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L’atto di citazione

10 Febbraio 2019 | Autore:
L’atto di citazione

L’atto di citazione come atto introduttivo del processo civile. I soggetti, i requisiti, i termini e la nullità.

Vuoi sapere qual è l’atto con il quale inizia un processo civile? Hai sentito parlare di attore e convenuto e di stai chiedendo chi sono? Non conosci i requisiti dell’atto di citazione la cui mancanza ne può determinare la nullità? Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza. Nel processo civile l’atto di citazione è quello con il quale un soggetto, denominato attore, chiama in giudizio un altro soggetto, detto convenuto, proponendo una domanda giudiziale al fine di ottenere la tutela di un suo diritto. Attraverso l’atto di citazione si instaura il cosiddetto contraddittorio tra la parte attrice e quella convenuta, le quali si vengono a “scontrare” l’una con l’altra, dinanzi ad un terzo soggetto, il giudice, che è chiamato a decidere chi ha ragione e chi ha torto.

Cos’è l’atto di citazione?

Questo atto è diretto a due distinti soggetti:

  • il convenuto, che è quello nei cui confronti l’attore avanza le sue pretese;
  • il giudice, che è colui che deve decidere della controversia sottoposta alla sua conoscenza.

L’atto di citazione inoltre, deve individuare l’oggetto del giudizio, vale a dire deve contenere l’esposizione delle richieste dell’attore con l’indicazione delle situazioni di cui chiede la tutela e del comportamento illecito posto in essere dal convenuto nei suoi confronti.

Esempio: Tizio chiama in giudizio Caio assumendo che quest’ultimo ha causato danni alla sua autovettura poiché ad un incrocio non ha rispettato uno STOP e lo ha urtato, rovinandogli tutta la fiancata sinistra.

In tal caso l’oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento danni che Tizio formula contro Caio, la situazione di cui chiede la tutela è rappresentata dall’avere subito dei danni alla propria autovettura per via del sinistro, il comportamento illecito che va punito, consiste nella condotta di guida poco avveduta tenuta dal convenuto, per effetto della quale si è verificato l’incidente.

I requisiti dell’atto di citazione

Il codice di procedura civile detta la disciplina dell’atto di citazione, stabilendo in particolare i requisiti essenziali richiesti per la sua validità ed efficacia [1].

L’atto di citazione quindi, deve necessariamente contenere tali requisiti al punto che la mancanza di uno o più di essi, ne può determinare la nullità.

Il contenuto dell’atto di citazione

Innanzitutto l’atto di citazione deve contenere:

1) l’indicazione dell’organo giudiziario dinanzi al quale viene proposta la domanda (nel giudizio civile di I° grado, la domanda può essere proposta dinanzi al Giudice di Pace o al tribunale);

2) l’indicazione dell’attore e del convenuto, i quali vanno identificati attraverso i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);

3) l’indicazione del rappresentante legale/procuratore dell’attore, cioè dell’avvocato al quale si è rivolto l’attore per farsi assistere nel giudizio. In particolare nella citazione vanno riportati il nome, cognome, domicilio, che in genere coincide con l’indirizzo dello studio, codice fiscale, numero di fax e pec, al fine di ricevere le comunicazioni relative alla causa [2]. Nella citazione inoltre, deve essere contenuta la procura, che è un atto a parte che viene scritto in calce o a margine della citazione stessa, mediante la quale l’avvocato riceve l’incarico di difendere in giudizio l’attore;

4) la determinazione del petitum o oggetto della domanda, di cosa cioè viene chiesto al Giudice, di cui si è già parlato in precedenza. Esempio: Tizio cita in giudizio Caio chiedendo il pagamento del suo onorario di architetto per i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di proprietà di Caio. In questo caso il petitum è rappresentato dalla richiesta di pagamento della somma dovuta (onorario);

