Comunione dei beni: un solo coniuge può acquistare da solo un’altra casa?


Sono in comunione dei beni con mia moglie. Vorrei comprare una casa, ma vorrei che fosse solo mia. Cosa devo fare?
L’articolo 179, comma 2°, del Codice civile stabilisce che l’acquisto di beni immobili (quindi anche di un appartamento per civile abitazione) che sia effettuato dopo il matrimonio può essere escluso dalla comunione e, quindi, l’immobile può restare di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, se ci sono le seguenti condizioni:
1) questa esclusione dalla comunione legale dei beni deve essere dichiarata nell’atto di acquisto;
2) all’atto di acquisto deve partecipare l’altro coniuge (cioè il coniuge che non sarà proprietario dell’appartamento deve essere d’accordo con l’intestazione del bene in proprietà esclusiva all’altro coniuge e deve sottoscrivere l’atto di acquisto);
3) l’appartamento deve essere destinato all’uso strettamente personale del coniuge che se lo intesterà, oppure dovrà servire all’esercizio della professione del coniuge che se lo intesterà, oppure dovrà essere acquistato con denaro appartenente al coniuge che se lo intesterà e che sia stato ricavato dalla vendita di suoi beni personali.
Le condizioni indicate con i numeri 1), 2) e 3) si devono verificare tutte quante insieme (fra le tre diverse possibilità indicate al n. 3) è sufficiente però che se ne verifichi una che dovrà essere anch’essa dichiarata nell’atto di acquisto).
Queste sono dunque le condizioni alle quali la legge consente che un immobile acquistato dopo il matrimonio non venga incluso nella comunione legale dei beni, ma sia intestato in proprietà esclusiva ad uno solo dei coniugi (condizioni che sono state confermate anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione come, ad esempio, la n. 1.917 del 2000 e la n. 22.755 del 2009 quest’ultima pronunciata dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte