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Multe Ztl: basta la residenza se non si paga l’abbonamento?

20 Gennaio 2019 | Autore:
Multe Ztl: basta la residenza se non si paga l’abbonamento?

Residente nella zona a traffico limitato, non paga il ticket annuale, ma in buona fede e per una semplice dimenticanza: legittime le contravvenzioni per gli accessi in auto non autorizzati?

Abiti al centro città, in una zona a traffico limitato. Per entrare e uscire dai varchi attivi il Comune ti ha riconosciuto una speciale esenzione per residenti. A fronte di ciò paghi un canone annuale simbolico. In questo modo puoi arrivare con l’auto fin sotto casa e parcheggiarla comodamente, nonostante i cartelli stradali delle Ztl. Succede però che, alla scadenza dell’abbonamento, ti dimentichi di rinnovarlo e di versare al Comune il contributo per l’anno successivo. Le telecamere sono impietose e iniziano a fotografarti ogni volta che passi: il veicolo infatti non è più riconosciuto come abilitato all’accesso nelle zone del centro. Dopo 90 giorni iniziano ad arrivare a casa le prime multe: sono decine. Sopraffatto dal timore di doverti indebitare per pagare tutte le contravvenzioni ti rechi all’ufficio della polizia municipale per far presente la questione: è vero – ammetti – hai sbagliato, ma alla fine si tratta di un errore scusabile, giustificato da una banale dimenticanza, che non toglie tuttavia il fatto che tu sia residente in quella via, come i certificati dell’Anagrafe dimostrano. Insomma, non avevi alcuna intenzione di approfittare della situazione. Che possibilità hai di ottenere l’annullamento dei verbali? In caso di multe ztl, la residenza basta se non si paga l’abbonamento? La questione è stata decisa da una recente ordinanza della Cassazione [1].

La Corte ha affrontato due problemi di viabilità e rispetto del codice della strada che spesso si verificano nella pratica di tutti i giorni, specie nelle grandi città: i residenti che non sono in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative sono esentati dal divieto di transito nelle Ztl se devono recarsi a casa? In caso contrario, qualora i passaggi dai varchi siano plurimi e ripetuti nell’arco dello stesso frangente o della medesima giornata (ad esempio quando si esce la mattina per andare al lavoro e si rientra la sera a casa) la multa è unica oppure sono tante quante le infrazioni? Ecco quali sono state le risposte fornite dai giudici a questi due interessanti quesiti legali.

Multe Ztl: cosa sono?

Iniziamo da quello che prescrive la legge. Il codice della strada [2] attribuisce ai Comuni il potere – da esercitare con una delibera della giunta – di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (cosiddette Ztl) tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle Ztl, anche al pagamento di una somma. A tal fine l’ente locale è abilitato alla concessione di particolari autorizzazioni [3].

Detto ciò, la legge non prevede delle esenzioni per i residenti. Tutto dipende dalla volontà dell’amministrazione locale che può decidere di rilasciare tali permessi o subordinarli al pagamento di un mini-ticket, una sorta di abbonamento annuale.

Senza l’abbonamento annuale le multe sono valide?

Secondo la Cassazione sono valide le multe irrogate all’automobilista che si è dimenticato di pagare l’abbonamento per il transito nelle Ztl. Non rileva che questi sia dunque residente nella zona e che fosse, al momento del passaggio sotto i varchi attivi, in buona fede. 

Mancato pagamento dell’abbonamento Ztl: cosa si rischia?

Veniamo ora alle sanzioni che rischia il residente per non aver rinnovato o attivato l’abbonamento per il transito nelle Ztl. Non esiste una contravvenzione per questo tipo di infrazione, né la sanzione consiste nella semplice richiesta di pagamento del corrispettivo annuo dovuto. Quindi, l’automobilista distratto dovrà pagare le multe per il passaggio nelle Ztl.

Già, ma quante multe? Se, nell’arco di cinque minuti, l’auto entra ed esce dalle Ztl, le contravvenzioni sono due o una sola?

Esiste una norma del codice della strada [4] in base alla quale, in caso di più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie si applica solo la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (si pensi all’automobilista che, con eccesso di velocità, supera il semaforo rosso ponendo peraltro una manovra pericolosa). Il comportamento è infatti unitario e quindi deve essere sanzionato una sola volta seppur più gravemente.

Ebbene, questa norma però non si applica nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato. Con la conseguenza che il trasgressore ai divieti di accesso soggiace a tante sanzioni per quante sono le singole violazioni. Insomma, nell’esempio da cui siamo partiti, il residente dovrà pagare tutte le multe che gli arrivano a casa.  

 


note

[1] Cass. ord. n. 1374/19 del 19.01.2019.

[2] Art. 7 co. 9 cod. strada.

[3] Art. 14 cod. strada.

[4] Art. 198 cod. strada.

   

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 settembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1374

Presidente Patti – Relatore Leone

Fatti di causa

Ri. Gi., residente all’interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Modena, riceveva in data 6.3.2014 la notificazione di n.li verbali di contestazione della violazione di cui all’art.7 comma 9 e dell’art.14 del codice della strada. Proponeva ricorso avverso detti verbali innanzi il Giudice di Pace di Modena, sostenendo di essere titolare del permesso di accesso alla Z.T.L. in ragione della sua residenza, ma di aver dimenticato di eseguire il pagamento del cd. miniticket annuale previsto dalla normativa locale. Assumeva pertanto che non poteva esserle contestato l’accesso alla Z.T.L. in difetto della relativa autorizzazione, ma che poteva soltanto esserle richiesto il pagamento del miniticket omesso, con eventuali more, sanzioni e sovrattasse. Invocava inoltre il beneficio della continuazione e quindi che la sanzione fosse limitata alla sola prima violazione. Il Giudice di Pace accoglieva in parte il riarso, riconoscendo in favore della ricorrente il beneficio della continuazione.

Con successivo ricorso Ri. Gi. proponeva opposizione innanzi il medesimo Giudice di Pace avverso ulteriori 40 verbali, che nel frattempo le erano stati notificati, inerenti tutti alla medesima contestazione. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso e la Ri. interponeva appello, dolendosi del mancato riconoscimento della sua buona fede; del fatto che al massimo le poteva essere richiesto il pagamento del miniticket che era stato omesso, non potendosi configurare a suo carico la violazione contestatagli di accesso non autorizzato alla Z.T.L.; nonché della mancata applicazione in suo favore dell’istituto della continuazione amministrativa. Si costituiva il Comune resistendo al gravame e il Tribunale di Modena, con la sentenza impugnata n.1500/2016, rigettava l’appello condannando la Ri. al pagamento delle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ri. Gi. affidandosi a tre motivi. Il Comune di Modena non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che nei due anni precedenti l’Amministrazione aveva inviato ai residenti in Z.T.L. una lettera invitandoli a regolarizzare la loro posizione mediante pagamento del miniticket: cosa che la Ri. aveva fatto. Per l’anno 2014, invece, nessun invito era stato ricevuto dalla ricorrente, la quale avrebbe in tal modo confidato in buona fede nel fatto che il miniticket non fosse dovuto.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, posto che la ricorrente non riporta, nel corpo del motivo in esame, gli avvisi bonari che assume di aver ricevuto per gli anni 2012 e 2013, né indica in quale fase processuale i relativi documenti sarebbero stati allegati agli atti del giudizio.

Inoltre, in ogni caso la circostanza non è idonea ad ingenerare nella ricorrente la convinzione della non debenza del miniticket per l’anno 2014, Anzi, proprio il fatto di aver ricevuto per ben due anni un ripetuto invito a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione avrebbe dovuto indurre la ricorrente a ritenere dovuto il pagamento anche per l’annualità successiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt.7 comma 9 e 14 del codice della strada in relazione al principio di tassatività di cui all’art.1 della Legge n.689/1981 e all’art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare l’erroneità della contestazione. Ad avviso della ricorrente, il mancato pagamento del miniticket annuale non rende invalido il permesso di accesso alla Z.T.L., ma costituisce inadempimento contrattuale; il comune, quindi, non avrebbe potuto contestare l’accesso non autorizzato alla Z.T.L, ma soltanto pretendere il pagamento del corrispettivo annuale dovuto, con eventuale maggiorazione di interessi e sanzioni. La censura è infondata.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, l’art.7 nono comma del codice della strada attribuisce espressamente ai comuni, nell’ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di “subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”. Qualora l’ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicché la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, inibendola. Né può ritenersi, come sostiene la ricorrente, che il pagamento costituisca l’adempimento di un’obbligazione autonoma e indipendente rispetto al rilascio del permesso, che sarebbe -in quest’ottica- subordinato al solo requisito della residenza della beneficiaria all’interno della Z.T.L. Il collegamento tra i due momenti dell’unitaria fattispecie autorizzativa è infatti assicurato proprio dalla previsione del richiamato nono comma dell’art.7, che mediante il verbo “subordinare” esprime chiaramente l’indissolubile legame esistente tra di essi.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 198 comma secondo del codice della strada in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle il beneficio della continuazione amministrativa, sanzionando soltanto la prima violazione e ritenendo le altre meramente ripetitive.

La doglianza ve rigettata. Il secondo comma dell’art.198 del codice della strada esclude espressamente l’applicazione della continuazione all’accesso non autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi “il trasgressore ai divieti di accesso e agii altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di costituzione del Comune di Modena.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R, n,115 del 3002, dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.13.

 


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