TRIBUNALE C.P. DI __________
Sezione lavoro
IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO EX ART. 1 COMMA 48 L. n. 92/2012
(oppure Ricorso ex art. 414 c.p.c.)
Da parte di
TIZIA nata a ______, il _________, (C.F.: ___________), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall’Avv. ________ del Foro di ________ (C.F. _________; fax: _______; e-mail pec: ________), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in _____, Via ________,
Contro
SOIETA’ ALFA, (P.I e C.F.: _____________) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ___________, Via ____________
* * *
Oggetto della domanda
– Impugnazione del licenziamento intimato in data __________ ed applicazione tutela reale ex art. 18 legge nr. 300/1970:
- in via principale: art. 18, comma 4°, l. n. 300/1970, post l. n. 92/2012: difetto di giustificazione del licenziamento intimato e manifesta insussistenza del fatto posto a base del g.m.o.
- In via subordinata: art. 18, comma 5° comma, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d. “tutela risarcitoria piena” per non ricorrenza degli estremi del g.m.o.;
- in via ulteriormente subordinata: art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d. “tutela risarcitoria debole”, per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della l. 604/66;
* * *
FATTO
- La sig.ra Tizia ha lavorato alle dipendenze di Alfa con qualifica Operaia ed inquadramento nel livello ____ del CCNL ______ dal ______ al _____ (doc. n. 1).
- Con raccomandata a mani datata __________, ricevuta dalla lavoratrice in data _________, Alfa comunicava alla ricorrente licenziamento così motivato: “sono venute meno le condizioni obiettive della nostra collaborazione” (doc. n. 2).
- Con raccomandata a.r. del __________, la ricorrente, a mezzo dello scrivente patrocinio, impugnava tempestivamente il recesso datoriale, offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa (doc. n. 3).
- Al momento del licenziamento la retribuzione normale mensile della ricorrente era pari ad € ______ per 14 mensilità, come risultante dall’ultima busta paga rilasciata dall’azienda (doc. n. 4).
- La sig.ra Tizia ad oggi non ha reperito altra occupazione.
* * *
Sulla base dei fatti sopra esposti si introducono i seguenti petita:
DIRITTO
- Illegittimità del licenziamento del ____________
Premesso che l’onere della prova sulla legittimità del licenziamento grava unicamente sull’ex datore di lavoro, senza con ciò volere invertire l’onere probatorio su di esso incombente, si contesta la fondatezza del licenziamento intimato alla ricorrente osservando quanto segue.
- In via principale: richiesta di applicazione art. 18, comma 4°, l. n. 300/1970, post l. n. 92/2012: difetto di giustificazione del licenziamento intimato e manifesta insussistenza del fatto posto a base del g.m.o.
Il nuovo 7° comma dell’art. 18 della L. nr. 300/1970 dispone che il giudice può applicare la disciplina di cui al 4° comma della medesima legge (c.d. reintegrazione attenuata) nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La scrivente ritiene che, nel caso che ci occupa, non sussistano i presupposti ed il nesso di causalità dell’intimato licenziamento e ciò, quantomeno, per i seguenti motivi.
(indicare le ragioni di diritto che fondano la domanda, le norme di legge e la giurisprudenza favorevole)
Conseguenze, quindi, dell’illegittimità del licenziamento impugnato, per manifesta insussistenza del fatto posto a base del g.m.o., sono ai sensi dell’art. 18, comma 4°, L. nr. 300/1970 la pronuncia di annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del ______ e la condanna della società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente dal giorno di efficacia del licenziamento, sino a quello dell’effettiva reintegrazione, fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
retribuzione mensile: € 1.000,00
Maggiorazione mensilità supplementari: € 1.000*14/12 = € 1.166,66
Rateo TFR € 1.000/13,5 = 74,07
Retribuzione mensile globale di fatto: € 1.166,66 + € 74,07= € 1.240,73
Inoltre, l’ex datore di lavoro dovrà essere condannato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento, fino a quello della effettiva reintegrazione.
