Si può cacciare un cliente dal bar?


Quando qualcuno infastidisce gli altri avventori è possibile allontanarlo dal locale? Cosa si rischia per dare da bere a chi è ubriaco?
Hai un bar, un pub, un locale pubblico in cui somministri da mangiare e da bere? Allora ti sarà capitato probabilmente di dover servire qualche cliente piuttosto fastidioso. Uno che o alza troppo la voce o alza troppo il gomito e, in entrambi i casi, finisce per dare fastidio agli altri avventori. Vorresti intervenire in maniera drastica in modo da evitare che il locale si svuole per colpa di quel tipo inopportuno ma probabilmente ti sarai chiesto: «Si può cacciare un cliente dal bar?».
La questione è meno semplice di quanto sembri. Chiunque al posto tuo inviterebbe il disturbatore ad allontanarsi. Il problema è se questi non vuole. Muovere le mani non si può, quindi non resta che chiamare le forze dell’ordine, con la dovuta seccatura di dover disturbare un paio di poliziotti o di carabinieri per una vicenda tutto sommato banale. Ma anche per il fatto che far vedere al pubblico gli agenti nel tuo locale può essere interpretato come sinonimo di bar-portaguai. Quindi, anche far cacciare un cliente dal bar può diventare a volte una rogna.
Se non, addirittura, controproducente. È già successo, infatti, di chiamare le forze dell’ordine per segnalare la presenza in un locale di un cliente ubriaco e di vedersi comminare una multa per avergli dato da bere troppo. Il Codice penale, infatti, vieta la somministrazione di alcolici a chi si dimostra in evidente stato di ebbrezza. Meglio, allora, non cacciare il cliente dal bar ed aspettare che se ne vada da solo? Vediamo che cosa si può e che cosa non si può fare.
Indice
Il bar può rifiutare un cliente?
In teoria, chiunque ha il diritto di essere servito in un bar. Che sia antipatico o simpatico, che piaccia o meno al gestore del locale o al cameriere. Lo stabilisce il Regolamento per l’esecuzione del Testo unico di pubblica sicurezza [1] che, per quanto sia stato approvato nel 1931, è ancora in vigore. Nel Testo si legge che «gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo».
In altre parole, se non ci sono delle ragioni legittime, se voglio un whisky e pago quanto dovuto non mi si può rifiutare il bicchierino. Perché se così fosse, chi non vuole servirmi rischia una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.
Quando cacciare un cliente dal bar?
È fondamentale, però, quel passaggio del Testo in cui si dice «senza legittimi motivi». Significa che quando quei motivi ci sono, il gestore del bar ha la facoltà di invitare il cliente ad andarsene via ed a cambiare aria se non ha intenzione di cambiare atteggiamento. Insomma, non solo può ma – anzi – deve cacciare via il cliente dal bar.
Quali sono quei «legittimi motivi»? Quelli che hanno a che fare con la sicurezza e la quiete degli altri. Ad esempio: se il cliente è particolarmente agitato ed impedisce che il resto degli avventori consumino un caffè o un aperitivo in santa pace, il gestore non solo ha la facoltà ma anche il dovere di «adottare i vari mezzi offerti dall’ordinamento per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica». Così ha stabilito la Cassazione [2].
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che risponde al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone [3] il gestore di un pubblico esercizio (come, appunto, un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocato dagli avventori. Questo perché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare che chi frequenta il locale non abbia dei comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica [4]. E per farlo, può ricorrere all’autorità oppure al cosiddetto «ius excludendi». Che cosa significa? In «legalese» esprime la facoltà del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza degli estranei relativamente all’oggetto del proprio diritto (il bar), quale che ne sia la giustificazione. In altre parole, ha la possibilità, oltre che il dovere, di cacciare via il cliente dal bar.
Ecco perché la stessa Cassazione [5] aveva già condannato in passato la titolare di un bar ritenuta colpevole di non avere evitato i rumori fastidiosi sia all’interno sia all’esterno del suo locale.
Si può cacciare dal bar il cliente ubriaco?
Che fare, invece, con un cliente che non dà fastidio agli altri ma che è palesemente ubriaco? Se è lì tranquillo nel tentativo di riprendersi ma non provoca seccature, non c’è formalmente un motivo per cacciarlo dal bar. Quello che è vietato dalla legge è dargli ancora da bere. È vero, come abbiamo visto, che il gestore del locale non può rifiutarsi di servire chi chiede qualcosa in cambio di un prezzo. Ma è altrettanto vero che viene punito chi somministra alcolici ad un cliente in evidente stato di ubriachezza.
Secondo il Codice penale, chi non osserva questo divieto rischia l’arresto da 3 mesi ad 1 anno [6]. Tuttavia, e da quando il Giudice di Pace ha competenza penale [7], la pena detentiva è stata tramutata in una sanzione pecuniaria da 516 a 2.528 euro. Si rischia anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Il che, ovviamente, non vale l’incasso di un paio di bicchierini in più.
Che cosa si intende, però, per «manifesta ubriachezza»? Secondo una sentenza del Giudice di Pace di Piacenza del settembre 2003, questo stato può essere accertato anche solo attraverso il comportamento del cliente, senza dover ricorrere a mezzi tecnico come un alcoltest. Insomma, se barcolla palesemente o sostiene di aver appena incontrato un alieno, basta e avanza per non dargli più da bere.
Detto questo, la stessa sentenza si sofferma sul «chi» è punibile per somministrare alcolici ad una persona ubriaca. La legge cita il gestore e, quindi, è facile pensare che la responsabilità sia del titolare del locale. La sentenza in commento, invece, allarga questa responsabilità al singolo cameriere, cioè a chi materialmente accoglie la richiesta del cliente, prende la bottiglia e gli versa da bere. Ne è coinvolto non solo il personale del bar ma anche quello della ristorazione. Pensa, ad esempio, al cameriere di un ristorante che, al termine di una cena o di un pranzo di nozze, si sente chiedere altre bottiglie di vino o di superalcolici da chi già sta cantando ad alta voce l’intero repertorio di Gigi D’Alessio. Per non rischiare una sanzione (compresa, appunto, la sospensione dell’attività) , il cameriere deve rifiutarsi di portarle a tavola.
note
[1] Reggio Decreto n. 773/1931 del 18.06.1931.
[2] Cass. sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017.
[3] Art. 659 cod. pen.
[4] Cass. sent. n. 34283/2015 del 28-07.2015.
[5] Cass. sent. n. 12967/2015.
[6] Art. 691 cod. pen.
[7] Dlgs. n. 274/2000 del 28.08.2000.