sì, in quanto si tratta del c.d. rischio improprio (Cass. 21 aprile 2004 n. 7633; Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944);
  • incidente subìto dal lavoratore che di sua iniziativa: – ha soccorso compagni di lavoro in pericolo o ha tentato di salvaguardare beni aziendali dal deterioramento o dalla distruzione – è intervenuto per sedare una lite nell’ambiente di lavoro: Sì, in quanto vi è l’interesse datoriale alla salvezza dei propri dipendenti e alla conservazione degli impianti; No, se si tratta di c.d. rischio elettivo (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1718; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16216)
  • incidente durante uno sciopero: No, se l’evento è ricollegabile ad un rischio legato alle diverse ragioni di autotutela del lavoratore e non alle esigenze dello svolgimento del lavoro (Cass. 2 febbraio 1988 n. 956).

note

[1] Cass. sent. n. 49373/18 del 29.10.2018.

[2] Art. 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

[3] Corte Appello di Trento sent. del 18/05/2018 n. 137

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, n.25102

La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente può fondarsi sulla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa ed alle misure di sicurezza per prevenirli. La condotta del dipendente, non abnorme, benché imprudente, non può considerarsi concausa dell’evento dannoso quante volte, la stessa imprudenza, sia riconducibile all’inadempimento del datore di lavoro e questi non dimostri di aver fornito al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.

Cassazione penale , sez. IV , 29/05/2018 , n. 26858

Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, che è la sola che può condurre all’esonero del datore di lavoro.

Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2018 , n. 12807

Non rientrano nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore tutte quelle ipotesi in cui emerga il cd. rischio elettivo che si determina allorquando venga tenuta dal lavoratore una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione (Nel caso in esame un lavoratore di un Comune subiva un infortunio durante la pausa «sigaretta»).

Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2018 , n. 12807

Il rischio elettivo si determina allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” che si pone al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico” con la prestazione e quindi non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore (confermata, nella specie, la responsabilità del datore per l’infortunio occorso al lavoratore causato dalla caduta del dipendente che in quel momento stava fumando appoggiato al camion della raccolta rifiuti e si era sorretto alla barra laterale e non a quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio).

Corte appello , Trento , 18/05/2018 , n. 137

In materia di sicurezza sul lavoro, il comportamento del lavoratore che esclude la responsabilità del titolare della posizione di garanzia va qualificato come abnorme solo quando riveste i caratteri dell’eccezionalità e della esorbitanza rispetto al normale procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute. In mancanza di tali direttive, pertanto, non può rinvenirsi alcun carattere di abnormità nella condotta del lavoratore danneggiato, incombendo in capo al titolare della posizione di garanzia il dovere di vigilare sulla sussistenza e persistenza dell’osservanza delle regole di cautela da parte del lavoratore. Nel caso di specie, avente a oggetto lesioni personali gravi consistite nella ustione al polso e al dorso di un dito della mano di un lavoratore entrato a mani nude nella zona di lavorazione, il Tribunale, data l’assenza di opportune direttive ricevute, ha ritenuto che la condotta poco accorta del lavoratore non sia stata comunque in grado di elidere la colpa del titolare della posizione di garanzia.

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615

In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).

Corte appello , Trento , 23/06/2017 , n. 139

Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo è interrotto, ai sensi dell’ articolo 41, comma 2, cod. pen. , solo nel caso in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all’evento, dovendosi considerare “abnorme” comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Corte appello , Potenza , sez. lav. , 16/05/2017 , n. 8

In tema di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è da intendersi in maniera ampia, al punto da non essere esclusa neppure in presenza di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio. Difatti, la condotta colposa del lavoratore infortunato non viene considerata come da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta. La responsabilità del datore di lavoro, su cui grava un obbligo di vigilanza pregnante, è esclusa soltanto nel caso in cui lo stesso dimostri che il comportamento del lavoratore sia stato del tutto abnorme, esorbitante, o comunque assolutamente imprevedibile. Nel caso di specie, la Corte, nonostante la condotta imprudente del lavoratore, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, caduto da una impalcatura per via della mancanza dei dispositivi di protezione indispensabili per operare in zone pericolose e ad altezze di decine di metri.

Corte appello , Perugia , sez. lav. , 08/05/2017 , n. 94

Nell’ambito di un’azione di regresso esercitata dall’INAIL contro il datore di lavoro in relazione alle somme erogate a favore del dipendente, la condotta del dipendente è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro (non quando sia semplicemente imperita, negligente o imprudente, ma) quando sia abnorme, inopinabile, atipica ed eccezionale, nonché esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Nel caso di specie risulta che il lavoratore aveva ricevuto istruzioni sul modo con il quale compiere l’operazione di svuotamento delle cassette e risulta che egli in precedenza si era attenuto alle istruzioni ricevute. In questa situazione, non può che ritemersi imprevedibile, e dunque abnorme, la condotta (contraria alle istruzioni ricevute e difforme dal modus operandi in precedenza praticato dallo stesso) tenuta dal lavoratore in occasione dell’infortunio.

Cassazione civile , sez. VI , 13/03/2017 , n. 6451

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell’infortunio.

Cassazione penale , sez. IV , 17/01/2017 , n. 10265

Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguano il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all’omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento – già manifestati in precedenza – derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).

Cassazione civile , sez. lav. , 13/01/2017 , n. 798

In tema di infortuni sul lavoro e di cosiddetto rischio elettivo, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro. Spetta a quest’ultimo, poi, l’onere di provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza in materia di lavoro, compreso quello formativo e quello informativo, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza. A ribadire tali principi in materia di sicurezza sul lavoro è la Cassazione pronunciandosi su un ricorso contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento aveva rifiutato il credito vantato da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.

Cassazione penale , sez. IV , 13/12/2016 , n. 15124

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all’interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l’arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).

Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44327

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine a incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza e imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Piuttosto, è interruttiva del nesso causale la condotta abnorme del lavoratore se e quando si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è interruttivo non perché “eccezionale” ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri) (fattispecie in cui si è esclusa la valenza interruttiva della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, il quale imprudentemente aveva utilizzato un macchinario cui era stata rimossa la protezione per sveltire le operazioni di lavoro trattandosi di situazione appartenente all’area di rischio lavorativo rientrante nei compiti di controllo del titolare della posizione di garanzia).


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