Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 2596
Presidente Izzo – Relatore Pavich
Ritenuto in fatto
1. Gi. Sp., a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 25 ottobre 2017, il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’appello, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Giudice di pace di Lecce in data 13 ottobre 2016 in relazione a un’imputazione di lesioni personali colpose in danno di Be. Ni., con violazione delle norme sulla circolazione stradale (reato commesso in Corsano il 24 gennaio 2013).
Allo Sp. é contestato di avere procurato alla Ni. le lesioni di cui in rubrica per averla investita guidando il suo velocipede, mentre costei si accingeva ad attraversare la strada a piedi, senza prestare attenzione alle condizioni della circolazione e omettendo di rallentare, o addirittura di fermarsi. Il Tribunale ha respinto le doglianze dell’appellante, confermando la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità accolta dal Giudice di pace, nei termini di cui all’imputazione.
2. Due i motivi di lagnanza articolati dal ricorrente.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell’incidente: osserva il ricorrente che il Tribunale ha posto l’accento sulla circostanza, pur vera, che la Ni. stava attraversando fuori delle strisce pedonali (circostanza alla quale la sentenza impugnata non attribuisce peraltro rilevanza), ma non ha considerato che nell’appello si era soprattutto evidenziato che la persona offesa era improvvisamente sbucata da un angolo cieco e che era stata urtata appena scesa dal marciapiede, non dando così tempo allo Sp. di evitarla.
Oltre a ciò, le stesse dichiarazioni testimoniali della Ni. rendono evidente che lo Sp. stava procedendo a velocità bassissima, come si evince dal fatto, riferito dalla stessa persona offesa, che dopo l’urto lo Sp. proseguì per qualche metro senza cadere.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento al fatto che il Tribunale non ha considerato che la Ni., attraversando fuori delle strisce, era tenuta a dare la precedenza al velocipede e a procedere con particolare cautela; a sostegno del proprio asserto, l’esponente richiama alcuni arresti giurisprudenziali.
3. All’odierna udienza, il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza.
In buona parte dei motivi di lagnanza, invero, l’esponente propone questioni di mero fatto, che si risolvono nel riproporre in questa sede una valutazione contenutistica del materiale probatorio, di stretta pertinenza del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la decisione impugnata segua al riguardo un percorso argomentativo esente da macroscopiche incongruità o illogicità.
Per il resto, gli argomenti spesi dal ricorrente non scalfiscono la logicità e coerenza del compendio motivazionale posto a base della sentenza impugnata.
Invero, il Tribunale ha correttamente argomentato che, sebbene la Ni. abbia tenuto un comportamento negligente nell’attraversamento della strada (e, come tale, concausale rispetto al sinistro), non per questo lo Sp. poteva dirsi esente da responsabilità, ciò che avviene solo allorquando il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995). Ipotesi, questa, del tutto diversa da quella in esame, in relazione alla quale la sentenza impugnata ha dato conto della presenza di un segnale di stop che imponeva allo Sp. di fermarsi in ogni caso; a maggior motivo, dunque, l’odierno ricorrente doveva prestare attenzione allo stato dei luoghi e moderare la velocità nel punto ove avvenne l’incidente, non essendo affatto imprevedibile che un pedone si immettesse sulla strada per attraversarla in prossimità del segnale di stop, uscendo dal punto ove vi era un ostacolo visivo.
In proposito va ricordato il pacifico indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (per tutte vds. Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; per un’ipotesi che presenta affinità con quella in esame, vds. Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997).
In termini più specifici, ma perfettamente coerenti, va ricordata la pur risalente (ma mai disattesa) giurisprudenza di legittimità in base alla quale il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991, Del Frate, Rv. 187055: fattispecie relativa all’omicidio colposo di un pedone commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Ni. Be. che liquida in Euro 2.500 oltre accessori di legge.
È una “sentenza” che fa VERAMENTE DISCUTERE. Il “pedone” NON HA MAI TORTO” in quanto MAI è dimostrabile che lo stesso abbia “provocato” l’incidente anche con “malizia” per ottenere RISARCIMENTI a spese degli utenti, anche paganti, della strada. In altri paesi se il pedone “attraversa” la strada “fuori dalle strisce pedonali HA SEMPRE TORTO”. Come pure “al ciclista” che circola senza fanaleria, di giorno o di sera SEMPRE le luci debbono essere installate e funzionanti ed usate, o per gioco o per ubriachezza zigzaga sulla strada DEVE ESSERE RICONOSCIUTO IL TORTO. A tal uopo l’installazione in auto e/o moto e/o bici della telecamera che “registri il percorso e la strada” è un ottimo “servizio di sicurezza” per tutti a scanso di velleitarie contestazioni che la giurisprudenza tratta, nella maggioranza dei casi, a danno degli utenti della strada ed a vantaggio dei “pedoni” ancorché indisciplinati.
La Giurisprudenza, i giudici, i benpensanti, il legislatore…Tutte figure di un Paese in cui chi è più previdente, ed ha l’assicurazione, più è colpevole perché può pagare. Dalla lettura dell’articolo sembrerebbe che chi attraversa distrattamente anziché essere considerato responsabile venga equiparato ad un incapace di intendere e volere. Chi causa un incidente per imperizia o distrazione qualunque sia il suo mezzo di locomozione dovrebbe, come all’estero, essere considerato responsabile. Se fossimo di fronte ad un minorato dovrebbe renderne conto l’affidatario.