E dunque l’indennità risarcitoria, calcolata nella misura massima di 12 mensilità sarà pari ad € 14.888,76(€ 1.240,73 X 12 mensilità), osservandosi che nulla vi è da dedurre da tale risarcimento persistendo lo stato di disoccupazione involontaria della ricorrente, pur diligentemente attivatasi per il reperimento di altra occupazione.
- In via subordinata: art. 18, comma 5° comma, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d. “tutela risarcitoria piena” per non ricorrenza degli estremi del g.m.o.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda e nell’ipotesi in cui Controparte non assolva all’onere probatorio esclusivamente a suo carico sulla giustificatezza dell’intimato licenziamento, vorrà il Giudicante accertare che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970 post L. nr. 92/2012, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, e per l’effetto vorrà il Giudicante dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti in causa con effetto dal _________, e condannare la società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di 12 mensilità (€ _____) e fino ad un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente (€ ___________), in relazione all’anzianità della sig.ra Tizia e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati su tutto il territorio nazionale, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
- In via ulteriormente subordinata: art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), c.d. “tutela risarcitoria debole”, per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della l. 604/66.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante avesse a ritenere che i motivi esposti al capitolo secondo, lettera a), che precede, non costituiscano difetto di giustificazione del licenziamento intimato o vizio sostanziale della motivazione del licenziamento, tale da ritenere manifestamente insussistente il fatto posto a base del g.m.o., e che neppure integrino gli estremi dell’ingiustificatezza del licenziamento stesso, ai sensi del medesimo art. 18, 5° comma richiamato dal 7° comma, vorrà il Giudicante ritenere che i motivi precisati alla lettera a), capitolo secondo, che precede, giustificano una violazione formale in forza delle norme sopra indicate.
Il nuovo comma 2° dell’art. 2 della L. nr. 604/1966, come sostituito dall’art. 1, comma 37° della L. nr. 92/2012, prevede non solo l’obbligo della forma scritta, ma anche quello di contestuale motivazione del licenziamento.
(indicare precisamente le ragioni in fatto per cui si ritiene vi sia un difetto di motivazione nella lettera di licenziamento)
Conseguenti alla violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, della L. nr. 604/1966 e della procedura di cui all’art. 7 della L. nr. 604/1966, per i motivi qui sopra esposti, sono, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012) la dichiarazione d’inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del _______ e la condanna della società Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità (€ ________) fino ad un massimo di dodici mensilità (€ __________) dell’ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente, in relazione all’anzianità della sig.ra Tizia e tenuto conto dei dipendenti occupati su tutto il territorio nazionale, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
* * *
Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella veste di cui sopra,
CHIEDE
che la Signoria Vostra voglia, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti:
- In via principale, ai sensi dell’art. 18, comma 4° L. nr. 300/19970, annullarsi il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del ________ e condannarsi la società Alfa, in persona del legale pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quella dell’effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (€ _________), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal ________, fino al giorno della effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, ai sensi dell’art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità (€ ______) e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente (€ ________), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
- in via di ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), dichiararsi l’inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del ________ e condannarsi la società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un’indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità (€ _______) fino ad un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente (€ ________), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del 26.06.2018 al saldo effettivo.
- In ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e C.P.A. Come per legge.
MEZZI DI PROVA
- Si chiede fin d’ora abilitazione alla prova contraria, nonché autorizzazione a presentare le istanze e/o memorie che dovessero rendersi necessarie.
- Allo stato degli atti la causa appare documentalmente istruita.
(oppure si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze: __________ e si indicano a testi i sigg.ri: __________)
- Si producono in copia i seguenti documenti:
- _________
- _________
- Si chiede sia disposta CTU contabile ai fini di determinare l’esatto ammontare delle indennità previste dall’art. 18, 1. 300/1970, nelle parti sopra richiamate, eventualmente dovute.
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato è di € 259,00, ma la ricorrente ne è esente stanti le proprie condizioni di reddito, come risultanti dalla allegata certificazione.
Luogo, data
Avv. ____________