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Il danno all’immagine

6 Febbraio 2019 | Autore:
Il danno all’immagine

Pubblichi la foto di un amico sul tuo profilo social e non sai che può essere un illecito. Devi conoscere quali azioni, che socialmente si reputano ordinarie perché “tutti lo fanno”, invece sono vietate.  

Hai partecipato ad una festa in cui, magari, hai bevuto un po’ troppo. A tua insaputa qualche amico bontempone ti ha ripreso mentre gattonavi e dicevi parole senza senso. Il video di quella sera è stato pubblicato sui social network e, di male in peggio, scopri che le condivisioni su Facebook e Youtube sono a centinaia. Inevitabili i commenti di amici e parenti e magari quel video non passa inosservato neppure per il tuo datore di lavoro. Ecco, questo è un tipico esempio di illegittimo uso della tua immagine, da cui scaturiscono una serie di conseguenze per il responsabile della pubblicazione il quale, nel ledere l’altrui reputazione, ha causato un danno all’immagine. Ma non è questo l’unico caso di danno all’immagine, come vedremo nel corso del seguente articolo. Di certo, pubblicare od utilizzare una foto altrui senza il preventivo consenso (ad eccezioni di casi particolari elencati nell’articolo che segue) è un fatto illecito da cui nascono responsabilità, civili e finanche penali. Non sempre è agevole capire quando esiste il danno all’immagine e, in caso positivo, entro quanto tempo fare causa per tutelarsi o, ancora, come quantificare danno all’immagine. Ecco perché nell’articolo che segue si è tentato di sintetizzare tutto ciò che può esserti utile per identificare i reali casi di violazione dell’immagine e per sapere cosa è in tuo potere fare per tutelarti. Non è necessario dover essere famosi, infatti, perché si possa profilare un danno all’immagine né è tanto difficile che ciò avvenga, soprattutto a causa dell’attuale utilizzo spasmodico di internet e dei social media.

Cos’è il diritto alla immagine

Cosa si intende per immagine? Intanto, per il diritto, l’immagine di una persona è l’insieme di tutte le qualità e le caratteristiche che lo distinguono nei rapporti sociali (come genitore piuttosto che come amico o marito ecc.) ed in quelli professionali (come professionista o come lavoratore dipendente e così via dicendo).

Detto ancora più semplicemente: quando si parla di danno all’immagine (talvolta, definito anche danno alla reputazione) ci si riferisce al nocumento causato ad uno dei vari aspetti che rappresentano una determinata persona per la società in cui vive o per gli amici che frequenta o, ancora, per i propri parenti o, proseguendo, per i colleghi con cui condivide il lavoro o, ancora, per il datore di lavoro ecc.

Ecco qualche esempio pratico. Mettiamo il caso di un soggetto che vede diffusa la propria foto assieme ad un falso annuncio di prestazioni sessuali a pagamento su siti internet: qui colui che ha realizzato la condotta di diffusione della immagine e della notizia, oltre a dover rispondere per il reato di diffamazione, deve risarcire il danno causato alla immagine della vittima.

Ammettiamo anche l’ipotesi opposta, vale a dire che la persona dell’esempio offre effettivamente prestazioni sessuali a pagamento e che la foto è on line per propria volontà. Ma accade che la stessa foto viene pubblicata su un social ed accompagnata da un commento che pone l’accento sul fatto che, durante lo svolgimento di quella “attività” in casa, sono presenti i figli minorenni della persona. Ecco che anche in questa ipotesi si realizza un uso illegittimo della immagine altrui, con conseguente danneggiamento dell’immagine di quella persona non solo come “uomo” ma anche nella sua reputazione di “padre”.

Come ultima variante esemplificativa, ammettiamo che quella fotografia e quella notizia arrivano all’occhio ed all’orecchio del datore di lavoro della vittima, ove dipendente, o ai suoi clienti, ove professionista. Qui quella che viene in evidenza, e che risulta danneggiata, è l’immagine professionale del soggetto.

Ora: il fatto di essere degli uomini, in senso lato e, cioè, includendo uomini, donne, bambini, anziani ecc., permette che la legge ci riconosca quelli che vengono definiti diritti della personalità. E cosa sono? Sono quei diritti inviolabili, cioè intoccabili, che la legge riconosce ad ogni uomo per il fatto di essere nato, come, ad esempio, il diritto alla salute, quello alla riservatezza, il diritto al nome ed all’identità personale e, tra essi, vi è anche il diritto all’immagine. In altri termini, i diritti della personalità, tra cui il diritto all’immagine, proteggono la persona in quanto tale vale e nei suoi aspetti più importanti od essenziali nonché nelle sue manifestazioni dell’essere.

Quando c’è danno all’immagine?

In linea di principio la tua immagine non può essere utilizzata senza il tuo consenso:

  • né per fare pubblicità a qualche prodotto;
  • né a fini di cronaca giornalistica (ad esempio, è vietato l’utilizzo di una tua immagine – presa magari dal tuo sito personale o professionale – per essere pubblicata su articoli di giornale senza il tuo consenso);
  • né per altri scopi che non siano stati preventivamente acconsentiti da te (neppure la pubblicazione su Facebook o Linkedin o Instagram ecc. se prima non hai dato l’assenso);
  • né nei casi in cui le modalità dell’uso configurano casi qualificati dalla legge come reato (come nell’esempio sopra richiamato della diffamazione);
  • né in tutti gli altri casi in cui l’uso non solo non è autorizzato, ma è anche finalizzato ad ottenere altre finalità (ad esempio, quando la foto viene distorta ed usata per denigrarti o deriderti).

Ad ogni modo ed in linea generale si può dire che quando la tua immagine viene usata oppure esposta oppure pubblicata senza il tuo consenso (e non ci sono le eccezioni di cui ti parlo nel paragrafo successivo), allora si verifica una lesione dell’immagine.

Ed in questi casi, quando ritieni che il tuo diritto all’immagine è stato danneggiato, devi dimostrare non solo che esiste il fatto lesivo in sé (ad esempio, l’uso o la pubblicazione di una tua foto senza il preventivo consenso) ma che ne è seguita anche una conseguenza dannosa, dimostrando quale nocumento quel fatto ha causato.

Quando non si verifica danno all’immagine?

Innanzitutto, per quanto già detto, non si verifica alcuna lesione quando c’è l’autorizzazione della persona al suo uso od alla pubblicazione, ricordando che per i minorenni e gli incapaci di intendere o volere, come i portatori di handicap mentali, vale la autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Ma esistono altre eccezioni in cui è la legge stessa che consente, anche senza il preventivo assenso di colui a cui appartiene l’immagine, la pubblicazione o l’esposizione di foto.

Più nello specifico, ciò accade, ad esempio:

  • quando la riproduzione dell’immagine viene giustificata dalla notorietà della persona, come può essere un politico oppure uno scienziato o ancora un personaggio dello spettacolo;
  • o quando la riproduzione delle immagini è collegata a cerimonie di interesse pubblico oppure ad avvenimenti o fatti svoltisi in pubblico.

Ciò è possibile, come detto, anche senza il previo consenso della parte, purché l’esposizione delle immagine non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione e all’onore della persona stessa.

L’immagine professionale

Il diritto alla propria immagine riceve dal nostro ordinamento tutela anche quando viene danneggiata l’immagine professionale della persona all’interno del proprio ambito lavorativo.

In altri termini, accanto al diritto alla immagine personale, che può essere leso nel prestigio o nella dignità di cui il soggetto gode, indipendentemente dal proprio lavoro, si trova il diritto all’immagine professionale, che può essere leso ogni qualvolta dall’uso improprio di un’immagine altrui si determina un discredito commerciale di quella persona, all’interno del settore lavorativo in cui opera.

In termini più semplici, possiamo dire che l’immagine professionale è da intendersi come l’immagine che la persona costruisce di sé nel proprio ambiente lavorativo.

L’immagine delle società e degli enti

Il diritto all’immagine, che potremmo definire anche come la considerazione che una persona ha di se stessa oltre che nella reputazione di cui la stessa gode all’interno della società in cui vive, non viene considerato diritto esclusivo dell’uomo in quanto tale, dovendo essere riconosciuto anche in favore di quelle che la legge chiama persone giuridiche. La legge definisce persone giuridiche quei soggetti diversi dagli uomini “viventi” ma che, comunque, possono agire come persone nella società (potendo vendere od acquistando beni, possedere beni, stipulare contratti ecc.).

Un esempio sono: le società, di persone o di capitali, le fondazioni, gli stessi enti della pubblica amministrazione. E può esistere anche il danno all’immagine dell’azienda per cui si lavora.

Quindi, anche l’immagine delle persone giuridiche può essere lesa e può dare diritto ad esercitare le azioni a sua tutela, di cui si parlerà a breve.

Un esempio pratico di danno all’immagine della persona giuridica è rappresentato dal pubblico dipendente che viene condannato per aver commesso un reato nell’esercizio della propria funzione pubblica e che, perciò, può permettere a quella pubblica amministrazione, cui appartiene e che in un certo senso rappresenta, di chiedere il risarcimento del danno alla propria immagine, intesa come lesione al prestigio di quella amministrazione e rappresentata dal discredito subìto a causa dell’evidenza dell’illecito compiuto dal proprio dipendente, magari realizzata mediante la pubblicazione sulla stampa dei fatti.

Più nello specifico, questo viene definito danno all’immagine della pubblica amministrazione proprio perché è quel “soggetto giuridico” ad aver subìto la lesione.

L’immagine e la privacy

Il concetto di immagine viene usato anche nel diritto alla privacy che consiste, ad esempio, nel diritto a non farsi fotografare in quelli che sono i contesti della propria vita personale e familiare.

Entro quanto tempo si può tutelare l’immagine?

Quando si verifica la lesione di un diritto alla immagine per la legge si configura quello che viene chiamato illecito aquiliano, cioè, un fatto dannoso ed ingiusto (come la pubblicazione di foto senza consenso) che merita di essere perseguito anche mediante la condanna, di chi ha posto in essere quell’illecito, al pagamento del risarcimento dei danni. Dalla sua natura di illecito extracontrattuale (cioè, di violazione di un diritto che avviene al di fuori di un contratto) discende che il soggetto danneggiato può chiedere tutela ai giudici entro il termine di cinque anni dalla verificazione dell’illecito.

Danno d’immagine: come si calcola?

La domanda a cui non è facile rispondere è come si calcola il danno d’immagine. Il problema principale dell’attività che è costituita dal calcolo del danno in caso di lesione alla immagine, è rappresentato dal fatto che, trattandosi di interessi fondamentali della persona umana, si ha a che fare con dei valori per loro stessa natura inestimabili. A ciò si deve anche aggiungere che, secondo il diritto, è riconoscibile il risarcimento di un danno allorquando questo sia calcolabile nel suo ammontare, mentre un danno alla immagine, che è di per sé un bene ed un valore umano “impalpabile”, non è facilmente quantificabile in termini economici.

Ad esempio, se a causa di un investimento da una bicicletta sei stato costretto ad assumere delle medicine per guarire, ecco il costo economico di quelle medicine rappresenta una delle voci del danno che chi ti ha investitomi dovrà pagare.

In linea generale, quando si verifica la lesione delle immagine si deve risarcire non solo il danno patrimoniale all’immagine, laddove esistente e solo se dimostrato al giudice, come può essere il diritto allo sfruttamento economico della propria immagine e la riduzione del suo valore commerciale, ma anche il danno non patrimoniale costituito, ad esempio, dalla diminuzione della considerazione della persona ritratta nell’immagine usata illegittimamente da parte dei consociati ed in generale di tutti i colori con i quali quella persona normalmente interagisce.

Come difendere l’immagine in sede civile

Nel caso in cui qualcuno abbia leso o ancora oggi danneggi la tua immagine, davanti al giudice civile tu stesso oppure il tuo coniuge o i tuoi genitori o i tuoi figli possono chiedere tutela al giudice sostanzialmente in due modi. Innanzitutto, se il comportamento di chi ti danneggia è ancora ora perpetrato, puoi convenire il danneggiante davanti al giudice civile per ottenere che lo stesso smetta definitivamente di compiere l’azione lesiva.

Secondo la legge, questo tipo di reazione giudiziaria si chiama azione inibitoria e consiste nel richiedere ed ottenere)dal giudice una sentenza che ordini e condanni il danneggiante a cessare il fatto lesivo, con un provvedimento capace di impedire la prosecuzione e la ripetizione dell’illecito. Oltre a questa, vi è anche l’azione risarcitoria che notoriamente permette alla parte lesa di richiedere, davanti al giudice civile, al danneggiante il risarcimento dei danni, patrimoniali o non.

Come difendere l’immagine in sede penale

In alcuni casi l’utilizzo dell’immagine altrui senza il previo suo consenso può determinare non solo conseguenze dal punto di vista civilistico, come il risarcimento dei danni, ma anche dal punto di vista penalistico. Un tipico esempio ne sono il reato di diffamazione e quello di trattamento illecito di dati.

Ad esempio, se la pubblicazione illecita della tua immagine è capace di offendere la tua reputazione od il decoro, chi la ha pubblicata non solo dovrà risarcirti il danno (aspetto civile) ma rischierà anche di rispondere davanti al giudice penale di diffamazione (aspetto penale).



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