Multa in ritardo a causa delle poste: si può ricorrere?


Che fare se la contravvenzione viene spedita nel termine di 90 giorni ma arriva al trasgressore molto tempo dopo a causa di un ritardo dovuto al postino?
Ti è appena arrivata una multa stradale dopo più di sei mesi dal giorno in cui hai commesso materialmente l’infrazione. Ti sei rivolto al tuo avvocato per avere maggiori chiarimenti: «È possibile – gli hai chiesto – che una contravvenzione venga notificata dopo così tanto tempo da quando è stata commessa?». Lui ti ha spiegato che c’è un termine massimo entro cui le multe devono essere compilate e spedite dagli agenti accertatori: in particolare, in base al codice della strada [1], non devono decorrere più di 90 giorni tra il momento in cui è stata commessa la violazione e quello in cui la polizia ha spedito il verbale, consegnando la busta all’ufficio postale. Nel tuo caso, il termine è stato rispettato. Ciò nonostante la raccomandata è arrivata dopo molto tempo: colpa delle poste che hanno impiegato circa tre mesi per recapitartela. Così ti chiedi se si può ricorrere contro la multa in ritardo a causa delle poste.
Sul punto ci sono alcuni chiarimenti da fare per fugare ogni dubbio. Ecco cosa c’è da sapere.
Indice
Multe: quanto tempo per notificarle
Come detto, l’agente accertatore che ha elevato la contravvenzione ha 90 giorni di tempo per consegnare la raccomandata con la muta all’ufficio postale (sempre che non prescelga la notifica tramite pec). Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (riportato, a pena di nullità, sul verbale). Non rileva dunque se l’agente ha compilato il verbale nel proprio ufficio in un momento successivo, come spesso succede quando c’è da visionare le fotografie scattate dall’autovelox in postazione automatica. Ad esempio, se il 1° marzo un automobilista passa col rosso e la telecamera scatta una foto alla targa, la polizia deve spedire la contravvenzione entro 90 giorni dal 1° marzo e non dal giorno successivo in cui ha preso atto degli scatti del Photored.
Di solito la data di consegna della multa all’addetto alle poste viene riportata sul frontespizio del verbale medesimo (clicca qui per un esempio) oppure è rinvenibile tramite la ricerca delle spedizioni dal sito di Poste Italiane.
Se i 90 giorni non vengono rispettati è necessario proporre ricorso per far annullare la multa (l’annullamento non è infatti automatico). Si può proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto (il ricorso non ha costi e non richiede l’avvocato) oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto (è dovuto il contributo unificato di circa 40 euro ma non c’è bisogno necessariamente dell’avvocato).
Multe: conta il giorno di spedizione
I 90 giorni sono un termine di decadenza. Esso viene perciò rispettato consegnando l’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale (si può anche trattare di un sevizio di poste private o un corriere abilitato agli atti giudiziari). Gli eventuali ritardi del servizio postale non ricadono mai sul notificante: per cui il verbale è ugualmente valido se dovesse arrivare a casa del destinatario diversi giorni dopo.
Per tornare all’esempio precedente, la contravvenzione commessa il 1° marzo si considera notificata correttamente se la busta viene affidata al postino entro il 29 maggio. Il trasgressore potrà quindi ricevere la raccomandata anche dopo tale data, ad esempio il 30 giugno, senza perciò poter contestare la multa.
Ritardo nella consegna della multa per colpa delle Poste: che fare?
C’è un limite massimo al ritardo che la Posta può fare nel consegnare una raccomandata così importante come una multa? La risposta è sì, anche se è molto ampio. Si tratta del termine di prescrizione di cinque anni che vale per tutte le sanzioni amministrative. In buona sostanza, se il trasgressore viene a conoscenza della contravvenzione dopo cinque anni da quando l’ha commessa può impugnarla perché non dovuta.
In teoria ci sarebbe una seconda via per tentare il tutto e per tutto per non pagare: agire contro Poste Italiane dimostrando però il danno concreto ed effettivo derivante dal ritardo. In tal caso la contravvenzione sarà valida ma si chiederà che a pagarla sia l’ufficio postale colpevole del ritardo. Il problema di questa via è innanzitutto che richiede una causa civile – sicuramente poco conveniente rispetto all’importo della multa – e che, in secondo luogo, può dare esito positivo solo a patto che si dimostri quale lesione si è subita a causa del ritardo, cosa difficile da dimostrare.
note
[1] Art. 196 cod. strada.