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La responsabilità da insidie stradali

11 Febbraio 2019 | Autore:
La responsabilità da insidie stradali

Cadi a terra a causa della presenza di una buca o di lavori sul manto stradale o per le radici di un albero o per un tombino rotto: ecco cosa devi fare quando diventi vittima di insidia stradale.  

Ti è mai capitato di trovarti il naso rotto perché sei inciampato sulle radici di un albero pubblico che fuoriescono dal marciapiede? Oppure di non poter più guidare perché hai preso buca coperta dalla pioggia? O, ancora, di aver visto cadere un anziano a causa di una non visibile lastra di ghiaccio sul suolo pubblico? Ecco, questi sono solo tre dei tanti esempi di quello che il diritto chiama insidia stradale: un evento comune, a ben pensarci, da cui possono scaturire dei danni che il responsabile deve pagare. Ma chi è questo “responsabile” nel caso delle strade? Bene, è l’ente pubblico che gestisce la sua manutenzione, come il Comune piuttosto che l’Anas, e ne deve rispondere perché è esso il soggetto che avrebbe dovuto garantire, agli utenti della strada, di usufruirne senza pericolo. Anche in caso di presenza di lavori in corso sulla carreggiata, l’ente che gestisce la strada deve predisporre preventivamente della segnaletica per indicarne la esistenza e tanto al fine di ridurre il rischio di danno ai cittadini. Con questo articolo vediamo di analizzare la responsabilità da insidia stradale: quindi, cosa è una insidia stradale e quando si verifica; come si identifica il responsabile del danno e come si richiede il risarcimento; entro quanto tempo devi fare causa; ed, ancora, come il responsabile può evitare di essere condannato a risarcire il danno, cioè quella sorta di “scappatoia” che in diritto si chiama “prova liberatoria”.

Danno da insidia stradale

Se a causa di una grata divelta delle fogne, di una buca, di un dislivello, di un tombino o di qualunque altro pericolo presente sul suolo pubblico hai subìto dei danni, magari perché cadendo a terra ti sei fatto male e, neanche a farlo a posta, hai rotto (ad esempio) anche la bicicletta con cui camminavi, hai il diritto di richiedere all’ente che è proprietario e che gestisce quella strada il risarcimento.

Questo perché sono danni derivanti da una insidia stradale che, se volessimo descrivere, potremmo definire come quel pericolo occulto che si trova sul suolo pubblico e che causa un danno, per la sua invisibilità ed imprevedibilità.

Quindi, ad esempio: un incidente di auto causato dalla presenza di liquido o pietrisco sulla autostrada; una caduta a causa di una non visibile lastra di ghiaccio sul terreno; un tonfo determinato da un dislivello presente sul marciapiedi; uno scivolone su di un sampietrino rotto [1]; lo slogamento di una caviglia a causa di un tombino lasciato aperto; la caduta dalle scale pubbliche a causa di presenza di liquido ecc.

Occorre fare attenzione: infatti, perché possa nascere il relativo diritto di risarcimento da quel fatto (la caduta nella buca, lo scivolone sul marciapiedi ecc.) è necessario che l’insidia sia imprevedibile ed inevitabile.

Più precisamente si intende per:

  • imprevedibile, qualcosa di inaspettato e non immaginabile da parte della vittima mediante l’uso della ordinaria diligenza. Ad esempio, un pezzo di guardrail sulla carreggiata della autostrada è una cosa inaspettata. La presenza di liquido sul manto stradale non lo è se hai visto poco prima che il mezzo che ci passava perdeva liquidi. Ed, ancora, la presenza di un cerbiatto sulla strada a scorrimento veloce è un fatto inaspettato e può esistere una responsabilità (o corresponsabilità, nei casi di incidenti causati da fauna selvatica, con la Regione o la Provincia) dell’ente che la gestisce per non aver segnalato il possibile evento. Non così, però, se su quella via esiste adeguata segnaletica che avvisa della possibile presenza sulla carreggiata di animali selvatici. E non mancano esempi di storie vere in cui i giudici hanno ritenuto colpevole la condotta della vittima nonostante la presenza dell’insidia stradale (e, quindi, la potenziale responsabilità dell’ente di gestione). Questo è accaduto, al termine di un processo, ad un cittadino il quale, in situazione di assoluta oscurità, aveva accettato il rischio di percorrere una via che sapeva essere caratterizzata dalla presenza di diversi massi. La sua fortuna è stata che, nel caso di specie, i giudici accertavano anche l’esistenza di una corresponsabilità dell’ente, il quale ha, quindi, dovuto pagare parzialmente il danno;
  • inevitabile, qualcosa di impossibile da schivare. Ad esempio, l’esistenza di una buca, magari dietro ad una curva, è nella generalità dei casi imprevedibile ma anche inevitabile, se non è stata segnalata in tempo o se non è tanto evidente. Non è inevitabile né imprevedibile, però, per quella persona che, magari, abita nelle immediate vicinanze di quel luogo e che, quindi, è a conoscenza della sua presenza. O, quanto meno, dovrebbe conoscerne l’esistenza con l’uso dell’ordinaria diligenza e, quindi, evitarla. Nella storia giudiziaria, ad esempio, è capitato che il giudice abbia rigettato la richiesta di risarcimento del danno, perché in corso di causa era stato dimostrato che le condizioni del manto stradale e, quindi, del trabocchetto, erano noti al danneggiato. E che, nonostante ciò, questi non lo aveva evitato, dimostrando di non aver usato una adeguata diligenza.

