Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 settembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1374
Presidente Patti – Relatore Leone
Fatti di causa
Ri. Gi., residente all’interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Modena, riceveva in data 6.3.2014 la notificazione di n.li verbali di contestazione della violazione di cui all’art.7 comma 9 e dell’art.14 del codice della strada. Proponeva ricorso avverso detti verbali innanzi il Giudice di Pace di Modena, sostenendo di essere titolare del permesso di accesso alla Z.T.L. in ragione della sua residenza, ma di aver dimenticato di eseguire il pagamento del cd. miniticket annuale previsto dalla normativa locale. Assumeva pertanto che non poteva esserle contestato l’accesso alla Z.T.L. in difetto della relativa autorizzazione, ma che poteva soltanto esserle richiesto il pagamento del miniticket omesso, con eventuali more, sanzioni e sovrattasse. Invocava inoltre il beneficio della continuazione e quindi che la sanzione fosse limitata alla sola prima violazione. Il Giudice di Pace accoglieva in parte il riarso, riconoscendo in favore della ricorrente il beneficio della continuazione.
Con successivo ricorso Ri. Gi. proponeva opposizione innanzi il medesimo Giudice di Pace avverso ulteriori 40 verbali, che nel frattempo le erano stati notificati, inerenti tutti alla medesima contestazione. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso e la Ri. interponeva appello, dolendosi del mancato riconoscimento della sua buona fede; del fatto che al massimo le poteva essere richiesto il pagamento del miniticket che era stato omesso, non potendosi configurare a suo carico la violazione contestatagli di accesso non autorizzato alla Z.T.L.; nonché della mancata applicazione in suo favore dell’istituto della continuazione amministrativa. Si costituiva il Comune resistendo al gravame e il Tribunale di Modena, con la sentenza impugnata n.1500/2016, rigettava l’appello condannando la Ri. al pagamento delle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ri. Gi. affidandosi a tre motivi. Il Comune di Modena non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che nei due anni precedenti l’Amministrazione aveva inviato ai residenti in Z.T.L. una lettera invitandoli a regolarizzare la loro posizione mediante pagamento del miniticket: cosa che la Ri. aveva fatto. Per l’anno 2014, invece, nessun invito era stato ricevuto dalla ricorrente, la quale avrebbe in tal modo confidato in buona fede nel fatto che il miniticket non fosse dovuto.
La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, posto che la ricorrente non riporta, nel corpo del motivo in esame, gli avvisi bonari che assume di aver ricevuto per gli anni 2012 e 2013, né indica in quale fase processuale i relativi documenti sarebbero stati allegati agli atti del giudizio.
Inoltre, in ogni caso la circostanza non è idonea ad ingenerare nella ricorrente la convinzione della non debenza del miniticket per l’anno 2014, Anzi, proprio il fatto di aver ricevuto per ben due anni un ripetuto invito a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione avrebbe dovuto indurre la ricorrente a ritenere dovuto il pagamento anche per l’annualità successiva.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt.7 comma 9 e 14 del codice della strada in relazione al principio di tassatività di cui all’art.1 della Legge n.689/1981 e all’art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare l’erroneità della contestazione. Ad avviso della ricorrente, il mancato pagamento del miniticket annuale non rende invalido il permesso di accesso alla Z.T.L., ma costituisce inadempimento contrattuale; il comune, quindi, non avrebbe potuto contestare l’accesso non autorizzato alla Z.T.L, ma soltanto pretendere il pagamento del corrispettivo annuale dovuto, con eventuale maggiorazione di interessi e sanzioni. La censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l’art.7 nono comma del codice della strada attribuisce espressamente ai comuni, nell’ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di “subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”. Qualora l’ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicché la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, inibendola. Né può ritenersi, come sostiene la ricorrente, che il pagamento costituisca l’adempimento di un’obbligazione autonoma e indipendente rispetto al rilascio del permesso, che sarebbe -in quest’ottica- subordinato al solo requisito della residenza della beneficiaria all’interno della Z.T.L. Il collegamento tra i due momenti dell’unitaria fattispecie autorizzativa è infatti assicurato proprio dalla previsione del richiamato nono comma dell’art.7, che mediante il verbo “subordinare” esprime chiaramente l’indissolubile legame esistente tra di essi.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 198 comma secondo del codice della strada in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle il beneficio della continuazione amministrativa, sanzionando soltanto la prima violazione e ritenendo le altre meramente ripetitive.
La doglianza ve rigettata. Il secondo comma dell’art.198 del codice della strada esclude espressamente l’applicazione della continuazione all’accesso non autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi “il trasgressore ai divieti di accesso e agii altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di costituzione del Comune di Modena.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R, n,115 del 3002, dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.13.