La notifica di un atto processuale, di una multa o di una cartella di pagamento al vecchio indirizzo o in un altro luogo che non è quello di residenza del destinatario si considera legittima oppure è nulla? Si può rifiutare la consegna della raccomandata se non si è nel luogo di residenza?
È cattiva – oltreché illegittima – abitudine di molte persone fissare la propria residenza in un luogo diverso da quello ove vivono abitualmente: la casa al mare, quella dei genitori o, addirittura, l’appartamento dato in affitto. Ciò succede spesso per ragioni fiscali, collegate cioè al godimento di esenzioni, bonus e sconti di imposta. Si tratta, tuttavia, di una pratica non consentita dalla legge: il luogo di residenza deve essere per forza l’indirizzo ove si vive e si dorme per gran parte dell’anno. Questo perché ciascuno di noi ha l’obbligo di essere reperibile: alla polizia, al fisco, all’ufficiale giudiziario, ai creditori, ecc.
Immaginiamo però che una persona si sposi e, pur trasferendosi in un nuovo appartamento, lasci la propria residenza presso quella dei genitori o nella precedente abitazione. Un giorno arriva il postino al nuovo indirizzo per consegnargli una cartella esattoriale; non trovandolo, consegna la raccomandata nelle mani della moglie che l’accetta e firma il registro. A questo punto il destinatario, volendo impugnare l’atto, si chiede se la notifica in luogo diverso dalla residenza è valida.
In altre parole, quando la consegna della raccomandata o dell’atto giudiziario avviene in luogo diverso da quello risultante nei registri dell’anagrafe comunale si può sostenere di non avere mai ricevuto l’atto o che, comunque, il procedimento è viziato? Ecco qual è l’interpretazione fornita dai giudici a questo interessante quesito legale.
Indice
Dove deve avvenire la notifica?
Il codice di procedura civile detta una serie di disposizioni sulle notifiche degli atti giudiziari che, per analogia, si applicano anche alle notifiche delle contravvenzioni (le comuni “multe stradali”) e delle cartelle esattoriali.
La prima di queste norme [1] impone all’ufficiale giudiziario di effettuare la notificazione di regola mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario. Non quindi tramite la consueta raccomandata inoltrata a mezzo del servizio postale (sia esso Poste Italiane o un servizio di poste private).
Tale consegna deve avvenire preferibilmente presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque il destinatario si trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Questo significa che se l’ufficiale giudiziario incontra il destinatario dell’atto al bar, mentre sorseggia un caffè, può consegnargli in tale circostanza l’atto nelle mani. Lo stesso dicasi in spiaggia o lungo il corso della città.
Si noti bene che la norma non parla di «residenza» ma di casa di abitazione. La residenza, come noto, è il dato ufficiale che risulta agli uffici dell’anagrafe secondo quanto auto dichiarato dal cittadino all’ufficio del Comune. L’abitazione è invece il luogo ove questi vive abitualmente (anche se non è né proprietario né locatario di essa). Anche se non dovrebbero aversi situazioni in cui residenza e dimora sono distinte (come abbiamo detto i due luoghi devono coincidere), si possono verificare delle eccezioni (si pensi a una persona che si trovi nella casa del mare durante la stagione estiva).
Ricordiamo solo per inciso che chi dichiara all’Anagrafe una residenza non vera può essere incriminato per il reato di «falso in atto pubblico».
In verità, la notifica avviene ricercando il destinatario prima all’indirizzo di residenza; se lì non viene trovato, l’ufficiale tenta la notifica nel Comune ove risulta la dimora (ossia il luogo ove si vive abitualmente). Se questa è sconosciuta o anche lì il destinatario è irreperibile, si tenta la notifica presso il Comune del domicilio (ossia il luogo ove si esercita l’attività lavorativa).
Il legislatore ha dunque fissato un ordine tassativo da seguire per l’individuazione del Comune: prima quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Tuttavia ha poi lasciato libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti: casa, ufficio o dove esercita l’industria o il commercio.
Per individuare il luogo di abitazione occorre guardare all’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo; l’iscrizione anagrafica infatti ha solo un valore presuntivo.
Una volta che l’ufficiale giudiziario trova il destinatario dell’atto glielo consegna nelle mani. È diritto di quest’ultimo non accettarlo, ma in tal caso la notifica si considera ugualmente eseguita: l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relata e tutti gli effetti della notifica si producono lo stesso.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Se nessuno di questi è presente, la notifica avviene al portiere.
Per «persona di famiglia» si intende un concetto in senso ampio: esso comprende non solo le persone appartenenti in senso stretto al nucleo familiare (padre, madre, coniuge, figli) ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.
La notifica deve avvenire per forza nel luogo di residenza?
Da quanto appena visto possiamo comprendere che la notifica avvenuta con successo, ossia nelle mani del destinatario, in un luogo diverso da quello di residenza si considera ugualmente valida.
Se invece l’ufficiale giudiziario limita la propria ricerca solo al luogo di dimora e, nonostante non abbia trovato il destinatario, non lo cerchi anche presso la sua residenza (o viceversa) la notifica è nulla. Questo significa che, affinché la notifica possa dirsi valida, è necessario un minimo di ricerche (anche acquisite attraverso informazioni ottenute dalla gente del luogo) per verificare ove il soggetto effettivamente vive.
Attenzione però: se l’interessato si oppone alla notifica, sostenendo che la stessa sarebbe illegittima perché avvenuta in un luogo “sbagliato”, ossia diverso dalla residenza o dalla dimora, in realtà sta ammettendo di aver ricevuto l’atto. Come potrebbe, del resto, contestarne la notifica se non ne ha mai avuto notizia e non ne ha preso conoscenza? Risultato: la nullità si sana e la notifica si considera valida.
In sintesi: se la notifica raggiunge il suo scopo e il destinatario riceve l’atto non può sollevare alcun tipo di contestazione, a prescindere dal luogo in cui avviene la notifica. Viceversa, se il destinatario non riceve l’atto, la notifica si considera nulla se non risulta che l’ufficiale giudiziario ha effettuato le ricerche nei “3 Comuni” (quello di residenza, di dimora o di domicilio); in questo caso, però, se il destinatario dovesse sollevare opposizione contro l’atto asseritamente “non notificato in modo corretto”, sanerebbe la nullità perché ammetterebbe di averlo ricevuto. L’unico modo per impugnare una notifica nulla è quella di attendere il successivo atto e, solo allora, eccepire l’omessa notifica, facendo decadere tutto il procedimento.
La notifica a un familiare: in che luogo?
Immaginiamo ora che l’ufficiale giudiziario, recandosi presso un indirizzo ove il destinatario non è residente, consegni l’atto a un familiare che si trovi lì. La notifica è valida? Secondo la Cassazione [3], no. E questo perché la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell’atto è valida solo se avviene presso la residenza di quest’ultimo. Al contrario, non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se la consegna del plico è fatta presso l’abitazione del familiare, diversa da quella del destinatario.
ho ritirato una multa indirizzata a casa mia di mio figlio residente in germania .
il documento consegnato per il noleggio scooter indica la precedente residenza a casa mia e tramite esso risaliti ad indirizzo ma Andrea lavora ed e’ residente in Germania da tre anni.
la multa entro 5 giorni e’ di 83 euro 107 entro 60.
la notifica e’ giusta ? avrei potuto rifiutarla ?
come agire in questo caso grazie
Leggi i seguenti articoli:
-Multe: dove va notificata se cambio residenza? https://www.laleggepertutti.it/117799_multe-dove-va-notificata-se-cambio-residenza
-Multa notificata al vecchio indirizzo di residenza: è valida? https://www.laleggepertutti.it/190895_multa-notificata-al-vecchio-indirizzo-di-residenza-e-valida
-Multe stradali per i residenti all’estero: come avviene la notifica https://www.laleggepertutti.it/194841_multe-stradali-per-i-residenti-allestero-come-avviene-la-notifica
-Infrazioni stradali residenti all’estero: solo alcune vengono notificate https://www.laleggepertutti.it/195314_infrazioni-stradali-residenti-allestero-solo-alcune-vengono-notificate
-Notifica atto in un’altra casa del destinatario https://www.laleggepertutti.it/400409_notifica-atto-in-unaltra-casa-del-destinatario