Eredità, rendita vitalizia: quando l’erede è tenuto a corrisponderla?


Mio marito, ora deceduto, con sentenza del 2006 ha stipulato una rendita vitalizia alla sua ex moglie che deve essere corrisposta qualora passi a nuove nozze e l’obbligo di corresponsione è trasmissibile anche agli eredi. Tenendo conto che la signora in questione percepisce pensione e ha una casa di sua proprietà e un marito che comunque la mantiene, io, come erede devo necessariamente corrisponderglielo?
Da quanto la lettrice descrive nel quesito, sembra che suo marito abbia riconosciuto alla sua ex una sorta di vitalizio alimentare a titolo gratuito.
Nel caso in cui la lettrice, in qualità di erede, dovesse procedere all’accettazione senza beneficio di inventario di tutta l’eredità, allora godrà sì degli attivi patrimoniali, ma dovrà anche far fronte ai passivi (debiti e obblighi) gravanti sull’eredità.
In questo caso, verificandosi la confusione tra il patrimonio della lettrice ed il patrimonio ereditario del de cuius, non sarà possibile distinguere i beni originari da quelli pervenuti con l’apertura della successione.
Conseguentemente, l’erede è obbligato per l’intero importo della rendita vitalizia riconosciuta dal defunto marito.
Tale obbligo durerà fino alla morte della beneficiaria.
Purtroppo, essendo un atto recettizio, una volta che il contratto di rendita viene ricevuto e accettato dalla beneficiaria, non può più essere revocato dal concedente, né tantomeno dall’erede del concedente quel beneficio, ma potrà esclusivamente essere rinunciato dalla beneficiaria: evento che, con ogni probabilità, difficilmente potrà accadere.
Pertanto, se ancora non ha accettato l’eredità, il consiglio alla lettrice è di ben valutare i benefici di un’eventuale accettazione totale dell’eredità, verificando se la rendita da ottemperare a favore della beneficiaria sia comunque affrontabile alla luce del patrimonio mobiliare e immobiliare
lasciato dal suo defunto marito, senza tralasciare un’analisi dell’età della beneficiaria (un’età avanzata comporta meno anni di oneri con riguardo alla rendita).
In caso di non convenienza, non resterebbe che pensare ad una accettazione con beneficio di inventario o, ancora, ad una rinuncia all’eredità.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla