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Disturbo alla quiete pubblica: orari attività e bar

25 Marzo 2019 | Autore:
Disturbo alla quiete pubblica: orari attività e bar

Vediamo gli orari in cui deve essere rispettato il silenzio e quali regolamenti devono essere osservati da bar, attività commerciali, ditte, esercizi pubblici e commerciali

Il chiasso, gli schiamazzi anche notturni, i rumori talvolta assordanti, la clientela che chiacchiera fuori dal locale, la musica ad alto volume sono tutti sintomi di fortuna e di incassi per bar ed esercizi commerciali. Oltre ai clienti o ai potenziali clienti, però, non bisogna mai dimenticare che c’è anche chi potrebbe non avere alcuna voglia di sentire tutto quel baccano. Si pensi ai bar, ai ristoranti, ai pub e ai locali di intrattenimento in genere. Si pensi, inoltre, ai rumori provocati da mestieri ed attività, quali quelli prodotti dai cantieri edili o stradali, o ancora da esercizi pubblici o commerciali. L’inquinamento acustico, purtroppo, è una realtà che in molti sono costretti a sopportare. Spesso però la situazione diventa intollerabile sino a sfociare in un vero e proprio reato: quello di disturbo alla quiete pubblica. Ciò capita soprattutto quando i rumori e gli schiamazzi avvengono in orari che dovrebbero essere, invece, destinati al riposo delle persone. Ma esistono degli orari prestabiliti in cui si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica oppure questo reato si può configurare in qualsiasi momento della giornata? Quali sono questi orari? Quali regolamentidevono essere rispettati dai bar, dalle attività commerciali, dalle ditte, dagli esercizi pubblici e commerciali al fine di non arrecare disturbo alle persone. A tanto risponderemo  con il presente articolo. Tuttavia, prima di vedere quali sono gli orari da rispettare con riferimento ai casi di disturbo alle persone è bene chiarire quando effettivamente si può parlare di reato di disturbo alla quiete pubblica.

Il reato di disturbo alla quiete pubblica

Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, meglio conosciuto come «reato di disturbo della quiete pubblica», rientra nelle contravvenzioni previste dal codice penale [1] per la tutela dell’ordine pubblico, inteso sia quale pubblica tranquillità che come quiete privata.

Il codice penale prevede due diverse ipotesi tramite cui si può configurare il reato:

  • generalmente per fare scattare il reato è necessario che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni ed il loro riposo;
  • quando, invece, il rumore proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi (come nel caso di pub o ristoranti) si presume la turbativa della pubblica tranquillità e la intollerabilità del rumore.

Che significa quanto appena detto in termini pratici?

Mentre la prima ipotesi prevista dal codice penale ha il fine di tutelare il riposo e la tranquillità del vicinato e richiede che si verifichi concretamente il disturbo arrecato, nel secondo caso non è necessario verificare l’entità concreta del disturbo che, appunto, viene presunto.

Affinché scatti il reato di disturbo alla quiete pubblica non è sufficiente esclusivamente il superamento della predetta soglia della normale tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare un numero indeterminato di persone e non un singolo soggetto. Ai fini della sussistenza del reato è indispensabile, quindi, che i rumori prodotti abbiano diffusione tale che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Il reato di disturbo alla quiete pubblica viene definito “di pericolo”: ma cosa si intende con tale espressione? In termini pratici, significa che per realizzarsi non è necessario che si provi il fatto che abbia effettivamente investito un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la prova che la condotta dell’agente sia tale da poter raggiungere potenzialmente una molteplicità di persone.

Quando si parla di rumori si fa riferimento, ad esempio, a quelli provenienti da apparecchi quali radio o televisioni, agli schiamazzi di un gruppo di persone, alla musica ad alto volume proveniente da un locale o da uno studio professionale (si pensi ad uno studio dentistico).

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato nel caso in cui il soggetto, per molte ore del corso della giornata e per più giorni, aveva esercitato il mestiere di suonatore di strada con l’utilizzo di un impianto di amplificazione della musica prodotto dallo strumento: tale attività è stata considerata rumorosa dalla Suprema Corte in quanto l’autore della condotta aveva esercitato un mestiere rumoroso sonando oltre i limiti consentiti dal regolamente per l’arte di strada e disturbando in tal modo le occupazioni di una molteplicità di persone. [2]

Possono arrecare disturbo alla quiete pubblica anche i versi degli animali: la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato in esame, ad esempio, quando l’abbaiare del cane è idoneo a disturbare tutti i vicini. [3] Allo stesso modo, integra il reato la gestione di un canile che, sebbene ubicato in zona agricola e regolarmente autorizzato, è esercitata in modo da non impedire la diffusione in una vasta area circostante di rumori non tollerabili dovuti al continuo abbaiare degli animali. [4]

Se non ricorrono gli elementi sin ora descritti, il reato non scatta. Se quindi, ad esempio, i rumori sono tali da arrecare disturbo ad un esiguo numero di persone (si pensi ad un nucleo familiare) o ad un singolo soggetto (pensiamo al classico esempio del condomino disturbato dalle abitudini rumorose del dirimpettaio) non si potrà parlare di reato di disturbo alla quiete pubblica. [5]

L’azione civile per il disturbo alla quiete pubblica

Nei casi in cui non sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per realizzare il reato (ad esempio nell’ipotesi in cui i rumori disturbi l’occupazione di un singolo soggetto e non di un numero indeterminato di persone) è comunque consentita  l’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione). In tali  casi, dunque, sono le norme del codice civile [6] a venire in rilievo e non si configurerà alcuna responsabilità penale.

Il legislatore prevedere due diversi modi tramite cui tutelarsi dal disturbo arrecato dalle immissioni rumorose:

  • la cosidderra azione inibitoria, ossia un procedimento con cui si chiede al giudice di impedire che il rumore continui ad arrecare disturbo;
  • l’azione per ottenere il risarcimento del danno.

Con l’azione inibitoria il soggetto disturbato dalle immissioni rumorose, può chiedere al giudice di ordinare la cessazione dell’attività che le causa o di imporre l’adozione di misure che riducano il livello di rumore. [7]

Il codice civile prevede poi la possibilità di chiedere ed ottenere dal responsabile il risarcimento del danno; [8] con tale azione sarà possibile chiedere al tribunale non solo il danno per il disturbo alla quiete ed al riposo, ma anche il danno alla salute: l’esposizione per lungo tempo al rumore, infatti, può creare seri danni a livello psico-fisico (si pensi al caso di rumori provocati nelle ore notturne che impediscono il riposo causando anche disturbi del sonno).

Per ottenere il risarcimento bisognerà esporre al giudice il fatto concreto (ossia l’esposizione prolungata al rumore e il superamento della normale tollerabilità), il danno patito e dare prova che quest’ultimo è conseguenza diretta del primo.

Ma come fare a dimostrare che il rumore supera la soglia della normale tollerabilità?

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di immissioni rumorose le prove utilizzabili per accertare l’eventuale superamento del livello di normale tollerabilità hanno natura tecnica e pertanto, di regola, devono essere compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio, in quanto soltanto un esperto della materia è in grado di accertare l’intensità dei suoni ed il loro grado di sopportabilità per le persone; in un giudizio finalizzato ad ottenere un’azione inibitoria o il risarcimento del danno, quindi, si può ricorrere alla prova tramite testimoni soltanto quando essa riguardi fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dele persone chiamate a testimoniare e non si riveli espressione di semplici valutazioni. [9]

Va specificato che l’azione inibitoria e l’azione di risarcimento del danno possono essere anche chieste contemporaneamente: potrai quindi rivolgerti al giudice affinché ordini la riduzione o cessazione dell’attività rumorosa ed ottenere al contempo il risarcimento del danno per il disturbo arrecato sino a quel momento alla tua quiete.

Disturbo alla quiete pubblica: orari

Ciò posto, vediamo in quali orari deve essere “garantito il silenzio” al fine di tutelare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone. Al riguardo è bene, innanzitutto, chiarire che non vi è alcuna norma di legge avente carattere generale. A stabilire disposizioni precise, infatti, intervengono di volta in volta specifici regolamenti per la disciplina delle cosiddette attività rumorose.

Disturbo alla quiete pubblica: orari condominiali

Analizziamo, innanzitutto, gli orari da rispettare all’intero delle realtà condominiali. Attenzione: al riguardo viene in rilievo non solo il trambusto provocato dal dirimpettaio rumoroso, ma anche quello causato dalle attività che prendono vita all’interno degli edifici condominiali. Si pensi a chi apre un bed&breackfast all’interno di un condominio: il “via vai” di gente in questi casi è inevitabile. Si pensi, ancora,  alla ditta appaltatrice che, per conto di un abitante del palazzo, stia eseguendo dei lavori in un appartamento dello stabile. Ebbene, per quanto riguarda le realtà condominiali, sarà il regolamento di condominio la fonte a cui far riferimento. Ed infatti, è il regolamento condominiale a dover stabilire gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui, invece, è doveroso rispettare il silenzio.

Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa potrà essere oggetto di lamentele da parte del condomino. Questo, ovviamente, in linea generale. Ogni condominio, infatti, è libero di decidere autonomamente i propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e quelle in cui, invece, è necessario osservare il silenzio. Al riguardo, si segnala che per ogni abitante del condominio è sempre possibile portare all’attenzione dell’assemblea condominiale le situazioni di schiamazzo intollerabili, ponendo le relative decisioni all’ordine del giorno.

Disturbo alla quiete pubblica: orari comunali

Se i problemi non riguardano la ristretta realtà condominiale, ma si sviluppano a “più ampio raggio”, allora bisognerà fare riferimento al regolamento del proprio Comune di appartenenza. Ed infatti, ogni Comune deve tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città, opponendo divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete delle persone in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso.

Ed infatti, ogni realtà urbana è dotata di un apposito “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose“. Tale regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, stabilendo altresì in che orari deve essere garantito il silenzio.

Ebbene, con riferimento agli “orari di silenzio” da rispettare sono generalmente tutelate le seguenti fasce:

  • nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
  • nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
  • giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;

Attenzione: le fasce orarie cambiano con riferimento a specifiche attività. Vediamo come.

Rumori provocati da mestieri ed attività: orari

Giorni feriali (lavorativi): nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre la fascia in cui detti rumori sono consentiti va dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30; nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, invece, dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;
Nei giorni festivi: detti rumori non sono consentiti.

Rumori provocati da bar e attività

Con riferimento ai rumori provocati da servizi pubblici e commerciali, quali locali, bar, ristoranti ecc., i regolamenti comunali prevedono, in genere, che i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo siano tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che possano causare schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. Al di là delle disposizioni richiamate e degli orari regolarmente prestabiliti, è giusto il caso di precisare che se i rumori e gli schiamazzi arrechino disturbo ad un numero indefinito di persone (come, ad esempio, ad un intero quartiere) scatta comunque il reato di disturbo alla quiete pubblica. Ciò in quanto, come anticipato, la legge  –  in via generale – non fissa degli orari prestabiliti ai fini di garantire alle persone di poter vivere la propria vita tranquillamente. Ciò posto, è necessaria la massima attenzione da parte dei gestori di locali e attività, poichè una volta superati i limiti della normali tollerabilità, ben si potrà porre la questione all’attenzione delle autorità pubbliche. Al riguardo, tuttavia, è bene tenere a mente che solo nel caso in cui il disturbo riguardi più persone scatterà il reato di disturbo alla quiete pubblica. Qualora, invece, a subire il fastidio degli schiamazzi sia solo un soggetto non si configurerà alcuna responsabilità penale: colui che si ritenga danneggiato dai rumori molesti potrà, però, esperire un’azione civile per ottenere un risarcimento del danno, oltreché la cessazione delle immissioni rumorose.


note

[1] Art. 659 Cod. Pen.

[2] In tal senso, da ultimo, Cass., sent. n. 18416 del 12.04.2017.

[3] Artt. 844 e 2043 Cod. Civ.

Autore immagine: Pixabay.com


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10 Commenti

  1. Ristorante che effonde musica da discoteca all’aperto ore 23.Ho chiamato polizia e al loro arrivo hanno smesso istantaneamente.Devo inoltrare ulteriore esposto a titolo cautelativo?E sono ancora in tempo dal momento che i fatti sono accaduti nella serata del 31 agosto?