In conclusione, per capire quando la legge riconosce la presenza di una insidia, devi analizzare se nel fatto verificatosi coesistono due elementi: quello soggettivo della non prevedibilità del trabocchetto (la vittima, usando la normale diligenza, non avrebbe mai potuto prevedere l’esistenza di quel pericolo) e quello oggettivo della non visibilità del pericolo.

In caso contrario, infatti, se si agisce in giudizio, si rischia o di perdere il diritto al risarcimento dei danni o, nei casi più fortunati, di vedersi ridotto il relativo importo, a causa del concorso di colpa della vittima dell’insidia rispetto alla responsabilità dell’ente gestore della strada.

Il dovere di manutenzione delle strade

In diritto si parla di responsabilità per “danni da oggetti in custodia” [2] per indicare quella responsabilità che ricade quasi automaticamente su di un soggetto, per il solo fatto di dover essere “garante” o “custode” di qualcosa. Un esempio banale, può far capire il concetto di fondo. Così come il genitore è custode del proprio figlio minorenne, e ne è anche responsabile nel caso in cui quest’ultimo commetta un danno, perché è al padre o alla madre che la legge “affida” la prole, così accade col proprietario o col gestore di un oggetto (anche la strada).

Per cui, poiché sono gli enti pubblici (Comune, Provincia, Anas ecc.) a gestire le strade e, quindi, a dover garantire la loro sicurezza (comunemente chiamata dovere di manutenzione), laddove si verifichi un danno per un pericolo presente sulla via, sono sempre loro ad essere considerati in via presuntiva responsabili dei danni.

Cosa vuol dire dovere di manutenzione? Esso consiste, ad esempio, nella pulizia delle strade e del suolo pubblico in generale, nella manutenzione e gestione dei servizi degli impianti e delle attrezzature pubbliche, nella apposizione dei segnali stradali, nel controllo in generale dell’efficienza e della sicurezza di strade e loro pertinenze. Quindi, anche se si cade a causa di un trabocchetto presente in una piazza pubblica od in un parcheggio pubblico si ha responsabilità dell’ente di gestione.

Il responsabile

È responsabile del danno da insidia stradale l’ente che ne ha la proprietà e, quindi, che ha in custodia il suolo pubblico. E col termine “custodia” in diritto si intende il potere di effettiva disponibilità e controllo che (in questo caso) la pubblica amministrazione ha sul bene.

Quindi, ad esempio, se il trabocchetto è presente su di una piazza comunale, sarà il Comune il responsabile. Se il danno si verifica a causa di un tombino lasciato aperto sulla strada di gestione Anas, sarà quest’ultima che dovrà risarcire. Se l’incidente si verifica su di una strada provinciale, sarà la Provincia a dover pagare i danni. E così via dicendo.

Cosa accade se il trabocchetto si trova, ad esempio, in un condominio e cadi per le scale rese scivolose dalla presenza di un liquido o per un gradino rotto? In realtà, anche se il condominio è un ente di gestione privato, e non pubblico, non cambia molto. Infatti, dal punto di vista sostanziale vale la stessa regola: è responsabile chi ha il dovere di manutenzione di quel bene e, quindi, nel caso dell’esempio, il condominio, nella persona dell’amministratore dello stabile.

Ed ancora: cosa succede se il trabocchetto deriva dalla cattiva manutenzione del manto stradale dovuta ai lavori eseguiti dall’appaltatore che ha avuto in affidamento la costruzione o il restauro o la manutenzione della strada? In realtà, in questi casi avendo l’appaltatore il potere di fatto sul bene, ne sarà responsabile, ma ciò non varrà ad escludere il concorso di colpa della pubblica amministrazione nei confronti del danneggiato. Quest’ultimo, infatti, potrà chiamare in giudizio entrambi.

