Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, n.25102
La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente può fondarsi sulla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa ed alle misure di sicurezza per prevenirli. La condotta del dipendente, non abnorme, benché imprudente, non può considerarsi concausa dell’evento dannoso quante volte, la stessa imprudenza, sia riconducibile all’inadempimento del datore di lavoro e questi non dimostri di aver fornito al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.
Cassazione penale , sez. IV , 29/05/2018 , n. 26858
Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, che è la sola che può condurre all’esonero del datore di lavoro.
Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2018 , n. 12807
Non rientrano nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore tutte quelle ipotesi in cui emerga il cd. rischio elettivo che si determina allorquando venga tenuta dal lavoratore una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione (Nel caso in esame un lavoratore di un Comune subiva un infortunio durante la pausa «sigaretta»).
Cassazione civile , sez. lav. , 23/05/2018 , n. 12807
Il rischio elettivo si determina allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” che si pone al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico” con la prestazione e quindi non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore (confermata, nella specie, la responsabilità del datore per l’infortunio occorso al lavoratore causato dalla caduta del dipendente che in quel momento stava fumando appoggiato al camion della raccolta rifiuti e si era sorretto alla barra laterale e non a quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio).
Corte appello , Trento , 18/05/2018 , n. 137
In materia di sicurezza sul lavoro, il comportamento del lavoratore che esclude la responsabilità del titolare della posizione di garanzia va qualificato come abnorme solo quando riveste i caratteri dell’eccezionalità e della esorbitanza rispetto al normale procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute. In mancanza di tali direttive, pertanto, non può rinvenirsi alcun carattere di abnormità nella condotta del lavoratore danneggiato, incombendo in capo al titolare della posizione di garanzia il dovere di vigilare sulla sussistenza e persistenza dell’osservanza delle regole di cautela da parte del lavoratore. Nel caso di specie, avente a oggetto lesioni personali gravi consistite nella ustione al polso e al dorso di un dito della mano di un lavoratore entrato a mani nude nella zona di lavorazione, il Tribunale, data l’assenza di opportune direttive ricevute, ha ritenuto che la condotta poco accorta del lavoratore non sia stata comunque in grado di elidere la colpa del titolare della posizione di garanzia.
Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615
In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).
Corte appello , Trento , 23/06/2017 , n. 139
Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo è interrotto, ai sensi dell’ articolo 41, comma 2, cod. pen. , solo nel caso in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all’evento, dovendosi considerare “abnorme” comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Corte appello , Potenza , sez. lav. , 16/05/2017 , n. 8
In tema di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è da intendersi in maniera ampia, al punto da non essere esclusa neppure in presenza di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio. Difatti, la condotta colposa del lavoratore infortunato non viene considerata come da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta. La responsabilità del datore di lavoro, su cui grava un obbligo di vigilanza pregnante, è esclusa soltanto nel caso in cui lo stesso dimostri che il comportamento del lavoratore sia stato del tutto abnorme, esorbitante, o comunque assolutamente imprevedibile. Nel caso di specie, la Corte, nonostante la condotta imprudente del lavoratore, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, caduto da una impalcatura per via della mancanza dei dispositivi di protezione indispensabili per operare in zone pericolose e ad altezze di decine di metri.
Corte appello , Perugia , sez. lav. , 08/05/2017 , n. 94
Nell’ambito di un’azione di regresso esercitata dall’INAIL contro il datore di lavoro in relazione alle somme erogate a favore del dipendente, la condotta del dipendente è idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro (non quando sia semplicemente imperita, negligente o imprudente, ma) quando sia abnorme, inopinabile, atipica ed eccezionale, nonché esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Nel caso di specie risulta che il lavoratore aveva ricevuto istruzioni sul modo con il quale compiere l’operazione di svuotamento delle cassette e risulta che egli in precedenza si era attenuto alle istruzioni ricevute. In questa situazione, non può che ritemersi imprevedibile, e dunque abnorme, la condotta (contraria alle istruzioni ricevute e difforme dal modus operandi in precedenza praticato dallo stesso) tenuta dal lavoratore in occasione dell’infortunio.
Cassazione civile , sez. VI , 13/03/2017 , n. 6451
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell’infortunio.
Cassazione penale , sez. IV , 17/01/2017 , n. 10265
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguano il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all’omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento – già manifestati in precedenza – derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).
Cassazione civile , sez. lav. , 13/01/2017 , n. 798
In tema di infortuni sul lavoro e di cosiddetto rischio elettivo, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro. Spetta a quest’ultimo, poi, l’onere di provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza in materia di lavoro, compreso quello formativo e quello informativo, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza. A ribadire tali principi in materia di sicurezza sul lavoro è la Cassazione pronunciandosi su un ricorso contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento aveva rifiutato il credito vantato da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.
Cassazione penale , sez. IV , 13/12/2016 , n. 15124
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all’interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l’arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).
Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44327
Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine a incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza e imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Piuttosto, è interruttiva del nesso causale la condotta abnorme del lavoratore se e quando si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è interruttivo non perché “eccezionale” ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri) (fattispecie in cui si è esclusa la valenza interruttiva della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, il quale imprudentemente aveva utilizzato un macchinario cui era stata rimossa la protezione per sveltire le operazioni di lavoro trattandosi di situazione appartenente all’area di rischio lavorativo rientrante nei compiti di controllo del titolare della posizione di garanzia).