    1. Ristorante che effonde musica da discoteca ad alto volume all’aperto dalle ore 21 alle ore 01 ore notturne, come mi devo comportare ? mi trovo a circa 30 metri dal bar ristorante , il disturbo non e soltanto per un giorno la settimana ma tutto l’anno,sto incominciando a avere problemi di nervosismo e mal di testa tutti i giorni

      1. Ristorante a VILLA CALDARI – ORTONA che effonde musica da discoteca ad alto volume all’aperto dalle ore 21 alle ore 01 ore TALVOLTA ANCHE LE 3.00 notturne, come mi devo comportare ? mi trovo a circa 50 metri dal bar ristorante , il disturbo non e soltanto per un giorno la settimana ma tutto l’anno,sto incominciando a avere problemi di nervosismo e mal di testa tutti i giorni

  2. Ho lo stesso problema, tra schiamazzi e musica ad alto volume di un bar dura fino a mezzanotte….. venerdì sabato domenica..
    .. alcune volte anche in settimana…. Ho chiamato le forze dell’ordine…. Tutto continua, sembra la terra di nessuno…
    . è anche in centro e nessuno di lamenta… La cosa mi puzza…….

    1. Ti suggeriamo la lettura dei seguenti articoli:
      -Rumori sotto casa: quando rischia il gestore del locale https://www.laleggepertutti.it/206448_rumori-sotto-casa-quando-rischia-il-gestore-del-locale
      -Bar e locali: obbligatorio il controllo sul rumore dei clienti https://www.laleggepertutti.it/228484_bar-e-locali-obbligatorio-il-controllo-sul-rumore-dei-clienti
      -Cosa può fare chi ha un bar rumoroso sotto casa? https://www.laleggepertutti.it/165175_cosa-puo-fare-chi-ha-un-bar-rumoroso-sotto-casa
      -Locali rumorosi: chi è responsabile? https://www.laleggepertutti.it/22915_locali-rumorosi-chi-e-responsabile
      -Se il bar sotto casa mette musica alta e fa rumore https://www.laleggepertutti.it/57340_se-il-bar-sotto-casa-mette-musica-alta-e-fa-rumore
      -Schiamazzi notturni fuori dal bar: chi è responsabile https://www.laleggepertutti.it/291848_schiamazzi-notturni-fuori-dal-bar-chi-e-responsabile

  3. Buongiorno,
    sono proprietario di un immobile sito al primo piano di un condominio. Sotto, al piano terra, ha aperto un bar da circa un mese. Dal giorno stesso dell’inaugurazione ho smesso di riposare per i rumori causati dalla musica e dagli schiamazzi causati dai clienti fino alle 2 inoltrate. Sul nostro regolamento di condominio inoltre non sono definiti definiti gli orari delle attività commerciali.
    Pertanto vi chiedo, quali sono gli orari che un bar sotto un condominio deve rispettare?? sul vostro articolo ho letto le 21.00, ma quale articolo del codice civile prevede questo orario?
    Vi Ringrazio
    Alessandro

  4. Vicino casa mia a Roma c’è un locale che dichiara di avere il permesso per fare musica fino alle due di notte.
    Il mio appartamento a volte trema per i bassi prodotti ed il volume è spesso intollerabile.
    Domanda: non avranno tot decibel da rispettare per non violare l’art. 659 CP?
    Domanda: segnalato con lamentela alle autorità più volte, da tre mesi comunque si ripete il disturbo nel mio appartamento.
    Domanda: chi concede permessi per musica fino alle due di notte non dovrebbe poi anche verificare che eventuali tot decibel concessi in deroga siano rispettati?
    Applausi e urla nello spettacolo.
    Quando, dalle due in poi, per anche quaranta minuti,
    i clienti vanno a riprendere le loro auto nelle vie adiacenti, schiamazzi, risate, richiami., urla e discorsi a voce alta.
    Domanda: come distinguere “cultura” da “movida”?

  5. In riferimento al mio precedente commento preciso che il permesso è “previsto” per circa tre mesi e che io sopporto da oltre due mesi e non tre come erroneamente scritto.
    Chiarire, comunque, differenza tra “cultura” e “movida”, su cosa fare se, appena la sorveglianza dovesse intravvedere i Vigili la musica venisse abbassata.
    Grazie.

  6. Purtroppo ho provato a registrare ma, i normali mezzi di registrazione casalinghi, non rendono il volume effettivo, in special modo i devastanti sassi e batteria.

  7. Buonasera, sto vivendo un vero calvario per un bar che disturba il mio sonno tutte le sante notti e io non posso far nulla solo perché il sindaco è amico di quelli del bar e concede loro di far baccano tutte le notti. Cosa posso fare? Io soffro anche di una patologia e si sta aggravando la mia salute. Sto perdendo anche il mio lavoro

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