Inps: come si colmano gli anni di contribuzione non versata


Sono prossimo alla pensione e, controllando i contributi versati, ho visto che mi mancano tre giorni per avere 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: questo comporta un deciso taglio della pensione che andrò a percepire. Posso riscattare il periodo mancante (anche solo un mese di contributi non versati)? Preciso che, prima di iniziare le regolari collaborazioni, ho “lavorato” come tirocinante presso una struttura privata nel 1975 per circa 9 mesi senza ricevere alcun stipendio né contributo pensionistico se non un piccolo “risarcimento spese” mensile, ovviamente in nero. Il datore di lavoro che ho contattato sarebbe disponibile a farmi una scrittura privata per dichiarare un (fittizio) mese di assunzione che mi consentirebbe di raggiungere il requisito di cui sopra. È possibile il recupero? Se si, in questo modo o con riscatto volontario?Il datore di lavoro rischierebbe delle sanzioni?
Per colmare gli anni di contribuzione non versata esistono sostanzialmente due modi:
- riscattare i contributi non versati;
- oppure versare i contributi volontari.
Nel primo caso, gli intervalli scoperti possono essere riscattati per essere computati al fine di raggiungere prima la pensione ma non tutti gli intervalli sono uguali e non per tutti può essere utilizzato il riscatto. Infatti, possono essere riscattati:
– gli anni degli studi universitari;
– i periodi scoperti da contribuzione se collocati tra un rapporto di lavoro stagionale o a tempo determinato e quello successivo, ma solo se successivi al 31 dicembre 1996;
– periodi non lavorati mentre si era impiegati part-time;
– periodi per cui il datore di lavoro non ha versato i contributi, se dimostrabili con documentazione scritta;
– periodi lavorati all’estero, ma solo se in un Paese che non ha stipulato una convenzione previdenziale con l’Italia;
– aspettativa per gravi motivi familiari;
– maternità facoltativa (se al di fuori del rapporto di lavoro);
– aspettativa per formazione professionale, studio o ricerca;
– servizio civile volontario (se successivo al 1° gennaio 2009).
In alternativa possono essere versati contributi volontari per il perfezionamento del diritto e della misura alla pensione. Possono accedere ai versamenti dei contributi volontari i lavoratori che abbiano cessato o interrotto l’attività lavorativa. I contributi volontari, però, possono essere versati solo a copertura di periodi in corso e non a copertura di anni precedenti scoperti da contribuzione.
I contributi volontari, quindi, sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
– non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
– ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
– ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).
Alla luce dell’attuale normativa, nessuna delle due soluzioni sarebbe percorribile per la copertura degli anni rimasti scoperti da contribuzione. È a parere dello scrivente da escludere la soluzione dell’assunzione fittizia, in quanto il rapporto di lavoro è totalmente assente, e trattandosi di lavoro nero ci sarebbero oltretutto conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio