Con riguardo al vostro articolo in merito alla NASPI non spettante al pubblico dipendente assunto a tempo indeterminato, come si coniuga il discorso col concetto di “stabilità” indicato dalla Cassazione con sentenza del 2017? Sono stata assunta da un ente pubblico il 2-07-18 ed il rapporto è terminato per recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova al 25-09-18. Prima di questo rapporto di lavoro ero percettrice di NASPI dal 01-06-18 e l’ho persa accettando un lavoro a 150 km dalla mia residenza ma che non ha avuto buon esito.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. In particolare, spetta ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi:
– apprendisti;
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Al contrario, non possono avere accesso alla prestazione:
– dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
– operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
– lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
– lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Come descritto nell’articolo, i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato non hanno diritto alla Naspi, mentre ne hanno diritto i lavoratori assunti a termine. Con particolare riferimento alle P.A., si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
– gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
– le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
– le Regioni;
– le Province;
– i Comuni;
– le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
– le istituzioni universitarie;
– gli Istituti autonomi case popolari;
– le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
– tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
– le amministrazioni;
– le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ciò detto, il licenziamento nel periodo di prova dà diritto alla percezione della NASpI purché il lavoratore abbia raggiunto 30 giornate lavorate nell’anno e 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio
Ciao..io ho fatto dimissioni volontarie (dopo quasi 3anni di lavoro)poi ho lavorato con un contratto di 10 giorni con un altra ditta..volevo sapere se ne ho il diritto alla naspi
L’interruzione volontaria del rapporto di lavoro non consente di avere il sussidio. Le dimissioni danno diritto alla Naspi solo quando vengono presentate in certe circostanze, come la giusta causa. La Naspi, infatti, è una prestazione a sostegno del reddito. Dal 1° maggio 2015 spetta a chi non ha più un lavoro e non per colpa sua ma per colpa dell’azienda, di un collega o delle circostanze a patto che ci siano determinate condizioni contributive. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo Dimissioni: ho diritto alla Naspi? https://www.laleggepertutti.it/244311_dimissioni-ho-diritto-alla-naspi