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Successione: conto cointestato e accesso degli eredi ai dati bancari

22 Febbraio 2019
Successione: conto cointestato e accesso degli eredi ai dati bancari

La mia defunta madre non fece testamento. Aveva due conti correnti bancari cointestati con il mio ex patrigno (ora anche lui deceduto). Mia madre aveva un conto corrente cointestato con la banca “x” che, al suo decesso, bloccò il conto corrente e divise la somma esistente tra mio patrigno e noi tre eredi. Per il conto corrente alla banca “y” non abbiamo mai avuto la chiamata dal direttore per chiudere il conto corrente, che poi ha fatto chiudere al mio ex patrigno e versato tutti i soldi in un’altro conto corrente sempre nella stessa filiale ma intestato solo al vedovo. Ho cercato di avere tutti i documenti ma la banca perde tempo. In data 7 settembre del 2009, dal conto corrente cointestato, è stato ritirato un blocchetto di assegni, dal quale è stato emesso un assegno di €.67,000,00 prelevato in contanti, che sono stati versati sul nuovo conto corrente. Detto assegno così alto è stato retrodatato al 01 luglio 2009, otto giorni prima che mia madre morisse. Avevo tentato di chiedere la documentazione nel 2011 e l’ufficio legale della banca “y” mi rispose che non esisteva nessuna documentazione di quel conto corrente. Posso fare causa alla banca per questo comportamento scorretto?

In virtù del quesito posto, è opportuno esporre sinteticamente quanto segue:

Conto cointestato e successione

Come ha chiarito più volte la giurisprudenza, fino a prova contraria, le somme presenti sul conto corrente cointestato sono attribuibili in parti uguali ai vari cointestatari.

Se questi sono due, si presume che siano titolari della metà delle somme presenti sul conto.

Come detto, però, è ammessa la prova contraria.

Se quindi, uno degli intestatari dimostra che le somme presenti sono di sua esclusiva pertinenza e disposizione, l’altro non potrà disporne liberamente e non potrà, quindi, far valere il proprio diritto alla metà [1].

Tale ricostruzione condiziona, inevitabilmente, anche la successione ereditaria. Alla morte di uno degli intestatari, se in teoria gli eredi di quest’ultimo subentrano nella metà delle somme presenti sul conto, nella pratica, l’altro intestatario vivente potrebbe dimostrare di essere l’effettivo titolare di tutto l’importo, di fatto impedendo ogni successione.

Conto cointestato e diritto di prelievo

Com’è stato poc’anzi precisato, la cointestazione di un conto presume la titolarità su quanto in esso contenuto, in parti uguali tra i vari cointestatari.

Tuttavia, essendoci un’operatività disgiunta, ovviamente finalizzata a perseguire un’utilità pratica, esiste la possibilità di operare sul conto, senza la firma o l’autorizzazione dell’altro o degli altri.

Ebbene questa caratteristica sopravvive alla morte di uno dei titolari: lo precisa la Cassazione [2], secondo la quale il contitolare vivente, può compiere operazioni sia attive che passive, anche dopo la morte dell’altro, potendo prelevare anche l’intero saldo del rapporto, senza che la banca possa opporsi e senza che questa possa ritenersi non liberata nei confronti degli eredi dell’altro contitolare [3].

L’accesso ai dati bancari degli eredi del titolare del conto

L’erede, che vuole accedere ai dati riguardanti i contratti bancari in origine intestati al defunto, ha diritto ad avere tutte le informazioni relative all’istituto bancario in questione, comprese anche quelle riguardanti le generalità di eventuali terzi cointestatari dei contratti in esame.

La legge prevede, in materia di dati personali relativi alle persone decedute, il diritto di accesso a favore di chiunque via abbia interesse. Tra questi, ovviamente, vi sono gli eredi.

Nello specifico, altresì, la normativa in vigore stabilisce che colui che a qualunque titolo succede al cliente di una banca, ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni degli ultimi dieci anni [4].

Tali disposizioni non sono oggetto di controversia. La Banca, a volte, pretende dal richiedente di dimostrare la propria qualità di successore, ma l’erede, dimostratosi tale, non può vedersi negato il proprio diritto di accesso.

CASO CONCRETO

L’esame della vicenda in questione, richiede l’attenzione su due comportamenti dell’istituto bancario in questione:

– riguardo al primo, come riferito dal lettore, alla morte di sua madre contitolare, non c’è stato alcun blocco del conto e lo stesso è rimasto operativo per mano del coniuge sopravvissuto, sino alla sua estinzione. Ebbene, in linea di massima, la banca non era tenuto ad alcun blocco, così come evidenziato dalla Cassazione, nelle decisioni citate in premessa. Se infatti il conto era a firme disgiunte, l’operatività sul medesimo restava immutata, anche alla morte di uno dei contitolari.

Indubbiamente prudenza voleva, così come aveva fatto la banca “x”, di evitare tale operatività, tuttavia, soprattutto se all’epoca dei fatti non c’è stata alcuna opposizione scritta da parte degli eredi del contitolare defunto, la banca “y” non poteva impedire che il contitolare sopravvissuto potesse continuare ad operare;

– riguardo al secondo, dai fatti descritti dal lettore, potrebbe configurarsi l’emissione e l’incasso di un assegno bancario con firma falsa, se riportante la firma di sua madre. Ebbene, riguardo a quest’ultimo aspetto, la banca potrebbe essere ritenuta responsabile soltanto se la firma apposta al titolo fosse stata visibilmente diversa, visto che l’impiegato di turno, addetto al pagamento dell’assegno non doveva avere una particolare competenza grafologica, ma doveva soltanto verificare che non ci fossero difformità evidenti della firma rispetto a quella originale, avvalendosi di una capacità di accertamento di livello medio e di un normale buon senso [5].

Detto ciò, resta da precisare che la banca è obbligata a fornire al lettore copia di tutta la documentazione

inerente al rapporto bancario in questione. È evidente che stiano tergiversando, pertanto sarebbe opportuno per il lettore agire legalmente, per ottenere ragione del suo diritto in merito.

L’ottenimento della detta documentazione, infatti, sarebbe indispensabile per chiarire meglio l’intera vicenda, per avere prova scritta di tutto quanto avvenuto e per far risultare documentalmente il ritiro del libretto degli assegni e la falsità del titolo, visto che fu retrodato circa due mesi prima la consegna del predetto carnet (vicenda questa, dove invece sarebbe evidente la responsabilità del predetto istituto di credito).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello


note

[1] Cass. Civ. sent. n. 26424/2013

[2] Cass. Civ. sent. n. 12385/2014

[3] Cass. Civ. sent.n. 15231/2002

[4] Art. 119 Dlg. 385/1993.

[5] Cass. Civ. sent. n. 8731/2016


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