5) l’esposizione dei fatti e degli elementi/norme di diritto che vengono portati a sostegno della domanda ovvero quelli sui quali si basano le richieste dell’attore (la così detta causa petendi). Esempio: Tizio, proprietario di un appartamento locato a Caio, conviene in giudizio quest’ultimo chiedendo il pagamento di € 1.000,00 quali canoni di locazione scaduti e non pagati. La causa petendi è qui rappresentata dalla stipulazione del contratto di locazione tra l’attore (Tizio) e il convenuto (Caio), che legittima la richiesta di pagamento del proprietario dell’appartamento nei confronti dell’inquilino moroso;

6) le conclusioni, consistenti nelle richieste finali che l’attore formula al giudice. Esempio: nel caso di cui al punto n.5, le conclusioni saranno rappresentate dalla richiesta finale che Tizio farà al giudice di “accertare e dichiarare il diritto dell’attore al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di canoni di locazione dovuti e non pagati” e conseguentemente di “condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore dell’attore, oltre interessi di mora, con condanna anche al pagamento delle spese del giudizio”. L’esatta indicazione delle conclusioni a volte può decidere le sorti della causa in quanto le stesse servono ad individuare esattamente ciò che vuole l’attore. Le conclusioni possono essere modificate nel corso della causa, a condizione però, che tale modifica non incida sull’oggetto del giudizio (ad esempio se nell’atto di citazione è stata chiesta la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, questa richiesta potrà essere meglio specificata o integrata nel corso del giudizio ma non sarà possibile fare richieste del tutto nuove e diverse rispetto a quella iniziale);

7) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che vengono allegati alla citazione. Rientrano tra i mezzi di prova ad esempio la richiesta di sentire determinati testimoni sui fatti oggetto di causa (ritornando all’esempio iniziale, possono essere sentiti come testimoni i soggetti che hanno assistito al sinistro stradale) o quella relativa alla nomina di un perito, il consulente tecnico d’ufficio, che determini e valuti i danni riportati dalla vettura dell’attore a causa dell’incidente;

8) l’indicazione dell’udienza di comparizione delle parti e l’invito al convenuto a costituirsi dinanzi al giudice al quale è stata assegnata la causa. Più precisamente la prima consiste nell’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, alla quale il convenuto è chiamato a presentarsi per l’inizio della causa. Il convenuto inoltre, è invitato a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata o di 10 giorni prima nel caso di termini abbreviati. Ciò significa che il convenuto deve presentarsi alla prima udienza per il tramite del proprio avvocato e volendo, anche personalmente ed inoltre, prima dell’udienza il suo procuratore deve provvedere al deposito in cancelleria del fascicolo contenente gli atti e i documenti sui quali fonda la difesa del suo cliente entro 20 o 10 giorni prima dell’udienza, nel caso di termini abbreviati. Il convenuto viene anche avvertito che la costituzione oltre i termini indicati implica delle specifiche decadenze previste dalla legge, nel senso che alcune sue richieste potranno essere correttamente formulate in giudizio solo se fatte nei termini.

Esempio: Tizio cita in giudizio Caio chiedendo il pagamento di una somma di denaro. Se Caio si costituisce senza rispettare il termine previsto dalla legge, nella sua comparsa non potrà chiedere il pagamento di un credito che assume gli sia dovuto da Tizio, ossia non potrà proporre una domanda riconvenzionale.

La domanda riconvenzionale che consiste in una contro domanda a quella formulata dall’attore, per essere valutata dal giudice, deve essere fatta dal convenuto nei termini previsti dalla legge altrimenti si avrà la decadenza.

I termini della citazione

Nella redazione della citazione è importante prestare attenzione ai termini.

Infatti, tra la data di notifica dell’atto e quella dell’udienza di comparizione indicata in citazione devono intercorrere almeno 90 giorni [3].

Questo lasso temporale può essere esteso a 150 giorni nel caso in cui il convenuto si trovi all’estero oppure può essere abbreviato, quando è necessaria una pronta definizione del giudizio e previa istanza al presidente del tribunale.

Esempio: se nell’atto di citazione viene indicato il 28.03.2019 quale giorno per l’udienza di comparizione, la notifica deve essere effettuata almeno 90 giorni prima, cioè entro il 28.12.2018. Se poniamo il caso, la notifica viene effettuata il 31.01.2019, si avrà la nullità della citazione.

Infatti, il termine inferiore determina la nullità della citazione.

Se invece, il termine eccede quello minimo richiesto dalla legge ed il convenuto si costituisce prima della scadenza di tale termine, può chiedere al presidente del tribunale che l’udienza per la comparizione venga fissata con anticipo rispetto alla data indicata dall’attore e sempre nel rispetto dei termini.

Il provvedimento con il quale il presidente decide sulla richiesta del convenuto, deve essere notificato dalla cancelleria all’attore nel termine di 5 giorni prima della nuova udienza.

I casi di nullità della citazione

I casi di nullità della citazione sono espressamente previsti dalla legge [4].

Più precisamente la citazione è nulla perché:

  • manca o risulta incerta l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita. Esempio: nell’atto di citazione manca l’indicazione dell’organo giudiziario dinanzi al quale dovrà svolgersi il giudizio (Giudice di Pace o tribunale) o manca l’indicazione del luogo (Giudice di Pace di Roma, tribunale di Milano, ecc.);
  • manca o risulta incerta l’indicazione delle parti del giudizio. Esempio: dal contenuto dell’atto di citazione non si capisce chi è il soggetto che l’attore intende chiamare in giudizio oppure manca del tutto il nome del convenuto;
  • manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione. Esempio: nell’atto di citazione manca la data dell’udienza (giorno, mese e anno) alla quale il convenuto dovrà comparire in giudizio;
  • nel caso in cui sia stato assegnato un termine inferiore a quello stabilito dalla legge. Esempio: l’udienza di comparizione riportata in citazione è quella del 21.06.2019 e la notifica della citazione viene effettuata il 06.05.2019 quindi, oltre il termine minimo di 90 giorni previsto dalla legge;
  • manca l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza (o di 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini) e a comparire all’udienza indicata dinanzi al giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze previste dalla legge. Esempio: nell’atto di citazione deve essere obbligatoriamenta riportata la seguente formula ” con invito al convenuto a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art.168 bis ultimo comma c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia”.

In tutti questi casi se il convenuto si costituisce in giudizio nonostante la nullità dell’atto di citazione, la costituzione sana i vizi e fa salvi gli effetti della domanda giudiziale.

Se invece, il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, che va assolutamente rispettato. La rinnovazione sana i vizi e gli effetti della domanda dal momento della prima notificazione. Qualora l’attore non eseguisse la rinnovazione, la causa verrà cancellata dal ruolo ed il processo si estinguerà.

Inoltre, la citazione è nulla quando:

  • manca o è incerta la determinazione dell’oggetto della domanda. Esempio: Tizio cita in giudizio Caio, falegname, sostenendo che questi ha effettuato alcuni lavori di rifacimento degli infissi di un appartamento di proprietà dell’attore, non a regola d’arte. Dall’atto di citazione non si capisce bene su cosa il giudice deve pronunciarsi cioè se l’attore sta chiedendo la restituzione della somma data a Caio come anticipo per i lavori o il risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione degli stessi o entrambe le cose;
  • manca l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda con le relative conclusioni. Esempio: nell’atto di citazione manca l’esposizione della vicenda per la quale l’attore ha chiamato in giudizio il convenuto e pertanto, il giudice non può pronunciarsi non conoscendo i fatti accaduti.

In questi casi se il convenuto non si costituisce il giudice, rilevata la nullità, fissa all’attore un termine per la rinnovazione della citazione.

Se il convenuto si costituisce nonostante la nullità della citazione, il giudice fissa all’attore un termine per integrare la domanda.

In entrambi i casi restano ferme le decadenze maturate e i diritti quesiti prima della rinnovazione o dell’integrazione della citazione.


note

[1] Art. 163 cod. proc. civ.

[2] Art. 125 cod. proc. civ.

[3] Art. 163-bis cod. proc. civ.

[4] Art. 164 cod. proc. civ.


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