Il concorso di responsabilità dell’ente con l’appaltatore discende dalla circostanza che la presenza di una ditta appaltatrice di lavori non sottrae la manutenzione del suolo pubblico al controllo dell’ente che ha ordinato i lavori. Con la conseguenza che questi non potrà “lavarsene le mani”, essendo il primo garante del bene pubblico.

Il contratto di appalto, infatti, è uno strumento giuridico per realizzare in concreto quel dovere di manutenzione a carico dell’ente pubblico. E non può diventare una occasione per la pubblica amministrazione per sfuggire alle responsabilità di legge. Ed anzi vi è di più, atteso che per la legge, fintantoché il cantiere non viene completamente delimitato, in tal modo circoscrivendo lo spazio pubblico che viene dato in custodia all’appaltatore, non viene meno la responsabilità dell’amministrazione per i detti lavori.

Il caso fortuito: com’è possibile non dover pagare?

Infine, c’è un altro aspetto da considerare, e cioè quello relativo alla prova liberatoria che l’ente pubblico può fornire per non essere condannato. In concreto, l’ente di gestione per evitare di dover risarcire i danni da trabocchetto stradale deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in proprio potere per evitare la verificazione di qualunque tipo di danno.

Ad esempio, se cadi nella piazza comunale per uno scivolone avvenuto sulle foglie cadute a terra degli alberi, il Comune dovrebbe dimostrare non solo di pulire regolarmente la piazza ma di averlo fatto anche in quel giorno tramite gli addetti ai servizi pubblici. E dovrebbe anche provare che tutte quelle foglie si trovavano per terra per un fatto assolutamente imprevedibile (il cd. caso fortuito), come potrebbe essere una improvvisa tormenta verificatasi poco prima dello scivolone.

In altri casi giudiziari, che prendiamo come casi di esempio pratico, il caso fortuito è stato visto nella alterazione della strada, imprevedibile, imprevista e non segnalabile agli utenti del suolo né risolvibile con l’uso della ordinaria diligenza. Ad esempio, la presenza di olio sulla strada causata dalle perdite del liquido da un camion che proprio in quel momento sta camminando e che, nell’immediatezza del fatto, non poteva essere segnalato né risolto.

Come si richiede il risarcimento da insidia stradale?

Se hai subìto un danno, patrimoniale (auto, bici, un oggetto che avevi in mano e che si è rotto per la caduta) o non patrimoniale (lesioni personali), a causa di una insidia stradale questo è l’iter da seguire per tentare di tutelare le tue ragioni:

  • prendere e segnare i recapiti telefonici e le generalità, compreso l’indirizzo di residenza, di ogni persona che ha assistito all’evento;
  • per il danno non patrimoniale, recarti in pronto soccorso dove ti sarà consegnato, dopo gli esami strumentali e le visite del caso, il primo referto e, successivamente, seguire le prescrizioni mediche (anche del proprio medico di famiglia);
  • per quello patrimoniale, farti fare dei preventivi relativi all’importo necessario per eliminare il danno;
  • scattare più foto possibili dello stato del luogo al momento della verificazione del danno;
  • recarti da un legale a cui raccontare i fatti ed a cui affidarsi per la tutela;
  • inviare una raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del tuo avvocato ma anche a firma tua, o una p.e.c. (posta elettronica certificata) contenente la domanda risarcitoria. Nelle richiesta di danni devono essere indicati la dinamica dell’evento, precisando data, ora e luogo dell’incidente; le modalità dell’accaduto; l’esistenza ed i nominativi degli eventuali testimoni; ed allegando eventuali fotografie o verbali di pubblica autorità intervenute (Polizia Stradale, Vigili Urbani, Carabinieri ecc.); copia anche dei referti medici;
  • una volta ricevuta la richiesta, l’ente che gestisce la strada di norma la inoltra alla propria compagnia di assicurazioni perché sia quest’ultima a gestire ed a risarcire il sinistro;
  • nel caso in cui il responsabile non voglia assumersi le proprie responsabilità (ad esempio, anche quando l’ente non risponde in tempi ragionevoli alla richiesta di risarcimento né assume iniziative per istruire la pratica), si rende necessario adire il giudice competente. Solo questi può emettere  una sentenza che formalizzi, e renda realizzabile, anche quantificandolo, il tuo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Ciò a cui devi fare attenzione, affinché il tuo diritto non si prescriva e tu non possa più agire legalmente, è che il responsabile sia convenuto in giudizio entro cinque anni dall’incidente.

note

[1] Cubetti di pietra lavica che ricoprono molte strade, soprattutto quelle antiche.

[2] Art. 2051 cod. civ.


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